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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26030/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsciano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento agli effetti civili con rinvio della sentenza; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;uditi l'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che hanno ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione, riducendo l'importo della somma dovuta dalla imputata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno morale.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

2.1. Violazione degli artt. 325, 538, 574, 597 cod. proc. pen. e dell'art. 112 cod. proc. civ.

In primo grado, alla parte civile era stato liquidato definitivamente il risarcimento del danno morale per l'importo di C 2.000, essendosi ritenuto invece non dimostrato il danno materiale.

L'appellante aveva chiesto la revoca della condanna al risarcimento del danno morale e al pagamento delle spese legali sostenute per la costituzione della parte civile: non anche la riduzione dell'importo del risarcimento stesso.

La Corte d'appello non avrebbe, quindi, potuto procedervi d'ufficio.

2.2. Vizio di motivazione.

La motivazione è comunque carente e/o manifestamente illogica, posto che in primo grado si era affermato che la parte civile era stata costretta a reiterare più volte l'istanza scritta, volta ad ottenere spiegazioni, e che la sua situazione di incertezza si protrasse per parecchi mesi, laddove la Corte di appello ha ignorato tali affermazioni.

3. L'imputata ha presentato una memoria con cui deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è postulato tipico del diritto civile, mentre nel processo penale l'ambito di cognizione del giudice dell'appello è definito dagli artt. 521 e 597 cod. proc. pen., sicché, qualora il thema decidendum venga ampliato per effetto dell'esercizio dell'azione civile risarcitoria, il Giudice è tenuto a valutare la relativa pretesa secondo i parametri del diritto penale, non potendo applicare in via esclusiva e diretta quelli del diritto civile. 2RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

2. Va premesso che il caso di specie concerneva un'ipotesi di responsabilità per omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) per aver l'imputata, in qualità di direttore di un'agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], omesso il compimento di un atto del proprio ufficio, non avendo fornito risposta alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], senza giustificarne il motivo.

E va altresì precisato che l'appellante aveva eccepito, tra l'altro, l'insussistenza del danno, anche solo morale, in capo alla persona offesa: ma non anche la riduzione del danno del relativo importo.

2.1. Ebbene, il Giudice della sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di revoca del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile e, ciò nondimeno, ha ritenuto che la valutazione del Tribunale dovesse essere rivista, con conseguente riduzione del danno morale nella misura di € 200, importo ritenuto più congruo alle conseguenze effettivamente subite dalla persona offesa, in ragione della mancata formale risposta della direttrice dell'ufficio alla diffida.

2.2. Come eccepito dalla parte civile ricorrente, tale motivazione non è corretta.

Ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello [...], nel dichiarare il reato estinto [...] per prescrizione, decid[e] sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».

E, come confermato dalla recente sent.

Corte cost. n. 2 del 2026, a tal fine, non potrà che ricorrere all'apparato concettuale civilistico.

Essendosi, infatti, il reato prescritto (ma ovviamente analoga conclusione varrebbe per il caso di assoluzione), il giudice dell'impugnazione penale si è oramai spogliato della cognizione della responsabilità penale e deve provvedere soltanto sugli effetti civili: oggetto dell'indagine - in parole ancora più semplici - non è più il reato, ma l'illecito civile.

Il principio - all'esito di un'evoluzione giurisprudenziale di non sempre evidente linearità (che ha addirittura visto due interventi delle Sezioni Unite - Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez.

U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - ed altrettanti della Consulta, pronunciatasi con sent.

Corte cost. n. 182 del 2021, oltre a sent.

Corte cost. n. 2 cit.), è oramai pacificamente recepito ed attuato da questa Corte in rapporto alla questione dello 3standard di valutazione della responsabilità (per esempio, Sez. 6, n. 13713 del 12/02/2026, Farina, Rv. 289779; cfr., di recente, altresì Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., in corso di massimazione).

Esso, però, non può che valere con riguardo ad ogni altra regola e criterio vengano in ballo ai fini della decisione sulle statuizioni civili, ivi compreso il divieto di decidere ultra petitum.

2.3. Così stando le cose, non v'è ragione di discostarsi dall'insegnamento di questa Corte (Sez. 4, n. 46399 del 09/12/2021, Bilardello, Rv. 282555) secondo cui la sentenza d'appello, che, a fronte dell'impugnazione dell'imputato della condanna in primo grado, dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione e riduce l'ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, con i motivi d'appello, è stata chiesta la revoca della statuizione di liquidazione del danno e la rimessione delle parti davanti al giudice civile per la determinazione del suo ammontare, e non anche la rideterminazione della misura del risarcimento.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'inadeguata motivazione a supporto della riduzione dell'ammontare del danno, è conseguentemente assorbito.

4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto degli effetti civili.

L'annullamento va disposto con rinvio al giudice di merito civile competente, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., che deciderà altresì sulla liquidazione delle spese per il presente giudizio.

P.Q.M.

Ann P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsciano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento agli effetti civili con rinvio della sentenza; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;uditi l'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che hanno ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 328 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione, riducendo l'importo della somma dovuta dalla imputata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno morale. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Violazione degli artt. 325, 538, 574, 597 cod. proc. pen. e dell'art. 112 cod. proc. civ. In primo grado, alla parte civile era stato liquidato definitivamente il risarcimento del danno morale per l'importo di C 2.000, essendosi ritenuto invece non dimostrato il danno materiale. L'appellante aveva chiesto la revoca della condanna al risarcimento del danno morale e al pagamento delle spese legali sostenute per la costituzione della parte civile: non anche la riduzione dell'importo del risarcimento stesso. La Corte d'appello non avrebbe, quindi, potuto procedervi d'ufficio. 2.2. Vizio di motivazione. La motivazione è comunque carente e/o manifestamente illogica, posto che in primo grado si era affermato che la parte civile era stata costretta a reiterare più volte l'istanza scritta, volta ad ottenere spiegazioni, e che la sua situazione di incertezza si protrasse per parecchi mesi, laddove la Corte di appello ha ignorato tali affermazioni. 3. L'imputata ha presentato una memoria con cui deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è postulato tipico del diritto civile, mentre nel processo penale l'ambito di cognizione del giudice dell'appello è definito dagli artt. 521 e 597 cod. proc. pen., sicché, qualora il thema decidendum venga ampliato per effetto dell'esercizio dell'azione civile risarcitoria, il Giudice è tenuto a valutare la relativa pretesa secondo i parametri del diritto penale, non potendo applicare in via esclusiva e diretta quelli del diritto civile. 2RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 2. Va premesso che il caso di specie concerneva un'ipotesi di responsabilità per omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) per aver l'imputata, in qualità di direttore di un'agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], omesso il compimento di un atto del proprio ufficio, non avendo fornito risposta alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], senza giustificarne il motivo. E va altresì precisato che l'appellante aveva eccepito, tra l'altro, l'insussistenza del danno, anche solo morale, in capo alla persona offesa: ma non anche la riduzione del danno del relativo importo. 2.1. Ebbene, il Giudice della sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di revoca del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile e, ciò nondimeno, ha ritenuto che la valutazione del Tribunale dovesse essere rivista, con conseguente riduzione del danno morale nella misura di € 200, importo ritenuto più congruo alle conseguenze effettivamente subite dalla persona offesa, in ragione della mancata formale risposta della direttrice dell'ufficio alla diffida. 2.2. Come eccepito dalla parte civile ricorrente, tale motivazione non è corretta. Ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello [...], nel dichiarare il reato estinto [...] per prescrizione, decid[e] sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». E, come confermato dalla recente sent. Corte cost. n. 2 del 2026, a tal fine, non potrà che ricorrere all'apparato concettuale civilistico. Essendosi, infatti, il reato prescritto (ma ovviamente analoga conclusione varrebbe per il caso di assoluzione), il giudice dell'impugnazione penale si è oramai spogliato della cognizione della responsabilità penale e deve provvedere soltanto sugli effetti civili: oggetto dell'indagine - in parole ancora più semplici - non è più il reato, ma l'illecito civile. Il principio - all'esito di un'evoluzione giurisprudenziale di non sempre evidente linearità (che ha addirittura visto due interventi delle Sezioni Unite - Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - ed altrettanti della Consulta, pronunciatasi con sent. Corte cost. n. 182 del 2021, oltre a sent. Corte cost. n. 2 cit.), è oramai pacificamente recepito ed attuato da questa Corte in rapporto alla questione dello 3standard di valutazione della responsabilità (per esempio, Sez. 6, n. 13713 del 12/02/2026, Farina, Rv. 289779; cfr., di recente, altresì Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., in corso di massimazione). Esso, però, non può che valere con riguardo ad ogni altra regola e criterio vengano in ballo ai fini della decisione sulle statuizioni civili, ivi compreso il divieto di decidere ultra petitum. 2.3. Così stando le cose, non v'è ragione di discostarsi dall'insegnamento di questa Corte (Sez. 4, n. 46399 del 09/12/2021, Bilardello, Rv. 282555) secondo cui la sentenza d'appello, che, a fronte dell'impugnazione dell'imputato della condanna in primo grado, dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione e riduce l'ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, con i motivi d'appello, è stata chiesta la revoca della statuizione di liquidazione del danno e la rimessione delle parti davanti al giudice civile per la determinazione del suo ammontare, e non anche la rideterminazione della misura del risarcimento. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'inadeguata motivazione a supporto della riduzione dell'ammontare del danno, è conseguentemente assorbito. 4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto degli effetti civili. L'annullamento va disposto con rinvio al giudice di merito civile competente, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., che deciderà altresì sulla liquidazione delle spese per il presente giudizio. P.Q.M. Ann P.Q.M
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