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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 08642/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3144/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 322, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via deiPortoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 1419/26/15, depositata il 23 giugno 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I contribuenti chiedevano alla CTP l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, a fronte dell’assunta omessa dichiarazione Sopravv difetto dell’Associazione per l’anno 2007, si determinava un reddito imponibile di € 47.600,00.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la CTR, adìta in appello, confermava la decisione.

Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è costituita per resistere all’impugnativa.

In data 8 febbraio 2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di “rinuncia” al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come premesso, in data 8 febbraio il difensore dei ricorrenti ha presentato atto di “rinuncia”, a mezzo del quale lo stesso, dato atto che i propri assistiti hanno presentato domanda di definizione agevolata ed hanno proceduto all’integrale pagamento, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto era venuto meno il relativo interesse.

2. La parte ricorrente non ha provveduto a depositare la documentazione inerente alla definizione agevolata, né ha notificato l’atto alla controparte, e d’altronde la stessa procura era priva di mandato a rinunciare.

Tuttavia, come detto sopra, è stata espressamente chiesta la declaratoria di inammissibilità, tra l’altro motivata da avvenuta definizione agevolata, con ciò manifestando inequivocabilmente la sopraggiunta mancanza di interesse ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione.

In tale ipotesi appare evidente l’inammissibilità del ricorso, appunto per effetto dell'attuale insussistenza della condizione di cui all’art.100, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n. 1205).

3. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione.

4. Le spese vanno integralmente compensate fra le parti in relazione alla sopravvenienza del motivo di inammissibilità ed alla mancanza di ulteriore attività difensiva da parte della controricorrente.

5. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Dispone l’integrale compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3144/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 322, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via deiPortoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 1419/26/15, depositata il 23 giugno 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I contribuenti chiedevano alla CTP l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, a fronte dell’assunta omessa dichiarazione Sopravv difetto dell’Associazione per l’anno 2007, si determinava un reddito imponibile di € 47.600,00. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la CTR, adìta in appello, confermava la decisione. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è costituita per resistere all’impugnativa. In data 8 febbraio 2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di “rinuncia” al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come premesso, in data 8 febbraio il difensore dei ricorrenti ha presentato atto di “rinuncia”, a mezzo del quale lo stesso, dato atto che i propri assistiti hanno presentato domanda di definizione agevolata ed hanno proceduto all’integrale pagamento, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto era venuto meno il relativo interesse. 2. La parte ricorrente non ha provveduto a depositare la documentazione inerente alla definizione agevolata, né ha notificato l’atto alla controparte, e d’altronde la stessa procura era priva di mandato a rinunciare. Tuttavia, come detto sopra, è stata espressamente chiesta la declaratoria di inammissibilità, tra l’altro motivata da avvenuta definizione agevolata, con ciò manifestando inequivocabilmente la sopraggiunta mancanza di interesse ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione. In tale ipotesi appare evidente l’inammissibilità del ricorso, appunto per effetto dell'attuale insussistenza della condizione di cui all’art.100, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n. 1205). 3. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. 4. Le spese vanno integralmente compensate fra le parti in relazione alla sopravvenienza del motivo di inammissibilità ed alla mancanza di ulteriore attività difensiva da parte della controricorrente. 5. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dispone l’integrale compens
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