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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44080/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,,Ar-N [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15/10/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 4), 12) e 13), confermando la condanna per il reato di cui al capo 7) (furto aggravato) e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e altro. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che con l'atto di appello si era chiesta la concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, ma che su tale motivo di appello la sentenza impugnata non si era pronunciata; la richiesta si fondava sulla piena collaborazione nella ricostruzione degli episodi criminosi da parte del ricorrente, nonché sulla sua condotta successiva ai fatti, 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'applicazione di una serie di aumenti per continuazione, che comportavano un aumento di pena complessivo pari ad anni 4 e mesi 5 di reclusione, avrebbe richiesto una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore lamenta l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata: in particolare, il denunciato deficit motivazionale risultava investire "a monte" le dichiarazioni etero ed auto accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e "a valle" le testimonianze di Coniglio e Giardina; inoltre, la sentenza impugnata risultava censurabile poiché non specificava in che termini e su quali aspetti le elencate testimonianze avrebbero costituito riscontro alle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], tanto più che le stesse erano state definite, sia pure in relazione alla vicenda di cui al capo 4), caratterizzate da imprecisione e confusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Per quanto riguarda il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sentenza Sez. 2, n.31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.270481); nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello appare congrua e coerente con le risultanze processuali e, pertanto, esente da censure, avendo la Corte di appello evidenziato che i delitti pluriaggravati ascritti all'imputato non erano forieri di scarso allarme sociale; peraltro, la piena collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] per la ricostruzione dei fatti era stata già valutata dal primo giudice per la concessione delle attenuanti generiche. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la pena base per il reato di rapina aggravata era stata contenuta nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati per ogni singolo reato; la censura sul punto è assolutamente generica, con conseguente inammissibilità anche di tale motivo di ricorso.

2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro sia nelle testimonianze di Coniglio e Giardina che nelle conversazioni intercettate, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado contenutè nelle pagine da 12 a 22 della sentenza di primo grado; a tale riguardo, si deve rilevare che nel caso in esame ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,,Ar-N [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15/10/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 4), 12) e 13), confermando la condanna per il reato di cui al capo 7) (furto aggravato) e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e altro. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che con l'atto di appello si era chiesta la concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, ma che su tale motivo di appello la sentenza impugnata non si era pronunciata; la richiesta si fondava sulla piena collaborazione nella ricostruzione degli episodi criminosi da parte del ricorrente, nonché sulla sua condotta successiva ai fatti, 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'applicazione di una serie di aumenti per continuazione, che comportavano un aumento di pena complessivo pari ad anni 4 e mesi 5 di reclusione, avrebbe richiesto una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore lamenta l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata: in particolare, il denunciato deficit motivazionale risultava investire "a monte" le dichiarazioni etero ed auto accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e "a valle" le testimonianze di Coniglio e Giardina; inoltre, la sentenza impugnata risultava censurabile poiché non specificava in che termini e su quali aspetti le elencate testimonianze avrebbero costituito riscontro alle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], tanto più che le stesse erano state definite, sia pure in relazione alla vicenda di cui al capo 4), caratterizzate da imprecisione e confusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Per quanto riguarda il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi sentenza Sez. 2, n.31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.270481); nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello appare congrua e coerente con le risultanze processuali e, pertanto, esente da censure, avendo la Corte di appello evidenziato che i delitti pluriaggravati ascritti all'imputato non erano forieri di scarso allarme sociale; peraltro, la piena collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] per la ricostruzione dei fatti era stata già valutata dal primo giudice per la concessione delle attenuanti generiche. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la pena base per il reato di rapina aggravata era stata contenuta nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati per ogni singolo reato; la censura sul punto è assolutamente generica, con conseguente inammissibilità anche di tale motivo di ricorso. 2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro sia nelle testimonianze di Coniglio e Giardina che nelle conversazioni intercettate, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado contenutè nelle pagine da 12 a 22 della sentenza di primo grado; a tale riguardo, si deve rilevare che nel caso in esame ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/202