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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 29669/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15627/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; tutti rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata:[OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 441 /2022 del la CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 5 aprile 2022, notificata l’11 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], magistrata del pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Lecce, per diffamazione a mezzo stampa, la [OSCURATO:SOCIETA]., il direttore responsabile del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] della Sera”, [OSCURATO:PERSONA], e il giornalista [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad un articolo a firma di quest’ultimo, pubblicato sul numero del 7 agosto 2016 del citato quotidiano, da lei ritenutodiffamatorio.

2. L’articolo, dal titolo “ La PM lascia l’inchiesta sulla strage «Ma essere bella non è un peccato»”, era dedicato alla vicenda che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di magistrata inquirente , affidataria (insieme ad altri magistrati) delle indagini sul disastro ferroviario verificatosi il 12 luglio 2016 nel tratto tra Andria e Corato, in seguito al quale erano morte numerose persone ed erano stati sottoposti a procedimento penale i capistazione delledue località .

Nei giorni successivi all’incidenteera stata divulgata da un quotidiano a diffusione nazionale una fotografia di alcuni anni prima, scattata durante una festa di compleanno, la quale ritraeva [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di ricevere un bacio sul piede da parte di una persona che, successivamente al disastro ferroviario del luglio 2016 , nell’esercizio della propria attività professionale di avvocato, avrebbe assunto la difesa di uno dei capistazione indagati.In seguito alla pubblicazione di questa fotografia, che aveva tra l’altro provocato lo sconcerto dei C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. parenti delle vittime e l’esposto di uno di essi , il C onsiglio Superiore della Magistratura aveva iniziato un procedimento disciplinare nei confronti della magistrata, la quale, peraltro, in data 6 agosto 2016, aveva deciso di astenersi dall’indagine.

L’articolo di stampa a firma di [OSCURATO:PERSONA] (che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva reputato diffamatorio), pubblicato il giorno successivo alla dichiarazione di astensione, aveva dato atto sia della decisione della magistrata di lasciare l’inchiesta, sia del procedimento iniziato nei suoi confronti dal Consiglio Superiore della Magistratura, es primendo, a tale ultimo riguardo, il giudizio che al CSM «non devono aver gradito neppure quei brutti scivoloni sul suo profilo Facebook, in cui la [OSCURATO:PERSONA] si definisce “beata tra gli uomini”, svela dettagli intimi come “puoi dire a Billy che il perizoma non lo uso più”».

Con riguardo a queste frasi,pubblicate dalla magistrata sul suo profilo social, l’articolista aveva concluso ipotizzando che essa «scherzava probabilmente, ma ora anche l’uso spregiudicato dei social le sarà contestato». 3.La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettata dal Tribunale, è stata invece accolta dalla Corte d’appello di Lecce, la quale, ritenuto che fossero stati travalicati i limiti dell’esercizio deldiritto di cronaca, ha condannato i convenuti-appellati, in solido tra loro, a pagare, in favore dell’attrice-appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 25.000,00, oltre interessi, nonché a rimborsare alla stessa lespese dei due gradi di giudizio.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- anzitutto , l’articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] av eva violato il limite dellapertinenza, dal momento che nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era confluita unicamente la fotografiadel c.d.

“baciapiede” (insieme all ’ e sposto di uno dei parenti C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. delle vittime del disastro ferroviario) , non anche le conversazioni (eventualmente associate ad ulteriori scatti) estrapolate dal profilo Facebook dell’ attrice - appellante ; pertanto, il richiamo a queste conversazioni,da parte del giornalista, appariva privo di « rilevanza o utilità sociale», per essere esse «del tutto disconnesse dal focus dell’articolo legato all’incompatibilità dell’ appellante nel procedimento penale relativo al disastro ferroviario » (pag. 9 della sentenza impugnata); II- in secondo luogo, risultavano travalicati anche i limiti della continenza e della verità, in quanto la frase “puoi dire a Billy che il perizoma non lo uso più”compariva sul profilo social della magistrata in calce ad una foto che la ritraeva insieme al suo cagnolino ed era collocata nel contesto di un dialogo con una collega in cui si faceva espresso ed inequivoco riferimentoalla circostanza che l’animale aveva accidentalmente ingoiato un indumento intimo della padrona, inducendo in tal modo quest’ultima a dimetter n e l’uso per evitare il ripetersi di simili incidenti; estrapolando la frase dal contesto in cui si trovava, riportandola unitamente all’espressione“beata tra gli uomini ” (pure estrapolata dal profilo social ) e riferendone insieme all ’episodio immortalato nella foto del c.d.

“baciapiede”, il giornalista le aveva quindi attribuito un significato (diverso da quello che le e ra oggettivamente proprio) «teso a minare il decoro di chi l’aveva pronunciata, che veniva pertanto tratteggiata come donna frivola e spregiudicata» (pag.10della sentenza); III-attraverso l’accostamento delle predette frasi estrapolate dal profilo Facebook e attraverso il loro inserimento nel diverso contesto dell’articolo recante nel titolo l’espressione “Ma essere bella non è peccato”, il giornalista aveva «incrinato il decoro e la rispettabilità C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’appellante, veicolando nel lettore un’immagine frivola e spregiudicata della stessa» (pag. 11 della sentenza). 4.Propongono ricorso per cassazione, con un unico atto sorretto da due motivi , [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.

Sia i ricorrenti che la controricorrentehanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo vengono denunciati: ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen.; ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso; ai sensi degli artt. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.

La censura di violazione di legge viene formulata sul presupposto che la condotta del giornalista sarebbe stata erroneamente sussunta dal giudice d’appello nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca anziché del diritto di critica e sarebbero stati erroneamente ritenuti superati i limiti posti al suo esercizio, con riguardo ai requisiti della pertinenza, verità e continenza.

Le censure di omesso esame e di omessa motivazione vengono formulate sul presupposto che la Corte territorialeabbia indebitamente omesso di acquisire, senza motivare sul punto , la sentenza n. 3523/2019 del Tribunale penale di Milano, con cui [OSCURATO:PERSONA] era C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. stato assolto dal reato di diffamazione, contestatogli per i medesimi fatti posti a fondamento della domandacivile risarcitoria; ciò, sebbene i ricorrenti avessero formulatorituale istanza di restituzionenei termini per la produzionedi questa sentenzadopo il suo passaggio in giudicato (istanza sulla quale la Corte territoriale aveva riservato di provvedere unitamente al merito) e sebbene fosse evidente la rilevanza di tale produzione in funzione dell’inquadramento della condotta del giornalista nell’ambitodella scriminante del diritto di critica.

2. Con il secondo motivo v engono nuovamente denunciat e le violazionidi legge (sempre con riferim e nto agli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen.) e ilvizio motivazionale costituzionalmente rilevante ; viene inoltre den unciata la viol a zione dell’art. 112 cod. proc. civ., perultra-petizione, sul presupposto che la domanda risarcitoria sarebbe stata basata sul dedotto travalicamento deilimiti della pertinenza e della continenza, mentre invece il giudice del m e rito aveva indebitamente reputato violato anche quello della verità. 3.I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono fondati con riguardo alle censur e per violazione di norme di diritto, mentre vanno dichiarate inammissibilile censure per omesso esame, per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante e per violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato.

3.1. Con riguardo alle censure di omesso esame e di vizio motivazionale, va ricordato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d.

“minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassazione solo C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’anomalia motivazionale che si traduce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, e sempre che tali lacune emergano dal testo della sentenza impugnata e non siano desumibili aliunde dal confronto con gli altri atti e le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma sopracitata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (ex plurimis, Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415).

Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305).

3.2. Nella fattispecie , il vizio di omesso esame e di omessa motivazione è stato dedotto con riferimento alla mancata acquisizione della sentenza penale del Tribunale di Milano con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di diffamazione.

Al riguardo,va precisato che non viene dedotta la violazione dell’art.652 cod. proc. pen., sull’efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione penale nel giudizio civile di danno; ciò, sull’evidente, ancorché non esplicitato, presupposto che la sentenza, sebbene emessa all’esito del dibattimento,era stata pronunciata sulla base di presupposti o con una formula assolutoria tali da escludere la predetta efficacia.

I ricorrenti si dolgono, invece, della mancata utilizzazione della sentenza penale quale prova atipicae contestano sia la circostanza (di rilievo processuale) che la Corte d’appello abbia immotivatamente omesso di acquisirla sebbene fosse stata formulata rituale istanza di restituzione nel termine e sebbene su tale istanza essa avesse riservato di provvedere insieme al merito, sia la circostanza (di rilievo sostanziale) che la stessa Corte territoriale non abbia tenuto conto della rilevanza di tale documen to in funzione del giudizio di merito circa l’integrazione, nella fattispecie, della scriminante dell’esercizio del diritto di critica.

Ciò precisato, si conferma l’ inammissibilità delle denunce di difetto di motivazione e di omesso esame veicolate con i motivi di ricorso, attraverso le quali viene indebitamente censurata la mancata considerazione di un elemento istruttorio (nella specie, la sentenza emessa in un processo penale, rientrante, quale prova atipica, nel C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. novero delle prove documentali precostituite); con tali denunce, infatti, da un lato, si contesta indebitamente il giudizio di irrilevanza della prova, espresso, sia pure in modo implicito , dalla Corte territoriale (giudizio di norma insindacabile in sede di legittimità, al contrario di quello di inammissibilità della prova: Cass. 06/11/2023, n.30810); dall’altro lato, altrettanto indebitamente, si omette di considerare che la ricostruzionedei fatti e la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito,cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.3.Del pari inammissibile è la censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultra-petizione, sia perché formulata al di fuori dei presupposti della corretta deduzione del l’ error in procedendo consistente neldifetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato , sia perché, alla stessa streg u a delle deduzioni dei ricorrenti , vi e ne contestato alla Corte di merito, non di avere travalicato i limiti della domanda di risarcimento del danno per resp onsabilità civile conseguentea lesione dell’onore e della reputazione a mezzo stampa, ma di avere compiuto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la doverosa verificadi merito al fine di accertare la sussistenza di tutti gli elementicostitutivi del dedotto illecito aquiliano. 3.4.Come si è accennato, sono invece fondate, nei termini che si vanno a precisare, le censure per violazione di legge. 3.4.a.In premessa, occorre ricordare il consolidato orientamento secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass.27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520; Cass.13/05/2024, n. 13144, non mass.).

Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento. 3.4.b.

Va altresì ricordato l’orientamento, altrettanto pacifico e recentemente ribadito, secondo il quale, pur essendo i requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notiziecomuni alle due scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica, tuttavia il canone della verità si atteggia diversamente nelle due ipotesi, in quanto per l’esercizio del diritto di cronacaè richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, mentre per l’esercizio del diritto di critica – il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fatti stessi – non può pretendersi che l ’ opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto(Cass. 06/08/2007, n. 17172; Cass. 19/01 / 2020, n. 690; di recente, Cass.23/02/2024, n.4955). 3.4.c.Ciò posto, nel caso in esame, l’articolo comparso sul Corriere della Sera del 7 agosto 2016, dal titolo “La PM lascia l’inchiesta sulla strage «Ma essere bella non è un peccato»”, era dedicato alla vicenda che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al la sua posizione di magistrato inquirente assegnatario delle indagini sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016; vicenda che, in seguito alla divulgazione, ad opera di altro quotidiano, di fotografie che ritraevano la magistrata in atteggiamento confidenziale con l’avvocato difensore di una delle persone indagate per il detto disastro, era culminatanell’esposto di uno dei parenti delle vittime, nella decisione del CS M di ins t aurare un procedimento disciplinare nei confronti della magistrata e, correlativamente, nella decisione di quest’ultima di astenersi dall’indagine.

Nel riferire questi fatti (assolutamente pacifici e incontroversi) il giornalista aveva anche dato atto della circostanza ( anche questa assolutamente pacifica ) che la dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la frase “ beata tra gli uomini ” ( associata ad una fotografia che la ritraeva con il medesimo avvocato del c.d.

“baciapiede”e con altra persona di sesso maschile ) , nonché la frase, rivelatrice di un aspetto intimo delle proprieabitudini personali, diretta ad una sua interlocutrice ma non ad essa riservata, “ pu o i d ire a Billy che il perizoma non lo uso più”.

C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Inrelazione a tali frasi, l’articolista, quindi, non si era limitato alla descrizionedei fatti, ma, passando dall’esercizio del diritto di cronaca a quello del diritto di critica, aveva espresso il proprio giudizio critico sull’uso del social da parte della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva reputato “spregiudicato”, evidentemente ritenendolo non consono alla sua posizione di magistrato,e aveva ipotizzato che il CSM potesse valutare tale uso in sede didecisione del procedimento disciplinare . 3.4.d.

L a Corte d’ appello , omettendo di tener conto che il giornalista aveva esercitato, oltre al dirittodi cronaca, anche quello di critica, ha effettuato la verifica di merito sulla sussistenzadell’illecito a lui imputato sulla base di erronee premesse in iure , svolgendo non correttamente sia l’esame della sussistenza del requisito della pertinenza (indebitamente negando la sussistenza dell’interesse pubblico in ordine alle notizie pubblicate e alla critica giornalistica espletata, avuto riguardo alla vicenda che costituiva oggetto dell’informazione giornalistica ) , sia l’esame della sussistenza del requisito della veridicità dei fatti narrati e posti a fondamento del giudizio critico espresso, non essendovi dubbio, tra l’a l tro , che la magistrata aveva postato sul s ocial , sebbene per ischerzo ( come , del resto, espressamenteevidenziato dallo stes s o articolista) , un dettaglio della proprie abitudini personali (la dismissione d ell’uso di un capo di abbigliamentointimo) normalmente destinato a restare riservato, con ciò esponendosialla legittima e continente critica giornalistica diretta a rilevare, dal punto di vista dell’articolista (condivisibileo meno da parte del lettore),la non consonanza di una simile pubblicazione alle doti di riservatezza e riserbo che dovrebbero connotare la condotta di un magistrato.

C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

4. N egli evidenziati termi ni, le censure per violazione di legge veicolatecon i motivi di ricorso devono essere accolte.

La sentenzaimpugnata va cassata in relazione all e censure accolt e .

Non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto , questa Corte può decidere la causa nel merito, escludendo il carattere diffamatorio dell’articolo del 7 agosto 2016 a firma di Fabrizio C accia (il quale n on ha oltrepassato i limiti del legittimoesercizio dei diritti di cronaca e di critica) e conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria propostada [OSCURATO:PERSONA].

Le spese di t u t ti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le censure per violazione di legge veicolate co n i motivi di ricorso e dichiara inammissibili le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione al le censure accolte e , decidendo nel m e rito , rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell a [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] .

Condanna la controricorrentea rimborsare ai ricorrenti le spese di tuti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15627/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; tutti rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata:[OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 441 /2022 del la CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 5 aprile 2022, notificata l’11 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], magistrata del pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Lecce, per diffamazione a mezzo stampa, la [OSCURATO:SOCIETA]., il direttore responsabile del quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] della Sera”, [OSCURATO:PERSONA], e il giornalista [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad un articolo a firma di quest’ultimo, pubblicato sul numero del 7 agosto 2016 del citato quotidiano, da lei ritenutodiffamatorio. 2. L’articolo, dal titolo “ La PM lascia l’inchiesta sulla strage «Ma essere bella non è un peccato»”, era dedicato alla vicenda che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di magistrata inquirente , affidataria (insieme ad altri magistrati) delle indagini sul disastro ferroviario verificatosi il 12 luglio 2016 nel tratto tra Andria e Corato, in seguito al quale erano morte numerose persone ed erano stati sottoposti a procedimento penale i capistazione delledue località . Nei giorni successivi all’incidenteera stata divulgata da un quotidiano a diffusione nazionale una fotografia di alcuni anni prima, scattata durante una festa di compleanno, la quale ritraeva [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di ricevere un bacio sul piede da parte di una persona che, successivamente al disastro ferroviario del luglio 2016 , nell’esercizio della propria attività professionale di avvocato, avrebbe assunto la difesa di uno dei capistazione indagati.In seguito alla pubblicazione di questa fotografia, che aveva tra l’altro provocato lo sconcerto dei C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. parenti delle vittime e l’esposto di uno di essi , il C onsiglio Superiore della Magistratura aveva iniziato un procedimento disciplinare nei confronti della magistrata, la quale, peraltro, in data 6 agosto 2016, aveva deciso di astenersi dall’indagine. L’articolo di stampa a firma di [OSCURATO:PERSONA] (che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva reputato diffamatorio), pubblicato il giorno successivo alla dichiarazione di astensione, aveva dato atto sia della decisione della magistrata di lasciare l’inchiesta, sia del procedimento iniziato nei suoi confronti dal Consiglio Superiore della Magistratura, es primendo, a tale ultimo riguardo, il giudizio che al CSM «non devono aver gradito neppure quei brutti scivoloni sul suo profilo Facebook, in cui la [OSCURATO:PERSONA] si definisce “beata tra gli uomini”, svela dettagli intimi come “puoi dire a Billy che il perizoma non lo uso più”». Con riguardo a queste frasi,pubblicate dalla magistrata sul suo profilo social, l’articolista aveva concluso ipotizzando che essa «scherzava probabilmente, ma ora anche l’uso spregiudicato dei social le sarà contestato». 3.La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettata dal Tribunale, è stata invece accolta dalla Corte d’appello di Lecce, la quale, ritenuto che fossero stati travalicati i limiti dell’esercizio deldiritto di cronaca, ha condannato i convenuti-appellati, in solido tra loro, a pagare, in favore dell’attrice-appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 25.000,00, oltre interessi, nonché a rimborsare alla stessa lespese dei due gradi di giudizio. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- anzitutto , l’articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] av eva violato il limite dellapertinenza, dal momento che nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era confluita unicamente la fotografiadel c.d. “baciapiede” (insieme all ’ e sposto di uno dei parenti C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. delle vittime del disastro ferroviario) , non anche le conversazioni (eventualmente associate ad ulteriori scatti) estrapolate dal profilo Facebook dell’ attrice - appellante ; pertanto, il richiamo a queste conversazioni,da parte del giornalista, appariva privo di « rilevanza o utilità sociale», per essere esse «del tutto disconnesse dal focus dell’articolo legato all’incompatibilità dell’ appellante nel procedimento penale relativo al disastro ferroviario » (pag. 9 della sentenza impugnata); II- in secondo luogo, risultavano travalicati anche i limiti della continenza e della verità, in quanto la frase “puoi dire a Billy che il perizoma non lo uso più”compariva sul profilo social della magistrata in calce ad una foto che la ritraeva insieme al suo cagnolino ed era collocata nel contesto di un dialogo con una collega in cui si faceva espresso ed inequivoco riferimentoalla circostanza che l’animale aveva accidentalmente ingoiato un indumento intimo della padrona, inducendo in tal modo quest’ultima a dimetter n e l’uso per evitare il ripetersi di simili incidenti; estrapolando la frase dal contesto in cui si trovava, riportandola unitamente all’espressione“beata tra gli uomini ” (pure estrapolata dal profilo social ) e riferendone insieme all ’episodio immortalato nella foto del c.d. “baciapiede”, il giornalista le aveva quindi attribuito un significato (diverso da quello che le e ra oggettivamente proprio) «teso a minare il decoro di chi l’aveva pronunciata, che veniva pertanto tratteggiata come donna frivola e spregiudicata» (pag.10della sentenza); III-attraverso l’accostamento delle predette frasi estrapolate dal profilo Facebook e attraverso il loro inserimento nel diverso contesto dell’articolo recante nel titolo l’espressione “Ma essere bella non è peccato”, il giornalista aveva «incrinato il decoro e la rispettabilità C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’appellante, veicolando nel lettore un’immagine frivola e spregiudicata della stessa» (pag. 11 della sentenza). 4.Propongono ricorso per cassazione, con un unico atto sorretto da due motivi , [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrentehanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo vengono denunciati: ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen.; ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo e controverso; ai sensi degli artt. 360 n. 3 (recte: n.4) cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. La censura di violazione di legge viene formulata sul presupposto che la condotta del giornalista sarebbe stata erroneamente sussunta dal giudice d’appello nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca anziché del diritto di critica e sarebbero stati erroneamente ritenuti superati i limiti posti al suo esercizio, con riguardo ai requisiti della pertinenza, verità e continenza. Le censure di omesso esame e di omessa motivazione vengono formulate sul presupposto che la Corte territorialeabbia indebitamente omesso di acquisire, senza motivare sul punto , la sentenza n. 3523/2019 del Tribunale penale di Milano, con cui [OSCURATO:PERSONA] era C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. stato assolto dal reato di diffamazione, contestatogli per i medesimi fatti posti a fondamento della domandacivile risarcitoria; ciò, sebbene i ricorrenti avessero formulatorituale istanza di restituzionenei termini per la produzionedi questa sentenzadopo il suo passaggio in giudicato (istanza sulla quale la Corte territoriale aveva riservato di provvedere unitamente al merito) e sebbene fosse evidente la rilevanza di tale produzione in funzione dell’inquadramento della condotta del giornalista nell’ambitodella scriminante del diritto di critica. 2. Con il secondo motivo v engono nuovamente denunciat e le violazionidi legge (sempre con riferim e nto agli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen.) e ilvizio motivazionale costituzionalmente rilevante ; viene inoltre den unciata la viol a zione dell’art. 112 cod. proc. civ., perultra-petizione, sul presupposto che la domanda risarcitoria sarebbe stata basata sul dedotto travalicamento deilimiti della pertinenza e della continenza, mentre invece il giudice del m e rito aveva indebitamente reputato violato anche quello della verità. 3.I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono fondati con riguardo alle censur e per violazione di norme di diritto, mentre vanno dichiarate inammissibilile censure per omesso esame, per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante e per violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato. 3.1. Con riguardo alle censure di omesso esame e di vizio motivazionale, va ricordato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassazione solo C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’anomalia motivazionale che si traduce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, e sempre che tali lacune emergano dal testo della sentenza impugnata e non siano desumibili aliunde dal confronto con gli altri atti e le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma sopracitata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (ex plurimis, Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305). 3.2. Nella fattispecie , il vizio di omesso esame e di omessa motivazione è stato dedotto con riferimento alla mancata acquisizione della sentenza penale del Tribunale di Milano con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di diffamazione. Al riguardo,va precisato che non viene dedotta la violazione dell’art.652 cod. proc. pen., sull’efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione penale nel giudizio civile di danno; ciò, sull’evidente, ancorché non esplicitato, presupposto che la sentenza, sebbene emessa all’esito del dibattimento,era stata pronunciata sulla base di presupposti o con una formula assolutoria tali da escludere la predetta efficacia. I ricorrenti si dolgono, invece, della mancata utilizzazione della sentenza penale quale prova atipicae contestano sia la circostanza (di rilievo processuale) che la Corte d’appello abbia immotivatamente omesso di acquisirla sebbene fosse stata formulata rituale istanza di restituzione nel termine e sebbene su tale istanza essa avesse riservato di provvedere insieme al merito, sia la circostanza (di rilievo sostanziale) che la stessa Corte territoriale non abbia tenuto conto della rilevanza di tale documen to in funzione del giudizio di merito circa l’integrazione, nella fattispecie, della scriminante dell’esercizio del diritto di critica. Ciò precisato, si conferma l’ inammissibilità delle denunce di difetto di motivazione e di omesso esame veicolate con i motivi di ricorso, attraverso le quali viene indebitamente censurata la mancata considerazione di un elemento istruttorio (nella specie, la sentenza emessa in un processo penale, rientrante, quale prova atipica, nel C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. novero delle prove documentali precostituite); con tali denunce, infatti, da un lato, si contesta indebitamente il giudizio di irrilevanza della prova, espresso, sia pure in modo implicito , dalla Corte territoriale (giudizio di norma insindacabile in sede di legittimità, al contrario di quello di inammissibilità della prova: Cass. 06/11/2023, n.30810); dall’altro lato, altrettanto indebitamente, si omette di considerare che la ricostruzionedei fatti e la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito,cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.3.Del pari inammissibile è la censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultra-petizione, sia perché formulata al di fuori dei presupposti della corretta deduzione del l’ error in procedendo consistente neldifetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato , sia perché, alla stessa streg u a delle deduzioni dei ricorrenti , vi e ne contestato alla Corte di merito, non di avere travalicato i limiti della domanda di risarcimento del danno per resp onsabilità civile conseguentea lesione dell’onore e della reputazione a mezzo stampa, ma di avere compiuto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la doverosa verificadi merito al fine di accertare la sussistenza di tutti gli elementicostitutivi del dedotto illecito aquiliano. 3.4.Come si è accennato, sono invece fondate, nei termini che si vanno a precisare, le censure per violazione di legge. 3.4.a.In premessa, occorre ricordare il consolidato orientamento secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass.27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520; Cass.13/05/2024, n. 13144, non mass.). Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento. 3.4.b. Va altresì ricordato l’orientamento, altrettanto pacifico e recentemente ribadito, secondo il quale, pur essendo i requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notiziecomuni alle due scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica, tuttavia il canone della verità si atteggia diversamente nelle due ipotesi, in quanto per l’esercizio del diritto di cronacaè richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, mentre per l’esercizio del diritto di critica – il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fatti stessi – non può pretendersi che l ’ opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto(Cass. 06/08/2007, n. 17172; Cass. 19/01 / 2020, n. 690; di recente, Cass.23/02/2024, n.4955). 3.4.c.Ciò posto, nel caso in esame, l’articolo comparso sul Corriere della Sera del 7 agosto 2016, dal titolo “La PM lascia l’inchiesta sulla strage «Ma essere bella non è un peccato»”, era dedicato alla vicenda che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al la sua posizione di magistrato inquirente assegnatario delle indagini sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016; vicenda che, in seguito alla divulgazione, ad opera di altro quotidiano, di fotografie che ritraevano la magistrata in atteggiamento confidenziale con l’avvocato difensore di una delle persone indagate per il detto disastro, era culminatanell’esposto di uno dei parenti delle vittime, nella decisione del CS M di ins t aurare un procedimento disciplinare nei confronti della magistrata e, correlativamente, nella decisione di quest’ultima di astenersi dall’indagine. Nel riferire questi fatti (assolutamente pacifici e incontroversi) il giornalista aveva anche dato atto della circostanza ( anche questa assolutamente pacifica ) che la dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la frase “ beata tra gli uomini ” ( associata ad una fotografia che la ritraeva con il medesimo avvocato del c.d. “baciapiede”e con altra persona di sesso maschile ) , nonché la frase, rivelatrice di un aspetto intimo delle proprieabitudini personali, diretta ad una sua interlocutrice ma non ad essa riservata, “ pu o i d ire a Billy che il perizoma non lo uso più”. C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Inrelazione a tali frasi, l’articolista, quindi, non si era limitato alla descrizionedei fatti, ma, passando dall’esercizio del diritto di cronaca a quello del diritto di critica, aveva espresso il proprio giudizio critico sull’uso del social da parte della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva reputato “spregiudicato”, evidentemente ritenendolo non consono alla sua posizione di magistrato,e aveva ipotizzato che il CSM potesse valutare tale uso in sede didecisione del procedimento disciplinare . 3.4.d. L a Corte d’ appello , omettendo di tener conto che il giornalista aveva esercitato, oltre al dirittodi cronaca, anche quello di critica, ha effettuato la verifica di merito sulla sussistenzadell’illecito a lui imputato sulla base di erronee premesse in iure , svolgendo non correttamente sia l’esame della sussistenza del requisito della pertinenza (indebitamente negando la sussistenza dell’interesse pubblico in ordine alle notizie pubblicate e alla critica giornalistica espletata, avuto riguardo alla vicenda che costituiva oggetto dell’informazione giornalistica ) , sia l’esame della sussistenza del requisito della veridicità dei fatti narrati e posti a fondamento del giudizio critico espresso, non essendovi dubbio, tra l’a l tro , che la magistrata aveva postato sul s ocial , sebbene per ischerzo ( come , del resto, espressamenteevidenziato dallo stes s o articolista) , un dettaglio della proprie abitudini personali (la dismissione d ell’uso di un capo di abbigliamentointimo) normalmente destinato a restare riservato, con ciò esponendosialla legittima e continente critica giornalistica diretta a rilevare, dal punto di vista dell’articolista (condivisibileo meno da parte del lettore),la non consonanza di una simile pubblicazione alle doti di riservatezza e riserbo che dovrebbero connotare la condotta di un magistrato. C.C. 24.10.2024 N. R.G. 15627/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4. N egli evidenziati termi ni, le censure per violazione di legge veicolatecon i motivi di ricorso devono essere accolte. La sentenzaimpugnata va cassata in relazione all e censure accolt e . Non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto , questa Corte può decidere la causa nel merito, escludendo il carattere diffamatorio dell’articolo del 7 agosto 2016 a firma di Fabrizio C accia (il quale n on ha oltrepassato i limiti del legittimoesercizio dei diritti di cronaca e di critica) e conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria propostada [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di t u t ti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo . P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le censure per violazione di legge veicolate co n i motivi di ricorso e dichiara inammissibili le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione al le censure accolte e , decidendo nel m e rito , rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell a [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] . Condanna la controricorrentea rimborsare ai ricorrenti le spese di tuti
Sentenza Cassazione n. 29669/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris