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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03947/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5939-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentata e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 11788/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata in data 1/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Giudice di pace di Roma, opposizione (formalmente qualificata “ex articolo 615 c.p.c.”) avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatole dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (quale successore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), a garanzia del pagamento di una sanzione amministrativa irrogatale per violazione al codice della strada, e per la quale era stata emessa dal Comune di Roma la cartella di pagamento n. 0972013027456907000.

A fondamento dell’opposizione la ricorrente dedusse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, né la notifica della cartella esattoriale successivamente emessa.

Si costituirono sia l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] che il Comune di Roma, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

2. Con sentenza 2 agosto 2016 n. 27150 il Giudice di pace di Roma accolse la domanda e annullò la cartella esattoriale, sul presupposto che né l’agente della riscossione, né l’amministrazione comunale, avessero dimostrato la rituale notifica dei “provvedimenti sottesi al preavviso di fermo”.

La sentenza venne appellata dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]; all’impugnazione aderì il Comune di Roma.

3. Con sentenza 1° settembre 2020 n. 11788 il Tribunale di Roma accolse l’appello e rigettò l’opposizione (così qualificata, anche dal Tribunale, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]) avverso il preavviso di fermo.

Il Tribunale ritenne che: -) la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; -) la circostanza che l’Agenzia delle entrate avesse depositato soltanto le fotocopie degli avvisi di ricevimento, invece degli originali, era nella specie irrilevante, “in mancanza di allegazione di qualsivoglia ragione che consenta di dubitare della paventata corrispondenza delle copie agli originali”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, degli articoli 115 e 145 c.p.c., degli articoli 26 e 60 del d.p.r. 600/73.

Nella illustrazione del motivo la ricorrente deduce che i documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate non dimostravano affatto l’avvenuta esecuzione di una notifica rituale della cartella, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.

La notificazione eseguita ai sensi di tale ultima norma, prosegue la ricorrente, quando non possa avvenire per assenza temporanea del destinatario, si può ritenere perfezionata solo con il ricevimento della raccomandata con cui si dà avviso al destinatario dell’avvenuto deposito del piego nell’ufficio postale.

Nel caso di specie, tuttavia , non era stata mai fornita la prova, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’avvenuta spedizione di tale avviso.

1.1. Il ricorso è inammissibile, e comunque sarebbe stato infondato nel merito, se del merito si volesse discorrere.

In primo luogo il motivo è inammissibile per scarsa chiarezza, ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c..

La ricorrente, infatti, sostiene che il Tribunale avrebbe commesso l’errore di ritenere perfezionata la notificazione della cartella esattoriale, nonostante l’agente della riscossione non avesse mai prodotto “la ricevuta della successiva raccomandata A/R informativa del deposito [del piego] presso la casa comunale” (così il ricorso, p. 9).

Tuttavia la sentenza impugnata, dopo avere ricordato che “la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”,ai sensi dell’art. 26, primo comma, d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (p. 2, ultimo capoverso), afferma che nel caso di specie “la cartella oggetto del preavviso di fermo è stata ritualmente notificata per compiuta giacenza con le modalità indicate”(p. 3, secondo capoverso).

Dalla sentenza impugnata parrebbe dunque doversi desumere che la notificazione della cartella sia avvenuta in forma “diretta”, ex art. 26 d.p.r. 602/73, e non con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c..

Ed è noto che quando la notificazione avvenga ai sensi dell’art. 26 d.p.r. cit., l’amministrazione notificante non ha l’onere di avvisare il destinatario dell’avvenuto deposito del piegonell’ufficio postale (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).

Sarebbe stato dunque onere della ricorrente, al fine di rendere perspicuo il proprio ricorso, chiarire con quale modalità avvenne la notificazione della cui nullità si duole.

Delle due, pertanto, l’una: -) se effettivamente la notificazione avvenne ai sensi dell’art. 26 d.p.r. cit., come lascerebbe intendere la sentenza d’appello, la censura sarebbe infondata, perché la notificazione compiuta in tal guisa non impone l’invio al destinatario dell’avviso di avvenuto deposito del piego nell’ufficio postale; -) se la notificazione avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la censura è inammissibile perché prospetta una critica non pertinente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato: l’errore, infatti, in tal caso sarebbe consistito non nell’avere ritenuto provato l’avvenuto inoltro dell’avviso di ricevimento, ma nell’avere ritenuto che la notifica avvenne nelle forme di cui all’art. 26 d.p.r. cit..

E questo difetto di correlazione tra censura e sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile, come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (a partire da Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005; più di recente, ex permultis, Sez.

U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, segnatamente al § 3 dei “Motivi della decisione”).

1.2. Reputa comunque il Collegio di aggiungere, ad abundantiam, che il ricorso appare comunque infondato: infatti correttamente il Tribunale ha ritenuto rituale della notifica della cartella esattoriale, avvenuta a mezzo raccomandata n. 68902893670-2: tale raccomandata risulta non consegnata per assenza del destinatario; l’assenza del destinatario risulta annotata sulla busta; ed è consequenziale supporre che, a causa dell’assenza del destinatario, non venne firmato l’avviso di ricevimento congiunto alla raccomandata, il quale fu perciò depositato unitamente al piego.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 540, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5939-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentata e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 11788/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata in data 1/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Giudice di pace di Roma, opposizione (formalmente qualificata “ex articolo 615 c.p.c.”) avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatole dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (quale successore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), a garanzia del pagamento di una sanzione amministrativa irrogatale per violazione al codice della strada, e per la quale era stata emessa dal Comune di Roma la cartella di pagamento n. 0972013027456907000. A fondamento dell’opposizione la ricorrente dedusse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, né la notifica della cartella esattoriale successivamente emessa. Si costituirono sia l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] che il Comune di Roma, chiedendo il rigetto dell’opposizione. 2. Con sentenza 2 agosto 2016 n. 27150 il Giudice di pace di Roma accolse la domanda e annullò la cartella esattoriale, sul presupposto che né l’agente della riscossione, né l’amministrazione comunale, avessero dimostrato la rituale notifica dei “provvedimenti sottesi al preavviso di fermo”. La sentenza venne appellata dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]; all’impugnazione aderì il Comune di Roma. 3. Con sentenza 1° settembre 2020 n. 11788 il Tribunale di Roma accolse l’appello e rigettò l’opposizione (così qualificata, anche dal Tribunale, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]) avverso il preavviso di fermo. Il Tribunale ritenne che: -) la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; -) la circostanza che l’Agenzia delle entrate avesse depositato soltanto le fotocopie degli avvisi di ricevimento, invece degli originali, era nella specie irrilevante, “in mancanza di allegazione di qualsivoglia ragione che consenta di dubitare della paventata corrispondenza delle copie agli originali”. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, degli articoli 115 e 145 c.p.c., degli articoli 26 e 60 del d.p.r. 600/73. Nella illustrazione del motivo la ricorrente deduce che i documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate non dimostravano affatto l’avvenuta esecuzione di una notifica rituale della cartella, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. La notificazione eseguita ai sensi di tale ultima norma, prosegue la ricorrente, quando non possa avvenire per assenza temporanea del destinatario, si può ritenere perfezionata solo con il ricevimento della raccomandata con cui si dà avviso al destinatario dell’avvenuto deposito del piego nell’ufficio postale. Nel caso di specie, tuttavia , non era stata mai fornita la prova, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’avvenuta spedizione di tale avviso. 1.1. Il ricorso è inammissibile, e comunque sarebbe stato infondato nel merito, se del merito si volesse discorrere. In primo luogo il motivo è inammissibile per scarsa chiarezza, ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.. La ricorrente, infatti, sostiene che il Tribunale avrebbe commesso l’errore di ritenere perfezionata la notificazione della cartella esattoriale, nonostante l’agente della riscossione non avesse mai prodotto “la ricevuta della successiva raccomandata A/R informativa del deposito [del piego] presso la casa comunale” (così il ricorso, p. 9). Tuttavia la sentenza impugnata, dopo avere ricordato che “la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”,ai sensi dell’art. 26, primo comma, d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (p. 2, ultimo capoverso), afferma che nel caso di specie “la cartella oggetto del preavviso di fermo è stata ritualmente notificata per compiuta giacenza con le modalità indicate”(p. 3, secondo capoverso). Dalla sentenza impugnata parrebbe dunque doversi desumere che la notificazione della cartella sia avvenuta in forma “diretta”, ex art. 26 d.p.r. 602/73, e non con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c.. Ed è noto che quando la notificazione avvenga ai sensi dell’art. 26 d.p.r. cit., l’amministrazione notificante non ha l’onere di avvisare il destinatario dell’avvenuto deposito del piegonell’ufficio postale (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). Sarebbe stato dunque onere della ricorrente, al fine di rendere perspicuo il proprio ricorso, chiarire con quale modalità avvenne la notificazione della cui nullità si duole. Delle due, pertanto, l’una: -) se effettivamente la notificazione avvenne ai sensi dell’art. 26 d.p.r. cit., come lascerebbe intendere la sentenza d’appello, la censura sarebbe infondata, perché la notificazione compiuta in tal guisa non impone l’invio al destinatario dell’avviso di avvenuto deposito del piego nell’ufficio postale; -) se la notificazione avvenne ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la censura è inammissibile perché prospetta una critica non pertinente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato: l’errore, infatti, in tal caso sarebbe consistito non nell’avere ritenuto provato l’avvenuto inoltro dell’avviso di ricevimento, ma nell’avere ritenuto che la notifica avvenne nelle forme di cui all’art. 26 d.p.r. cit.. E questo difetto di correlazione tra censura e sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile, come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (a partire da Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005; più di recente, ex permultis, Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, segnatamente al § 3 dei “Motivi della decisione”). 1.2. Reputa comunque il Collegio di aggiungere, ad abundantiam, che il ricorso appare comunque infondato: infatti correttamente il Tribunale ha ritenuto rituale della notifica della cartella esattoriale, avvenuta a mezzo raccomandata n. 68902893670-2: tale raccomandata risulta non consegnata per assenza del destinatario; l’assenza del destinatario risulta annotata sulla busta; ed è consequenziale supporre che, a causa dell’assenza del destinatario, non venne firmato l’avviso di ricevimento congiunto alla raccomandata, il quale fu perciò depositato unitamente al piego. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 540, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello st
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