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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01893/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28790/24 Frincu + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che il primo motivo di ricorso comune ad entrambi, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2); Ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) è a- specifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Ritenuto, infine, che il motivo di ricorso relativo al solo Frincu, riguardante la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità della medesima (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28790/24 Frincu + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che il primo motivo di ricorso comune ad entrambi, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2); Ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) è a- specifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Ritenuto, infine, che il motivo di ricorso relativo al solo Frincu, riguardante la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità della medesima (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 01893/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris