CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9128/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Slacci n 4 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissicne tributaria regionale della Campania n. 53/34/2011, depositata il :7 febbraio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello principale dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, e l'appellp incidentale di [OSCURATO:PERSONA] srl proposti avverso la sentenza n. 79/02/2009 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento IVA 2004. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che dovevamo essere confermato il recupe -c, IVA causato dalla ritardata annotazione di variazioni nei registri relativi a tale imposta. Avverso tale decisione ha propos:o ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile nel testo applicabile temporalmente,- la ricorrente si 'duole della insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto decisionale di sua soccombenza. La censura è fondata. La CTR campana sulla contestazione di ritardata registrazione delle variazioni ex art. 26, dPR 633/1972, ha così argomentato: «In ordine alla mancata annotazione in contabilità IVA nell'anno 2004 delle due note di credito del 28.12.2001 riferite alle fatture 9 e 10 del 15.11.2004 e 13.12.2004 secondo il disposto dell'art. 26, co.3, dPR 633/1972 la variazione risulta avvenuta entro l'anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile e la variazione andava contabilizzata entro la data della liquidazione annuale del 2004». Non è dato comprendere in quE li esatti termini di fatto il giudice tributario di appello abbia inteso applicare le previsioni normative di cui all'art. 26, commi 2-3-5, in relazione all'art. 23, comma 1, dPR 633/1972 e ciò non cons2nte peraltro a questa Corte l'apprezzamento -in concreto- della seconda censura per violazione di tali disposizioni legislative e di quella, mediata, dell'art. 53, Cost., che ne rimane perciò assorbita. E dunque evidente che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata in parte qua, che pertanto la stessa va cassata con rinvio alla CTR della Campa iia per nuovo esame. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, 25 novembre