CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13418-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] agevolata adesione R.G.N.13418/2019 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 887/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 251/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE La Corte d’appello di Catania riformava la pronuncia di primo grado così rigettando la domanda di accertamento negativo proposta da S.I.S. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un verbale ispettivo congiunto in cui si contestavanoomissioni contributive e di premi assicurativi Inps e Inail. Al verbale era seguita emissione di cartella di pagamento. Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a nove motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso Inail, che ha anche depositato memoria illustrativa, Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., e il concessionario della riscossione:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22. In sede di odierna a d unanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Il giudizio va dichiarato estinto, in quanto risulta dalla documentazione prodotta che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia pagato integralmente le rate oggetto di definizione agevolata nei confronti dell’Inps, nonché – in anticipo rispetto all’ordinaria scadenza – tutte le rate oggetto di definizione agevolata nei confronti dell’Inail. Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio. All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.) (v. Cass.27845/25). Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, alversamento de ll'ulteriore importo a titolo di