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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20911/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], in cui conclude per raccoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 334 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza del solo dolo generico mentre, nella specie, è contestato il primo comma che prevede il dolo specifico cioè la volontà di favorire il proprietario.

Inoltre, gli atti acquisiti dimostravano che il ricorrente non intendesse vanificare le finalità del sequestro in quanto aveva consentito di individuare la persona a cui aveva consegnato il mezzo e aveva pagato a Rallo le sanzioni amministrative per evitare la confisca.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte di appello non ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, vista la consumazione del reato al 30 dicembre 2012, come risulta dall' impugnata sentenza.

2.3. Violazione di legge in relazione all' art. 335 cod. pen. in quanto proprio la condotta tenuta dal ricorrente imponeva la riqualificazione del fatto nel meno grave delitto colposo in adesione alla giurisprudenza della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il terzo motivo sono generici e reiterativi.

La Corte di appello, con corretta motivazione, con la quale il ricorso non si confronta riproponendo gli stessi argomenti a cui è stata già fornita precisa risposta, ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nominato custode del mezzo di terzi, sequestrato con verbale del 30 dicembre 2012, sulla circostanza di fatto che non ne fosse più in possesso al momento in cui gli era stato comunicato il decreto di confisca in data 4 novembre 2016.

Alla luce di questi dati oggettivi, cui si aggiunge l'impossibile successiva esecuzione del decreto di confisca del mezzo, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che, ai fini della sussistenza del dolo di Alagna, fosse irrilevante che questi avesse fatto affidamento sulla carrozzeria di [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva consegnato il mezzo, per concludere il passaggio di proprietà a favore della propria moglie in forza di scrittura privata del 7 gennaio 2013.

Infatti, detto documento dimostrava proprio il dolo specifico richiesto dalla norma ovverosia che Alagna avesse deliberatamente favorito la dispersione dell'auto, datagli in custodia e mai più trovata, per averne seguito le sorti anche dopo averla consegnata alla carrozzeria, senza mai comunicarlo alla polizia giudiziaria, come era obbligato secondo il contenuto del verbale di sequestro sottoscritto, tanto da escludere la diversa fattispecie di cui all'art. 335 cod. pen.

Ne consegue che la sentenza impugnata, in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente valutato che, nella specie, vi fosse la consapevolezza dell'imputato sia di disporre del bene, sia di agire in violazione dei doveri su di esso gravanti, per compiere atti contrari ai doveri di custodia e impedire i controlli sull'auto, così frustrando le finalità, di rilievo pubblicistico, sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483), risultando del tutto irrilevante la circostanza che egli, a distanza di quasi 4 anni dal sequestro, avesse indicato il soggetto a cui aveva consegnato il mezzo o avesse versato a Rallo il denaro per pagare le contravvenzioni.

3. Il secondo motivo è generico.

Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666).

Nel caso in esame risulta che la polizia giudiziaria il 4 novembre 2016 non aveva potuto eseguire il decreto di confisca del mezzo perché Alagna aveva dichiarato di non averne più la disponibilità.

Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, deve ritenersi che il ricorrente abbia sottratto l'autovettura in un momento coincidente con l'ingiunzione di consegna del bene confiscato cioè nel novembre 2016.

La difesa ha posto la questione della data del commesso reato, ai fini della declaratoria di prescrizione, in termini generici non avendo fornito elementi certi per dimostrare che la sottrazione del mezzo fosse avvenuta in data antecedente al suo ritiro coattivo non valendo, a tal fine, le sole dichiarazioni rese da Alagna agli operanti, per come riportate nella comunicazione notizia di reato del 16 gennaio 2017 (allegata al ricorso), o la scrittura privata del 7 gennaio 2013 che, come scritto a pag. 5 nella sentenza, comprova esclusivamente le trattative in corso tra la moglie di Alagna e il carrozziere [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della vettura sequestrata.

Ne consegue che il reato non possa ritenersi prescritto.4.

Alla luce di tali argomenti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], in cui conclude per raccoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 334 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza del solo dolo generico mentre, nella specie, è contestato il primo comma che prevede il dolo specifico cioè la volontà di favorire il proprietario. Inoltre, gli atti acquisiti dimostravano che il ricorrente non intendesse vanificare le finalità del sequestro in quanto aveva consentito di individuare la persona a cui aveva consegnato il mezzo e aveva pagato a Rallo le sanzioni amministrative per evitare la confisca. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte di appello non ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, vista la consumazione del reato al 30 dicembre 2012, come risulta dall' impugnata sentenza. 2.3. Violazione di legge in relazione all' art. 335 cod. pen. in quanto proprio la condotta tenuta dal ricorrente imponeva la riqualificazione del fatto nel meno grave delitto colposo in adesione alla giurisprudenza della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo sono generici e reiterativi. La Corte di appello, con corretta motivazione, con la quale il ricorso non si confronta riproponendo gli stessi argomenti a cui è stata già fornita precisa risposta, ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nominato custode del mezzo di terzi, sequestrato con verbale del 30 dicembre 2012, sulla circostanza di fatto che non ne fosse più in possesso al momento in cui gli era stato comunicato il decreto di confisca in data 4 novembre 2016. Alla luce di questi dati oggettivi, cui si aggiunge l'impossibile successiva esecuzione del decreto di confisca del mezzo, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che, ai fini della sussistenza del dolo di Alagna, fosse irrilevante che questi avesse fatto affidamento sulla carrozzeria di [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva consegnato il mezzo, per concludere il passaggio di proprietà a favore della propria moglie in forza di scrittura privata del 7 gennaio 2013. Infatti, detto documento dimostrava proprio il dolo specifico richiesto dalla norma ovverosia che Alagna avesse deliberatamente favorito la dispersione dell'auto, datagli in custodia e mai più trovata, per averne seguito le sorti anche dopo averla consegnata alla carrozzeria, senza mai comunicarlo alla polizia giudiziaria, come era obbligato secondo il contenuto del verbale di sequestro sottoscritto, tanto da escludere la diversa fattispecie di cui all'art. 335 cod. pen. Ne consegue che la sentenza impugnata, in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente valutato che, nella specie, vi fosse la consapevolezza dell'imputato sia di disporre del bene, sia di agire in violazione dei doveri su di esso gravanti, per compiere atti contrari ai doveri di custodia e impedire i controlli sull'auto, così frustrando le finalità, di rilievo pubblicistico, sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483), risultando del tutto irrilevante la circostanza che egli, a distanza di quasi 4 anni dal sequestro, avesse indicato il soggetto a cui aveva consegnato il mezzo o avesse versato a Rallo il denaro per pagare le contravvenzioni. 3. Il secondo motivo è generico. Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666). Nel caso in esame risulta che la polizia giudiziaria il 4 novembre 2016 non aveva potuto eseguire il decreto di confisca del mezzo perché Alagna aveva dichiarato di non averne più la disponibilità. Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, deve ritenersi che il ricorrente abbia sottratto l'autovettura in un momento coincidente con l'ingiunzione di consegna del bene confiscato cioè nel novembre 2016. La difesa ha posto la questione della data del commesso reato, ai fini della declaratoria di prescrizione, in termini generici non avendo fornito elementi certi per dimostrare che la sottrazione del mezzo fosse avvenuta in data antecedente al suo ritiro coattivo non valendo, a tal fine, le sole dichiarazioni rese da Alagna agli operanti, per come riportate nella comunicazione notizia di reato del 16 gennaio 2017 (allegata al ricorso), o la scrittura privata del 7 gennaio 2013 che, come scritto a pag. 5 nella sentenza, comprova esclusivamente le trattative in corso tra la moglie di Alagna e il carrozziere [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della vettura sequestrata. Ne consegue che il reato non possa ritenersi prescritto.4. Alla luce di tali argomenti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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