CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto o distrutto, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, i libri e le scritture contabili della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita in data 17 ottobre 2011.2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale si denunziano omessa motivazione e violazione di legge in relazione ai nuovi motivi di appello, depositati in data 27 novembre 2021. Assume il ricorrente che la responsabilità dell'imputato è stata confermata dalla Corte territoriale senza fornire alcuna motivazione su quanto dedotto dalla difesa, nei nuovi motivi di appello, in ordine alla mancanza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta dagli atti che il ricorrente ha depositato in appello una memoria contenente motivi nuovi, con la quale ha censurato specificamente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto "apoditticamente" la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli. La Corte territoriale, nella sentenza in esame, oltre a non dare atto della suddetta memoria, sull'elemento soggettivo si è limitata a affermare quanto segue: «Dunque, nella specie, - oltre all'elemento oggettivo- della sottrazione delle scritture, appare evidente quel qualificato profilo di volontarietà, posto che il quadro probatorio emerso evidenzia la consapevolezza dell'imputato in ordine all'incompleta tenuta delle scritture contabili, tali da rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della fallita.» (pag. 4 della sentenza impugnata). A tale affermazione è, poi, seguita l'indicazione di precedenti giurisprudenziali non attinenti con il tema trattato, che è quello della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta commesso mediante la sottrazione delle scritture. è, infatti, acclarato, sulla base della descrizione della condotta contestata nel capo di imputazione e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che il reato per il quale è stata affermata la penale responsabilità del Maiorano è quello previsto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall. In proposito, va ribadito che la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; in senso conforme n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - 01, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611). Come si è evidenziato, la Corte territoriale ha fatto confusione tra le due fattispecie, tanto da affermare che l'elemento soggettivo sarebbe individuabile nella "consapevolezza dell'imputato in ordine all'incompleta tenuta delle scritture contabili, tali da rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della fallita". 3. Consegue a quanto sopra evidenziato che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà provvedere a vagliare i motivi specifici dedotti con la memoria contenente i motivi aggiunti, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia di elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 15 dicembre