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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 25274/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26515/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TELLA, domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORIO ; -controricorrente- avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] SALERNOn. 328/2018 depositata il14/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006 l’appaltatrice impresa edile di [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tri- bunale di Vallo della Lucania un decreto ingiuntivo (su fatture) di pa- gamento di circa € 84.500per corrispettivo dell’appalto di lavori di re- cupero di un immobile.

Nel giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo, 2di 4 – 26515/2018 – S2 – CC 27/04/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. la committente [OSCURATO:PERSONA] domandava in riconvenzionale il risarci- mento dei danni permancata o inesatta esecuzione dei lavori.

In primo grado la domanda dell’impresa appaltatrice veniva parzialmente ac- colta, con condanna acirca €

69. 5 00 e rigetto della riconvenzionale.

In secondo grado, su appello della convenuta, è stata rigettata integral- mente la domanda di condanna al corrispettivo e confermato il rigetto della riconvenzionale.

Ricorre in cassazione l’appaltatrice con tre motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la committente con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura che sia stata integralmente omessa la valutazione della prova testimoniale concernente l'esecu- zione dei lavori commissionati.

Si deduce anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, con vio- lazione degli artt. 132 co. 2 n. 4, 156 c.p.c.; 111 co. 6 Cost.; 112-115 c.p.c.

Con il secondo motivo l’omissione di cui al primo motivo è prospet- tata come omesso esame di fatto decisivo.

Con il terzo motivo si censura che non si sia considerato che: (a) la fattura è una dichiarazione relativa a fatti concernenti un rapporto con- trattuale già costituito; (b) qualora quest’ultimo non sia contestato o sia stato provato, la fatturapuò costituire un valido elemento di prova, saldandosi nel caso di specie con la prova testimoniale di cui si è pari- menti omessa la valutazione.

Si deduce violazione degli artt. 112-115 c.p.c., nonché degli artt. 1281 e 2697 c.c.

2. -I primi due motivi di ricorso condividono il nucleo, che si appunta sulla mancata valutazione della prova testimoniale relativa all’esecu- zione dei lavori, prova di cui si era confermata la validità di assunzione.

Sono da esaminare congiuntamente.

Sono fondati. 3di 4 – 26515/2018 – S2 – CC 27/04/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

Parte censurata della sentenza è la seguente: « C ome emerge dal fascicolo di primo grado, il giudice aveva dichiarato inammissibile la prova per testi articolata a sostegno della riconvenzionale.

Sulla que- stione la appellante nulla argomenta ed invece le doglianze si appun- tano sull'esito della prova testimoniale svolta [avente ad oggetto la corretta esecuzione dei lavori].

A tal proposito si osserva che del tutto infondata appare la deduzione di nullità della prova testi […].

Pertanto, la domanda riconvenzionale correttamente è stata rigettata dal primo giudice con pronunzia che va qui confermata.

La sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata con rigetto integrale della do- manda svolta dalla impresa Polito e revoca della condanna a carico» della committente.

La sentenza di secondo grado è totalmente priva delle argomenta- zioni che sorreggono la sequenza: accoglimento parziale della do- manda dell’attrice in primo grado; rigetto dell’eccezione di nullità delle prove testimoniali richieste ed assunte in primo grado ad istanza dell’attrice; rigetto totale della medesima domanda in appello.

Qual è la base logica che sostiene il rigetto della domanda dell’attrice accolta in primo grado, nonostante la validità dell’assunzione delle prove testi- moniali? Dal rigetto dell’eccezione di nullità della prova testimoniale si passa immediatamente alla pronuncia di rigetto delle domande (la parte omessa, segnalata dai puntini tra parentesi quadre, concerne la replica alla deduzione di nullità), senza alcun passaggio intermedio di valutazione della prova testimoniale, che rimane quindi tra i compiti affidati al giudizio di rinvio.

3. -Logicamente assorbito è il terzo motivo.

4. –Sono accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cas- sata la sentenza impugnata in relazione a i motiv i accolt i , rinvia ta la 4di 4 – 26515/2018 – S2 – CC 27/04/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui è demandataaltresì la liquida zione del le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motiv i di ricorso , dichiara assorbito il terzo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv i accolt i , rinvia alla Corte di appello di Salerno,in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26515/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TELLA, domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORIO ; -controricorrente- avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] SALERNOn. 328/2018 depositata il14/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006 l’appaltatrice impresa edile di [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tri- bunale di Vallo della Lucania un decreto ingiuntivo (su fatture) di pa- gamento di circa € 84.500per corrispettivo dell’appalto di lavori di re- cupero di un immobile. Nel giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo, 2di 4 – 26515/2018 – S2 – CC 27/04/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. la committente [OSCURATO:PERSONA] domandava in riconvenzionale il risarci- mento dei danni permancata o inesatta esecuzione dei lavori. In primo grado la domanda dell’impresa appaltatrice veniva parzialmente ac- colta, con condanna acirca € 69. 5 00 e rigetto della riconvenzionale. In secondo grado, su appello della convenuta, è stata rigettata integral- mente la domanda di condanna al corrispettivo e confermato il rigetto della riconvenzionale. Ricorre in cassazione l’appaltatrice con tre motivi, illustrati da me- moria. Resiste la committente con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che sia stata integralmente omessa la valutazione della prova testimoniale concernente l'esecu- zione dei lavori commissionati. Si deduce anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, con vio- lazione degli artt. 132 co. 2 n. 4, 156 c.p.c.; 111 co. 6 Cost.; 112-115 c.p.c. Con il secondo motivo l’omissione di cui al primo motivo è prospet- tata come omesso esame di fatto decisivo. Con il terzo motivo si censura che non si sia considerato che: (a) la fattura è una dichiarazione relativa a fatti concernenti un rapporto con- trattuale già costituito; (b) qualora quest’ultimo non sia contestato o sia stato provato, la fatturapuò costituire un valido elemento di prova, saldandosi nel caso di specie con la prova testimoniale di cui si è pari- menti omessa la valutazione. Si deduce violazione degli artt. 112-115 c.p.c., nonché degli artt. 1281 e 2697 c.c. 2. -I primi due motivi di ricorso condividono il nucleo, che si appunta sulla mancata valutazione della prova testimoniale relativa all’esecu- zione dei lavori, prova di cui si era confermata la validità di assunzione. Sono da esaminare congiuntamente. Sono fondati. 3di 4 – 26515/2018 – S2 – CC 27/04/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. Parte censurata della sentenza è la seguente: « C ome emerge dal fascicolo di primo grado, il giudice aveva dichiarato inammissibile la prova per testi articolata a sostegno della riconvenzionale. Sulla que- stione la appellante nulla argomenta ed invece le doglianze si appun- tano sull'esito della prova testimoniale svolta [avente ad oggetto la corretta esecuzione dei lavori]. A tal proposito si osserva che del tutto infondata appare la deduzione di nullità della prova testi […]. Pertanto, la domanda riconvenzionale correttamente è stata rigettata dal primo giudice con pronunzia che va qui confermata. La sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata con rigetto integrale della do- manda svolta dalla impresa Polito e revoca della condanna a carico» della committente. La sentenza di secondo grado è totalmente priva delle argomenta- zioni che sorreggono la sequenza: accoglimento parziale della do- manda dell’attrice in primo grado; rigetto dell’eccezione di nullità delle prove testimoniali richieste ed assunte in primo grado ad istanza dell’attrice; rigetto totale della medesima domanda in appello. Qual è la base logica che sostiene il rigetto della domanda dell’attrice accolta in primo grado, nonostante la validità dell’assunzione delle prove testi- moniali? Dal rigetto dell’eccezione di nullità della prova testimoniale si passa immediatamente alla pronuncia di rigetto delle domande (la parte omessa, segnalata dai puntini tra parentesi quadre, concerne la replica alla deduzione di nullità), senza alcun passaggio intermedio di valutazione della prova testimoniale, che rimane quindi tra i compiti affidati al giudizio di rinvio. 3. -Logicamente assorbito è il terzo motivo. 4. –Sono accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cas- sata la sentenza impugnata in relazione a i motiv i accolt i , rinvia ta la 4di 4 – 26515/2018 – S2 – CC 27/04/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui è demandataaltresì la liquida zione del le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motiv i di ricorso , dichiara assorbito il terzo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv i accolt i , rinvia alla Corte di appello di Salerno,in diversa compos
Decreto Cassazione n. 25274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris