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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15622/2026

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i CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania – in composizionecollegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha accolto l’istanza presentata damediante tre distinte sentenze (sentenza n. 3345/2018 del Tribunale di Catania, confermatadalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 27/05/2023, di condanna alla pena di anniuno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., posto in essere in Catania in data08/08/2016; sentenza n. 5748/2019 della Corte di appello di Roma, emessa in riforma dellasentenza del Tribunale di Roma e passata in giudicato il 10/11/2020, di condanna alla penadi anni nove di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1. cod. pen., commesso in Roma, nonché per il reato ex art. 497-bis cod. pen., posto inessere in Aprilia il 15/07/2016; sentenza n. 6158/2022 del 26/05/2022 della Corte di appellodi Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato il15/10/2022, di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro duemiladi multa, per violazione degli artt. 629 primo e secondo comma, 628 terzo comma nn. 1 e 3,416-bis.1 cod. pen., commessi in Torvaianica e altrove nel settembre 2014) e, per l’effetto,ha rideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni ventinove emesi undici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Speranza, deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre cheviolazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla determinazione della pena finale.Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - ha confuso la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (anch’egli imputato nei procedimenti culminaticon l’emissione delle sentenze n. 5748/2018 e 6158/2022), che aveva domandatol’unificazione in continuazione in sede di cognizione.

Vi è poi un evidente errore nel calcolodella pena complessiva, atteso che – a fronte di un cumulo materiale, fra le pene inflittemediante la tre sentenze oggetto della domanda, che era pari ad anni diciassette e mesiquattro di reclusione ed euro 3.800,00 di multa – la pena è stata incongruamenterideterminata, previa unificazione in continuazione, nella misura di anni ventinove e mesiundici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all’aumento di penaapportato con la sentenza sub 1), oltre che quanto alla riduzione di pena in riferimento all’art.442 cod. proc. pen.

Non vi è motivazione alcuna, in ordine all’entità dell’aumento operato - atitolo di continuazione - quanto al reato satellite.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Come già sintetizzato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato tre condanne, aduna pena che – mediante applicazione del cumulo materiale – ammontava ad annidiciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 4.300,00 di multa; una volta unificati i reatigiudicati sotto il vincolo della continuazione - dunque con l’utilizzo del criterio del cumulogiuridico - il giudice dell’esecuzione ha rideterminata tale pena in anni ventinove e mesiundici di reclusione ed euro 3.800,00.

Da ciò, la autoevidente fondatezza del primo motivo diimpugnazione.2.1.

Il Tribunale afferma, inoltre, che le prime due sentenze sopra indicate sonostate, tra loro, già unificate sotto il vincolo della continuazione; non si preoccupa di indicare,però, in quale misura sia stata determinata la relativa pena.2.2.

Non vi è menzione, poi, della riduzione conseguente all’opzione per il ritoabbreviato.

È però noto il principio di diritto secondo il quale: ‹‹In tema di riconoscimentodella continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen.,è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice devespecificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendoaritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum( S e z . 1 , n . 2 6 2 6 9 d e l 0 8 / 0 4 / 2 0 2 1 D e R i t a R v . 2 8 1 6 1 7 – 0 1 ; c o s ìa n c h e S e z . 1 , n . 1 2 5 9 1 d e l 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , R e a l e , R v . 2 6 2 8 8 8 – 0 1 ) .3.

Parimenti da accogliere è la seconda doglianza, atteso che il quantumdell’incremento sanzionatorio operato, in relazione al reato satellite, non è sorretto da alcunamotivazione.

È sufficiente richiamare, sul punto, il dictum di Sez.U,n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite››.Le Sezioni Unite di questa Corte – a mezzo della medesima pronuncia – hannoaltresì sottolineato come il grado di impegno argomentativo richiesto, in relazione ai singoliaumenti di pena, debba essere parametrato all'entità degli stessi; tale strutturaargomentativa, comunque, deve esser tale da permettere la verifica, sia circa il rispetto delrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia quanto alrispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., nel contempo consentendo di controllare chenon sia stato operata una forma surrettizia di cumulo materiale di pene (sulla medesimadirettrice interpretativa si erano già posizionate Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995,Zouine, Rv. 201549 – 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 –01 e Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Catania.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania – in composizionecollegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha accolto l’istanza presentata damediante tre distinte sentenze (sentenza n. 3345/2018 del Tribunale di Catania, confermatadalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 27/05/2023, di condanna alla pena di anniuno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., posto in essere in Catania in data08/08/2016; sentenza n. 5748/2019 della Corte di appello di Roma, emessa in riforma dellasentenza del Tribunale di Roma e passata in giudicato il 10/11/2020, di condanna alla penadi anni nove di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1. cod. pen., commesso in Roma, nonché per il reato ex art. 497-bis cod. pen., posto inessere in Aprilia il 15/07/2016; sentenza n. 6158/2022 del 26/05/2022 della Corte di appellodi Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato il15/10/2022, di condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro duemiladi multa, per violazione degli artt. 629 primo e secondo comma, 628 terzo comma nn. 1 e 3,416-bis.1 cod. pen., commessi in Torvaianica e altrove nel settembre 2014) e, per l’effetto,ha rideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni ventinove emesi undici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Speranza, deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 comma 1lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre cheviolazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla determinazione della pena finale.Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - ha confuso la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (anch’egli imputato nei procedimenti culminaticon l’emissione delle sentenze n. 5748/2018 e 6158/2022), che aveva domandatol’unificazione in continuazione in sede di cognizione. Vi è poi un evidente errore nel calcolodella pena complessiva, atteso che – a fronte di un cumulo materiale, fra le pene inflittemediante la tre sentenze oggetto della domanda, che era pari ad anni diciassette e mesiquattro di reclusione ed euro 3.800,00 di multa – la pena è stata incongruamenterideterminata, previa unificazione in continuazione, nella misura di anni ventinove e mesiundici di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all’aumento di penaapportato con la sentenza sub 1), oltre che quanto alla riduzione di pena in riferimento all’art.442 cod. proc. pen. Non vi è motivazione alcuna, in ordine all’entità dell’aumento operato - atitolo di continuazione - quanto al reato satellite.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Come già sintetizzato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato tre condanne, aduna pena che – mediante applicazione del cumulo materiale – ammontava ad annidiciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 4.300,00 di multa; una volta unificati i reatigiudicati sotto il vincolo della continuazione - dunque con l’utilizzo del criterio del cumulogiuridico - il giudice dell’esecuzione ha rideterminata tale pena in anni ventinove e mesiundici di reclusione ed euro 3.800,00. Da ciò, la autoevidente fondatezza del primo motivo diimpugnazione.2.1. Il Tribunale afferma, inoltre, che le prime due sentenze sopra indicate sonostate, tra loro, già unificate sotto il vincolo della continuazione; non si preoccupa di indicare,però, in quale misura sia stata determinata la relativa pena.2.2. Non vi è menzione, poi, della riduzione conseguente all’opzione per il ritoabbreviato. È però noto il principio di diritto secondo il quale: ‹‹In tema di riconoscimentodella continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia statocelebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen.,è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice devespecificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendoaritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum( S e z . 1 , n . 2 6 2 6 9 d e l 0 8 / 0 4 / 2 0 2 1 D e R i t a R v . 2 8 1 6 1 7 – 0 1 ; c o s ìa n c h e S e z . 1 , n . 1 2 5 9 1 d e l 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , R e a l e , R v . 2 6 2 8 8 8 – 0 1 ) .3. Parimenti da accogliere è la seconda doglianza, atteso che il quantumdell’incremento sanzionatorio operato, in relazione al reato satellite, non è sorretto da alcunamotivazione. È sufficiente richiamare, sul punto, il dictum di Sez.U,n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite››.Le Sezioni Unite di questa Corte – a mezzo della medesima pronuncia – hannoaltresì sottolineato come il grado di impegno argomentativo richiesto, in relazione ai singoliaumenti di pena, debba essere parametrato all'entità degli stessi; tale strutturaargomentativa, comunque, deve esser tale da permettere la verifica, sia circa il rispetto delrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia quanto alrispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., nel contempo consentendo di controllare chenon sia stato operata una forma surrettizia di cumulo materiale di pene (sulla medesimadirettrice interpretativa si erano già posizionate Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995,Zouine, Rv. 201549 – 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 –01 e Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Catania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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