CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34903/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 192-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1748/04/2021della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 18.05.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 aprile 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso di un credito IVA pari ad € 24.084,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza rigettò il ricorso con sentenza n. 7183/11/2018. L’appello proposto dalla contribuente fu accolto Iva –[OSCURATO:PERSONA] – Onere della prova – Spettanza al contribuente - Conseguenze RGN 192/2022 Consigliere rel. Federici dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 1748/04/2021. Il giudice regionale, dopo aver riportato le norme applicabili alla fattispecie(art. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972), ha ritenuto che la contestazione elevata dall’Ufficio in merito al riscontro di effettività del credito e alla carenza di documentazione a supporto del diritto al rimborso fosse pretestuoso, non risultando che fosse stata mai richiesta documentazione, né che fosse stata mai sollevata contestazione sul credito. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia sulla base di un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 19 aprile 202 3 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 [bis] del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, l’esposizione del credito in dichiarazione con contestuale formulazione della richiesta, senza tuttavia che il contribuente avesse allegatodocumentazione comprovante il credito medesimo, pretendendo di contro di porre in capo all’ufficio l’onere di contestare il credito o richiedere la documentazione posta a fondamento dell’istanza di rimborso. Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di legittimità è pur vero che si affermacome in materia di IVA l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la specifica compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, che configura formale esercizio del diritto, ponendosi, in relazione al quadro concretamente compilato, al più un problema di inequivoca richiesta di rimborso, cui applicare il termine decennale, oppure il diverso termine biennale, previsto dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando l’istanza originaria sia volta alla compensazione del credito IVA - salva l’ipotesi della sopraggiunta cessazione dell’attività-(ex multis, cfr. Cass., 10 agosto 2022, n. 24655; 5 dicembre 2022, n. 35717).RGN 192/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia è questione ben distinta dalla prova stessa del diritto al rimborso, per la quale la giurisprudenza ha altrettanto reiteratamente chiarito che al contribuente non è sufficiente procedere a formalizzare in dichiarazione l’istanza di rimborso,perché ciò non esclude l’onere della prova del fondamento del credito invocato. A tal fine si afferma anzi che il contribuente, che impugni il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e che anche nell'ipotesi di domanda di rimborso , presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante(Cass., 18 maggio 2018, n. 12291; 23 gennaio 2019, n. 1822). Si è infatti chiarito che il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass., 2 luglio 2014, n. 15026; 29 dicembre 2011, n. 29613). Il giudice regionale ha disatteso i principi di diritto formulati in materia dalla Corte di legittimità, non tenendo conto che l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’effettività del credito, per carenza di documentazione a riscontro del medesimo. La sentenza va dunque cassata e il processo va rinviato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, che dovrà provvedere in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese di legittimità, ad accertare l’effettiva spettanza del rimborso. P.Q.M. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di