CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 - bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di appello, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il loro riconoscimento in misura equivalente alla contestata e riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, nonché, in alternativa, l'esclusione della riconosciuta recidiva, è inammissibile in quanto: - la doglianza inerente alla recidiva non è statVormulatct con l'atto di appello, pertanto sul punto di è formata una preclusione; - la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il richiamo alla pluralità di precedenti penali a carico dell'imputato "specie per reati di rapina e, persino, di omicidio volontario"; al riguardo va ricordato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale. (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 04); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così