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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20498/2026

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re, rappresentato e difeso dall'avvocato2522 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 5542/2021 del TRIBUNALE di PARMA,depositata il 22/07/2021 R.G.N. 4249/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Parma, insede di opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942,respingeva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che, dalladocumentazione acquisita in sede penale e liberamentevalutata, emergeva la chiara responsabilità del [OSCURATO:PERSONA],Direttore sportivo del Parma FC, nell’aver procurato il dissestopatrimoniale della società, da collocarsi già nel 2012, attraversola falsa rappresentazione della situazione economica,patrimoniale e finanziaria della società, la creazione di finteplusvalenze che avevano determinato un indebitamentefinanziario spropositato ed insostenibile, nonché larappresentazione di un fittizio provento straordinario mediantela cessione del marchio Parma FC ad una società correlatautilizzata al solo fine di occultare perdite di esercizio. [OSCURATO:PERSONA], infine, condannato il [OSCURATO:PERSONA], a pagare le spese di lite el’ulteriore somma, ex art. 96 c.p.c., per aver agito in mala fedeper recuperare un credito che sapeva perfettamente essereinesigibile, avendo egli concorso a procurare il dissesto dellasocietà.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a due motivi; il Fallimento resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,nullità del decreto: per difetto di motivazione o per presenza diuna motivazione solamente "apparente"; in subordine e in ognicaso, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsaNumero registro generale 22720/2021applicazione di norme di diritto: violazione del dovere dNi umero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 20498/2026motivazione del decreto, emesso ai sensi dell'art. 99, commaData pubblicazione 17/06/202611, a definizione dei giudizi di opposizione allo stato passivofallimentare, alla stregua di quanto previsto dal combinatodisposto dell'art. 135, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 99,comma n. 11, della legge Fallimentare, avendo, il Tribunale,trascurato di esporre il ragionamento logico-giuridico necessarioa supportare l’eccezione di inadempimento utilizzata dallacuratela per escludere il [OSCURATO:PERSONA] dal passivo fallimentare,recependo acriticamente i fatti riportati nella sentenza penale(Tribunale di Parma n. 252/2020).2.

Il motivo di ricorso non è fondato.2.1.

La nullità della sentenza per mancanza della motivazione,da proporre ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quandola motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia cosìoscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.

Inparticolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, aseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietàe insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata (Cass. n. 23940 del 2017).2.2.

Con particolare riguardo al rinvio alla sentenza impugnata,questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione "perNumero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026relationem" della sentenza pronunciata in sede di grNauvmaermo dei r,a ccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/2026purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazionidel primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragionidella conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativodesumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risultiappagante e corretto.

Deve viceversa essere cassata lasentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazioneadottata, formulata in termini di mera adesione, non consentain alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisionedel giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenutogravame (tra le tante, Cass., n. 11508/2016; Cass. n.13148/2014; Cass., n. 28113/2013; Cass., n. 7347/2012;Cass., n. 18625/2010).2.3.

Nel caso di specie, la pronuncia impugnata haanaliticamente richiamato, sebbene per sintesi, il contenutodegli specifici inadempimenti addebitati al lavoratore e il nessodi causalità sussistente con il dissesto della società, riportando,anche in questo caso con motivazione sintetica, ma in ogni casosatisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale dellamotivazione (Cass.

S.U. n. 8054/2014), le ragioni per le qualiha reputato di condividere l'esito cui era pervenuto il Tribunalepenale che si è occupato dei profili addebitati al Direttoresportivo.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360,comma l, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; insubordine e in ogni caso, ex art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazioneall'art. 96 c.p.c., avendo, il Tribunale, trascurato di esaminareNumero registro generale 22720/2021dei fatti che, se opportunamente valutati, avrebbero portato adN umero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 20498/2026una compensazione delle spese di lite e, in ogni caso, escluso laData pubblicazione 17/06/2026condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

In particolare, ilTribunale ha trascurato di esaminare i seguenti fatti: 1) il Sig.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda diinsinuazione al passivo fallimentare in data 10.03.2016, mentrela sentenza penale di condanna n. 252/2020 del TribunalePenale di Parma è stata emessa oltre 4 anni dopo -precisamente in data 22.07.2020 – e pubblicata il10.09.2020;2) Al momento della presentazione da parte del Sig.

PietroLeonardi della suddetta domanda di insinuazione di credito alpassivo fallimentare non esisteva alcun documento oprovvedimento ostativo alla esigibilità del credito di cui il Sig.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare,né alcun tipo di provvedimento (civile o penale) acclaranteeventuali sue responsabilità in ordine alle cause che avevanodeterminato il dissesto del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3) Per talimotivi è stato estremamente ingiusto il decreto di esclusione delcredito dal passivo fallimentare emesso dal G.D. in data08.06.2016 per rinvenuti gravi inadempimenti nei confrontidella società fallita. 4) Tale circostanza era già stata fattapresente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] con le osservazioni presentatein data l giugno 2016 al progetto di stato passivo elaborato dallacuratela fallimentare. 5) A causa dell'infondatezzadell'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatelafallimentare il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato costretto a proporrericorso in opposizione avverso tale decreto di esclusione. 6)All'indomani dell'avvenuta proposizione del ricorso inopposizione allo stato passivo si sono verificati due eventi che,in maniera inconfutabile, hanno dimostrato il buon diritto delSig. [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il recupero del suo credito inNumero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026sede fallimentare: nel giudizio per sequestro conservatNiuvmoer o( dni r.a ccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/20261339/2016 avanti al Tribunale di Bologna) è stata depositatauna CTU volta ad escludere ogni responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; nelnovembre 2011 è stata respinta l’istanza di sequestroconservativo avanzata dal Fallimento (documenti entrambidepositati nel giudizio di opposizione di cui è causa).

Diconseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nel marzo 2016, la suadomanda di insinuazione di credito al passivo fallimentare inassoluta buona fede.

Inoltre, il Tribunale non ha considerato chela sentenza penale del Tribunale di Parma non è passata ingiudicato, avendo, il [OSCURATO:PERSONA], proposto appello.4.

Il motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

Il motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendoquestioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto dicausa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dal Direttoresportivo, e profili giuridici: le censure sono inammissibili perchél'orientamento secondo cui un singolo motivo può esserearticolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se nedebba affermare l'inammissibilità (Cass.

S.U. n.9100 del 2015),trova applicazione solo qualora la formulazione permetta dicogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili allaviolazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti.

Nelcaso di specie, al contrario, le doglianze operano unacommistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicchéfiniscono per assegnare inammissibilmente al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass.n. 26790/2018, Cass. n. 33399/2019).Numero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/20265.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di litNeum seroo ndi ora ccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/2026regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.6.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanoin Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 15.000,00 percompensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avvocato2522 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 5542/2021 del TRIBUNALE di PARMA,depositata il 22/07/2021 R.G.N. 4249/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Parma, insede di opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942,respingeva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che, dalladocumentazione acquisita in sede penale e liberamentevalutata, emergeva la chiara responsabilità del [OSCURATO:PERSONA],Direttore sportivo del Parma FC, nell’aver procurato il dissestopatrimoniale della società, da collocarsi già nel 2012, attraversola falsa rappresentazione della situazione economica,patrimoniale e finanziaria della società, la creazione di finteplusvalenze che avevano determinato un indebitamentefinanziario spropositato ed insostenibile, nonché larappresentazione di un fittizio provento straordinario mediantela cessione del marchio Parma FC ad una società correlatautilizzata al solo fine di occultare perdite di esercizio. [OSCURATO:PERSONA], infine, condannato il [OSCURATO:PERSONA], a pagare le spese di lite el’ulteriore somma, ex art. 96 c.p.c., per aver agito in mala fedeper recuperare un credito che sapeva perfettamente essereinesigibile, avendo egli concorso a procurare il dissesto dellasocietà.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a due motivi; il Fallimento resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,nullità del decreto: per difetto di motivazione o per presenza diuna motivazione solamente "apparente"; in subordine e in ognicaso, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsaNumero registro generale 22720/2021applicazione di norme di diritto: violazione del dovere dNi umero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 20498/2026motivazione del decreto, emesso ai sensi dell'art. 99, commaData pubblicazione 17/06/202611, a definizione dei giudizi di opposizione allo stato passivofallimentare, alla stregua di quanto previsto dal combinatodisposto dell'art. 135, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 99,comma n. 11, della legge Fallimentare, avendo, il Tribunale,trascurato di esporre il ragionamento logico-giuridico necessarioa supportare l’eccezione di inadempimento utilizzata dallacuratela per escludere il [OSCURATO:PERSONA] dal passivo fallimentare,recependo acriticamente i fatti riportati nella sentenza penale(Tribunale di Parma n. 252/2020).2. Il motivo di ricorso non è fondato.2.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione,da proporre ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quandola motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia cosìoscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. Inparticolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, aseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietàe insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata (Cass. n. 23940 del 2017).2.2. Con particolare riguardo al rinvio alla sentenza impugnata,questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione "perNumero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026relationem" della sentenza pronunciata in sede di grNauvmaermo dei r,a ccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/2026purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazionidel primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragionidella conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativodesumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risultiappagante e corretto. Deve viceversa essere cassata lasentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazioneadottata, formulata in termini di mera adesione, non consentain alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisionedel giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenutogravame (tra le tante, Cass., n. 11508/2016; Cass. n.13148/2014; Cass., n. 28113/2013; Cass., n. 7347/2012;Cass., n. 18625/2010).2.3. Nel caso di specie, la pronuncia impugnata haanaliticamente richiamato, sebbene per sintesi, il contenutodegli specifici inadempimenti addebitati al lavoratore e il nessodi causalità sussistente con il dissesto della società, riportando,anche in questo caso con motivazione sintetica, ma in ogni casosatisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale dellamotivazione (Cass. S.U. n. 8054/2014), le ragioni per le qualiha reputato di condividere l'esito cui era pervenuto il Tribunalepenale che si è occupato dei profili addebitati al Direttoresportivo.3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360,comma l, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; insubordine e in ogni caso, ex art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.,violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazioneall'art. 96 c.p.c., avendo, il Tribunale, trascurato di esaminareNumero registro generale 22720/2021dei fatti che, se opportunamente valutati, avrebbero portato adN umero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 20498/2026una compensazione delle spese di lite e, in ogni caso, escluso laData pubblicazione 17/06/2026condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In particolare, ilTribunale ha trascurato di esaminare i seguenti fatti: 1) il Sig.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda diinsinuazione al passivo fallimentare in data 10.03.2016, mentrela sentenza penale di condanna n. 252/2020 del TribunalePenale di Parma è stata emessa oltre 4 anni dopo -precisamente in data 22.07.2020 – e pubblicata il10.09.2020;2) Al momento della presentazione da parte del Sig. PietroLeonardi della suddetta domanda di insinuazione di credito alpassivo fallimentare non esisteva alcun documento oprovvedimento ostativo alla esigibilità del credito di cui il Sig.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare,né alcun tipo di provvedimento (civile o penale) acclaranteeventuali sue responsabilità in ordine alle cause che avevanodeterminato il dissesto del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3) Per talimotivi è stato estremamente ingiusto il decreto di esclusione delcredito dal passivo fallimentare emesso dal G.D. in data08.06.2016 per rinvenuti gravi inadempimenti nei confrontidella società fallita. 4) Tale circostanza era già stata fattapresente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] con le osservazioni presentatein data l giugno 2016 al progetto di stato passivo elaborato dallacuratela fallimentare. 5) A causa dell'infondatezzadell'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatelafallimentare il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato costretto a proporrericorso in opposizione avverso tale decreto di esclusione. 6)All'indomani dell'avvenuta proposizione del ricorso inopposizione allo stato passivo si sono verificati due eventi che,in maniera inconfutabile, hanno dimostrato il buon diritto delSig. [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il recupero del suo credito inNumero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026sede fallimentare: nel giudizio per sequestro conservatNiuvmoer o( dni r.a ccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/20261339/2016 avanti al Tribunale di Bologna) è stata depositatauna CTU volta ad escludere ogni responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; nelnovembre 2011 è stata respinta l’istanza di sequestroconservativo avanzata dal Fallimento (documenti entrambidepositati nel giudizio di opposizione di cui è causa). Diconseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nel marzo 2016, la suadomanda di insinuazione di credito al passivo fallimentare inassoluta buona fede. Inoltre, il Tribunale non ha considerato chela sentenza penale del Tribunale di Parma non è passata ingiudicato, avendo, il [OSCURATO:PERSONA], proposto appello.4. Il motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Il motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendoquestioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto dicausa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dal Direttoresportivo, e profili giuridici: le censure sono inammissibili perchél'orientamento secondo cui un singolo motivo può esserearticolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se nedebba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015),trova applicazione solo qualora la formulazione permetta dicogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili allaviolazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti. Nelcaso di specie, al contrario, le doglianze operano unacommistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicchéfiniscono per assegnare inammissibilmente al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass.n. 26790/2018, Cass. n. 33399/2019).Numero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/20265. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di litNeum seroo ndi ora ccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/2026regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanoin Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 15.000,00 percompensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 22720/2021Numero sezionale 2522/2026Numero di raccolta generale 20498/2026Data pubblicazione 17/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris