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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 1975

Cassazione n. 18684/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FORTUNATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 17/06/1975 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuali di entrambi i difensori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 19 dicembre 2013, confermata con sentenza del 2 febbraio 2015, dalla Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 27 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di cui agli artt. 575, 577, comma 1, n. 3 e 4 cod. pen., per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di un appartenente alla nota famiglia 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA]) unitamente ad altri, in [OSCURATO:PERSONA] in data 16 marzo 1994, Pennestrì con il ruolo di esecutore materiale e Stilo come mandante. 1.1.La pronuncia impugnata affronta l'istanza di revisione fondata su prospettazione, quali prove nuove, del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] (già esaminato dai giudici di merito) e [OSCURATO:PERSONA] e sull'esito di un sopralluogo, dai quali deriverebbe la prova dell'esistenza in vita, nell'anno 1998, della vittima e quindi, l'insussistenza del fatto. 1.2.La Corte territoriale esclude che le dichiarazioni di Calabrese siano da considerare elemento nuovo sopravvenuto, avendo questi già affermato, nel corso del giudizio di merito, che la Costantino era stata avvistata a circa quattro anni dalla scomparsa.

Quanto alle dichiarazioni di Calabrò (di aver visto la Costantino presso un'abitazione di una persona anziana poi deceduta, dopo la scomparsa), riportate anche per esteso nel provvedimento censurato, queste vengono reputate elemento oggettivo inidoneo a contraddire il giudizio di colpevolezza di Pennestrì, come ricostruito nella sentenza di cui si chiede la revisione.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo dei difensori, avv.

L. Gatto e S. Staiano, denunciando vizio di motivazione.

Si osserva che la Corte territoriale incorrerebbe in motivazione palesemente illogica, nella parte in cui ritiene non "nuova" la prova discendente dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], escusso in sede di sommarie informazioni testimoniali il 23 marzo 2018, nonché laddove si considerano non risolutive le dichiarazioni rese alla difesa da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riconosciuto in fotografia la vittima, [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva alla scomparsa della vittima, avvenuta nel 1994.2.1.In particolare osserva la difesa che Calabrese, in data 23 marzo 2018, aveva affermato di aver visto con certezza la vittima, anni dopo la sua scomparsa escludendo, poi, che la Lancia Y del condannato la seguisse per pedinarla, meglio chiarendo il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto nel giudizio di merito.

La circostanza decisiva secondo la difesa, che, invece, non è stata considerata nuova dalla Corte d'appello, è quella che il teste aveva affermato, diversamente da quanto esposto nel giudizio di merito, che la Costantino non era pedinata.

Si tratterebbe, invero, per la difesa di dato mai esaminato e che escluderebbe, nettamente ,la tesi dell'organizzazione dell'omicidio di cui Stilo sarebbe stato mandante e il ricorrente esecutore materiale attraverso strangolamento.

2.2. Con riferimento alle dichiarazioni di Calabrò (che ha affermato in sede di indagini difensive, il 2 settembre 2018, di aver visto la donna tre — quattro anni dopo la scomparsa) si rileva che la Corte territoriale ha escluso valenza scardinante al riconoscimento della vittima operato sulla base di rilievo fotografico, per la mancanza di ogni informazione circa la provenienza della fotografia mostrata e l'epoca dello scatto, collegando tale dato all'inevitabile mutamento, a causa del tempo, delle fattezze della persona, quindi fondando la motivazione su massime di esperienza e rigettando in base a queste la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di Calabrese.

Per la Corte d'appello, la riproduzione fotografica (sicuramente precedente alla scomparsa), risalirebbe, infatti, a quattro anni prima del presunto avvistamento e il riconoscimento avviene a venti anni dall'avvistamento, traendo da tali dati temporali la conseguenza del mutamento, nel tempo, delle fattezze in correlazione all'avanzare dell'età.

Sul punto si osserva che gli elementi dimostrativi introdotti andavano valutati, ex art. 630 cod. proc. pen., in termini di astratta incidenza sul contenuto cristallizzato nella condanna, senza valutazioni di merito trattandosi di elementi che devono essere tali da dimostrare, se accertati nel corso del giudizio di revisione, che il condannato deve essere prosciolto, dunque senza anticipare l'esame approfondito del merito.

Già la prima sentenza di condanna evidenziava che si tratta di pronuncia fondata su dichiarazioni convergenti di collaboratori, senza aver mai recuperato il cadavere della vittima, in assenza di elementi dai cui trarre la certezza della permanenza in vita della donna (salva l'impressione del Calabrese di averla vista 3 — 4 anni dopo la scomparsa).

La difesa conclude per la tesi dell'allontanamento volontario (puntualmente indicando i dati a pag. 5 del ricorso che non sono convergenti rispetto alla tesi dell'omicidio) perché i dati probatori raccolti convergono verso la sparizione improvvisa della donna ma non per quella dell'omicidio della vittima recepita nel provvedimento di condanna e sulla carenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata.

Sicché, all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, come è noto, il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata.

La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). 1.1.Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle, non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) purché idonee, sole o congiunte a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024).

I provvedimenti che chiudono entrambe le predette fasi — l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) — sono distinti dal punto di vista logico- funzionale e ricorribili per cassazione, ciascuno autonomamente, a dimostrazione della diversa funzione dei due momenti decisori.

È stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione).

Nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase è instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (tra le altre, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821; Sez. 3, n. 15402 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.).

1.2. Seguendo detta impostazione ermeneutica, condivisa dal Collegio, e dunque, solo nella fase del giudizio rescissorio, una volta ammesso, che il condannato può trovare, nel merito, adeguato esame della prova nuova dedotta.

Ciò attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali, espressamente richiamate dall'art. 636 cod. proc. pen.

Sicché, tale giudizio deve essere improntato anch'esso ai principi del giusto processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost., ferma restando la possibilità di dichiarare„ con la sentenza che chiude tale seconda fase, rinammissibilita della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441').

D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con [ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cit.

1.3. Deve essere, ancora, precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.

Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. cit. ; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455).

La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). 2.Applicati al caso al vaglio, gli esposti principi, cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva in primo luogo, che il giudizio di revisione, nella specie, era tendente a dimostrare che la vittima, nell'anno 1998, era ancora esistente in vita, con conseguente insussistenza del fatto di reato ascritto al condannato, sulla base di due prove dichiarative indicate come nuove.

Ciò premesso, si rileva che, tenuto conto dei limiti entro i quali può operare la valutazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, come delineati dall'art. 634 comma 1, cod. proc. pen. che qui devono essere richiamati, trattandosi, comunque, di declaratoria di inammissibilità pur se adottata con sentenza, si osserva che il giudizio svolto dalla Corte d'appello si è limitato, in linea con l'indirizzo dettato dalla giurisprudenza di questa Corte, a valutare, in astratto, l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Inoltre, la Corte d'appello si è attenuta alla valutazione di novità della prova addotta, escludendola, con un giudizio coerente e non manifestamente illogico.

La Corte d'appello, invero, si è attenuta ai limiti del giudizio demandatole, predendo in esame la capacità dimostrativa delle prove, vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato, concludendo in senso negativo. 2.1.La Corte, infatti, con ragionamento non manifestamente illogico e completo ha escluso che le prove offerte dall'istante avessero natura di novità e comunque, ne ha valutato l'efficacia scardinante, limitando il proprio vaglio all'esame dell'eventuale manifesta infondatezza dell'istanza nei margini del giudizio demandatole.

Il ragionamento che ha svolto la Corte in senso negativo, invero, limita l'esame delle sommarie informazioni testimoniali rese nel data 23 marzo 2018, da [OSCURATO:PERSONA] onde valutarne il carattere di novità della prova dichiarativa, rispetto a quanto già emerso, in base alle dichiaraziòni del medesimo Calabrese nel giudizio di cognizione, spiegando le ragioni dell'astratta inidoneità di queste, ad incidere sul contenuto della pronuncia di condanna.

Questi infatti, in quella sede, secondo il provvedimento impugnato, si era già espresso nel senso dell'individuazione della vittima a quattro anni dalla sua scomparsa, sull'uscio di un'abitazione, in [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte, di cui non era stato in grado di fornire l'esatta ubicazione, dichiarazione alla quale, peraltro, erano seguite indagini nei pressi della zona indicata dal Calabrese, con attività di indagine che aveva dato esito negativo.

Inoltre, la pronuncia oggetto di ricorso si incentra sull'esame della dichiarazioni rese, da ultimo, da Calabrese, nella parte in cui riferisce circa il pedinamento della Lancia Y, indicando detta circostanza, pur nella versione rivisitata, in sede di indagini difensive, come non idonea, in astratto, a rappresentare elemento di novità tale da incidere sul complesso delle prove a carico poste a base della condanna.

Da ultimo, si osserva che la Corte si è fatta carico anche di confutare, con ragionamento non manifestamente illogico, le indicazioni che, secondo l'istanza di revisione, erano conducenti rispetto alla tesi difensiva dell'allontanamento volontario della vittima.

2.2. In relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] interrogato dalla difesa, si osserva che, anche in ordine a tale prova, il provvedimento impugnato ha escluso che si trattasse di un contributo significativo, in considerazione delle caratteristiche della fotografia mostrata in visione al Calabrò in cui aveva riconosciuto la vittima, la data dello scatto e la circostanza che si tratta di riconoscimento operato a circa venti anni di distanza dalla scomparsa.

Quindi, la Corte ha affermato l'assenza, in astratto, di capacità dimostrativa delle dichiarazioni e l'inidoneità di queste a incidere sul giudizio di cognizione.

In definitiva, deve rilevarsi che in alcuna parte il ricorso si confronta con l'indicato contrasto con le emergenze di tali dichiarazioni testimoniali, dirette a provare l'esistenza in vita della Costantino nell'anno 1998, rispetto al coacervo degli elementi raccolti nel giudizio di cognizione, tra i quali si segnala la convergenza delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia che sono state indicate, dalla Corte territoriale, come convergenti nel senso della morte della Costantino in epoca precedente.

Sul punto, si rileva che, effettuato il confronto tra le prove indicate come nuove e il compendio probatorio esistente, la Corte territoriale precisamente indica l'efficacia non scardinante nemmeno nel senso di un giudizio astratto sulla capacità delle prove nuove a condurre al proscioglimento o assoluzione.

In particolare, si afferma che il tema dell'esistenza in vita della vittima a circa 3-4 anni dalla scomparsa, già introdotto da Calabrese, non si soffermava sul pedinamento (tema che sarebbe stato, ex novo introdotto dal dichiarante nel corso delle dichiarazioni rese da ultimo).

Si sottolinea, però, che non è questo l'unico elemento che i tre collaboratori individuano per affermare l'esistenza del reato di. omicidio ed il suo movente.

Infine, le dichiarazioni di Calabrò vengono reputate, con ragionamento ineccepibile, proprio astrattamente non conferenti per il semplice riferimento alla fotografia senza data e senza precisa indicazione di chi vi fosse effigiato con certezza. 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FORTUNATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 17/06/1975 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuali di entrambi i difensori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 19 dicembre 2013, confermata con sentenza del 2 febbraio 2015, dalla Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 27 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di cui agli artt. 575, 577, comma 1, n. 3 e 4 cod. pen., per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di un appartenente alla nota famiglia 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA]) unitamente ad altri, in [OSCURATO:PERSONA] in data 16 marzo 1994, Pennestrì con il ruolo di esecutore materiale e Stilo come mandante. 1.1.La pronuncia impugnata affronta l'istanza di revisione fondata su prospettazione, quali prove nuove, del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] (già esaminato dai giudici di merito) e [OSCURATO:PERSONA] e sull'esito di un sopralluogo, dai quali deriverebbe la prova dell'esistenza in vita, nell'anno 1998, della vittima e quindi, l'insussistenza del fatto. 1.2.La Corte territoriale esclude che le dichiarazioni di Calabrese siano da considerare elemento nuovo sopravvenuto, avendo questi già affermato, nel corso del giudizio di merito, che la Costantino era stata avvistata a circa quattro anni dalla scomparsa. Quanto alle dichiarazioni di Calabrò (di aver visto la Costantino presso un'abitazione di una persona anziana poi deceduta, dopo la scomparsa), riportate anche per esteso nel provvedimento censurato, queste vengono reputate elemento oggettivo inidoneo a contraddire il giudizio di colpevolezza di Pennestrì, come ricostruito nella sentenza di cui si chiede la revisione. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo dei difensori, avv. L. Gatto e S. Staiano, denunciando vizio di motivazione. Si osserva che la Corte territoriale incorrerebbe in motivazione palesemente illogica, nella parte in cui ritiene non "nuova" la prova discendente dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], escusso in sede di sommarie informazioni testimoniali il 23 marzo 2018, nonché laddove si considerano non risolutive le dichiarazioni rese alla difesa da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riconosciuto in fotografia la vittima, [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva alla scomparsa della vittima, avvenuta nel 1994.2.1.In particolare osserva la difesa che Calabrese, in data 23 marzo 2018, aveva affermato di aver visto con certezza la vittima, anni dopo la sua scomparsa escludendo, poi, che la Lancia Y del condannato la seguisse per pedinarla, meglio chiarendo il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto nel giudizio di merito. La circostanza decisiva secondo la difesa, che, invece, non è stata considerata nuova dalla Corte d'appello, è quella che il teste aveva affermato, diversamente da quanto esposto nel giudizio di merito, che la Costantino non era pedinata. Si tratterebbe, invero, per la difesa di dato mai esaminato e che escluderebbe, nettamente ,la tesi dell'organizzazione dell'omicidio di cui Stilo sarebbe stato mandante e il ricorrente esecutore materiale attraverso strangolamento. 2.2. Con riferimento alle dichiarazioni di Calabrò (che ha affermato in sede di indagini difensive, il 2 settembre 2018, di aver visto la donna tre — quattro anni dopo la scomparsa) si rileva che la Corte territoriale ha escluso valenza scardinante al riconoscimento della vittima operato sulla base di rilievo fotografico, per la mancanza di ogni informazione circa la provenienza della fotografia mostrata e l'epoca dello scatto, collegando tale dato all'inevitabile mutamento, a causa del tempo, delle fattezze della persona, quindi fondando la motivazione su massime di esperienza e rigettando in base a queste la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di Calabrese. Per la Corte d'appello, la riproduzione fotografica (sicuramente precedente alla scomparsa), risalirebbe, infatti, a quattro anni prima del presunto avvistamento e il riconoscimento avviene a venti anni dall'avvistamento, traendo da tali dati temporali la conseguenza del mutamento, nel tempo, delle fattezze in correlazione all'avanzare dell'età. Sul punto si osserva che gli elementi dimostrativi introdotti andavano valutati, ex art. 630 cod. proc. pen., in termini di astratta incidenza sul contenuto cristallizzato nella condanna, senza valutazioni di merito trattandosi di elementi che devono essere tali da dimostrare, se accertati nel corso del giudizio di revisione, che il condannato deve essere prosciolto, dunque senza anticipare l'esame approfondito del merito. Già la prima sentenza di condanna evidenziava che si tratta di pronuncia fondata su dichiarazioni convergenti di collaboratori, senza aver mai recuperato il cadavere della vittima, in assenza di elementi dai cui trarre la certezza della permanenza in vita della donna (salva l'impressione del Calabrese di averla vista 3 — 4 anni dopo la scomparsa). La difesa conclude per la tesi dell'allontanamento volontario (puntualmente indicando i dati a pag. 5 del ricorso che non sono convergenti rispetto alla tesi dell'omicidio) perché i dati probatori raccolti convergono verso la sparizione improvvisa della donna ma non per quella dell'omicidio della vittima recepita nel provvedimento di condanna e sulla carenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata. Sicché, all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, come è noto, il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). 1.1.Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle, non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) purché idonee, sole o congiunte a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024). I provvedimenti che chiudono entrambe le predette fasi — l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) — sono distinti dal punto di vista logico- funzionale e ricorribili per cassazione, ciascuno autonomamente, a dimostrazione della diversa funzione dei due momenti decisori. È stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione). Nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase è instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (tra le altre, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821; Sez. 3, n. 15402 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.). 1.2. Seguendo detta impostazione ermeneutica, condivisa dal Collegio, e dunque, solo nella fase del giudizio rescissorio, una volta ammesso, che il condannato può trovare, nel merito, adeguato esame della prova nuova dedotta. Ciò attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali, espressamente richiamate dall'art. 636 cod. proc. pen. Sicché, tale giudizio deve essere improntato anch'esso ai principi del giusto processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost., ferma restando la possibilità di dichiarare„ con la sentenza che chiude tale seconda fase, rinammissibilita della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441'). D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con [ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cit. 1.3. Deve essere, ancora, precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante. Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. cit. ; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455). La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). 2.Applicati al caso al vaglio, gli esposti principi, cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva in primo luogo, che il giudizio di revisione, nella specie, era tendente a dimostrare che la vittima, nell'anno 1998, era ancora esistente in vita, con conseguente insussistenza del fatto di reato ascritto al condannato, sulla base di due prove dichiarative indicate come nuove. Ciò premesso, si rileva che, tenuto conto dei limiti entro i quali può operare la valutazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, come delineati dall'art. 634 comma 1, cod. proc. pen. che qui devono essere richiamati, trattandosi, comunque, di declaratoria di inammissibilità pur se adottata con sentenza, si osserva che il giudizio svolto dalla Corte d'appello si è limitato, in linea con l'indirizzo dettato dalla giurisprudenza di questa Corte, a valutare, in astratto, l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte d'appello si è attenuta alla valutazione di novità della prova addotta, escludendola, con un giudizio coerente e non manifestamente illogico. La Corte d'appello, invero, si è attenuta ai limiti del giudizio demandatole, predendo in esame la capacità dimostrativa delle prove, vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato, concludendo in senso negativo. 2.1.La Corte, infatti, con ragionamento non manifestamente illogico e completo ha escluso che le prove offerte dall'istante avessero natura di novità e comunque, ne ha valutato l'efficacia scardinante, limitando il proprio vaglio all'esame dell'eventuale manifesta infondatezza dell'istanza nei margini del giudizio demandatole. Il ragionamento che ha svolto la Corte in senso negativo, invero, limita l'esame delle sommarie informazioni testimoniali rese nel data 23 marzo 2018, da [OSCURATO:PERSONA] onde valutarne il carattere di novità della prova dichiarativa, rispetto a quanto già emerso, in base alle dichiaraziòni del medesimo Calabrese nel giudizio di cognizione, spiegando le ragioni dell'astratta inidoneità di queste, ad incidere sul contenuto della pronuncia di condanna. Questi infatti, in quella sede, secondo il provvedimento impugnato, si era già espresso nel senso dell'individuazione della vittima a quattro anni dalla sua scomparsa, sull'uscio di un'abitazione, in [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte, di cui non era stato in grado di fornire l'esatta ubicazione, dichiarazione alla quale, peraltro, erano seguite indagini nei pressi della zona indicata dal Calabrese, con attività di indagine che aveva dato esito negativo. Inoltre, la pronuncia oggetto di ricorso si incentra sull'esame della dichiarazioni rese, da ultimo, da Calabrese, nella parte in cui riferisce circa il pedinamento della Lancia Y, indicando detta circostanza, pur nella versione rivisitata, in sede di indagini difensive, come non idonea, in astratto, a rappresentare elemento di novità tale da incidere sul complesso delle prove a carico poste a base della condanna. Da ultimo, si osserva che la Corte si è fatta carico anche di confutare, con ragionamento non manifestamente illogico, le indicazioni che, secondo l'istanza di revisione, erano conducenti rispetto alla tesi difensiva dell'allontanamento volontario della vittima. 2.2. In relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] interrogato dalla difesa, si osserva che, anche in ordine a tale prova, il provvedimento impugnato ha escluso che si trattasse di un contributo significativo, in considerazione delle caratteristiche della fotografia mostrata in visione al Calabrò in cui aveva riconosciuto la vittima, la data dello scatto e la circostanza che si tratta di riconoscimento operato a circa venti anni di distanza dalla scomparsa. Quindi, la Corte ha affermato l'assenza, in astratto, di capacità dimostrativa delle dichiarazioni e l'inidoneità di queste a incidere sul giudizio di cognizione. In definitiva, deve rilevarsi che in alcuna parte il ricorso si confronta con l'indicato contrasto con le emergenze di tali dichiarazioni testimoniali, dirette a provare l'esistenza in vita della Costantino nell'anno 1998, rispetto al coacervo degli elementi raccolti nel giudizio di cognizione, tra i quali si segnala la convergenza delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia che sono state indicate, dalla Corte territoriale, come convergenti nel senso della morte della Costantino in epoca precedente. Sul punto, si rileva che, effettuato il confronto tra le prove indicate come nuove e il compendio probatorio esistente, la Corte territoriale precisamente indica l'efficacia non scardinante nemmeno nel senso di un giudizio astratto sulla capacità delle prove nuove a condurre al proscioglimento o assoluzione. In particolare, si afferma che il tema dell'esistenza in vita della vittima a circa 3-4 anni dalla scomparsa, già introdotto da Calabrese, non si soffermava sul pedinamento (tema che sarebbe stato, ex novo introdotto dal dichiarante nel corso delle dichiarazioni rese da ultimo). Si sottolinea, però, che non è questo l'unico elemento che i tre collaboratori individuano per affermare l'esistenza del reato di. omicidio ed il suo movente. Infine, le dichiarazioni di Calabrò vengono reputate, con ragionamento ineccepibile, proprio astrattamente non conferenti per il semplice riferimento alla fotografia senza data e senza precisa indicazione di chi vi fosse effigiato con certezza. 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
Sentenza Cassazione n. 18684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris