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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09240/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.

F. Mattiangeli difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sost. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Macerata con la quale, rispettivamente, erano stati condannati: [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per ripetute cessioni di eroina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e € 28.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per ripetute cessioni di eroina a diverse persone, alla pena di anni sei di reclusione e € 25.822,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per le cessioni di eroina a [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sei di reclusione e € 25.822,00 di multa.

2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di n. 10 cessioni in un lasso di tempo di un anno da cui avrebbe tratto un profitto minimo pari a € 300,00, circostanze idonee a integrare il fatto di lieve entità. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla mera condizione soggettiva del ricorrente (soggetto extracomunitario).

2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194, 213 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente nel soggetto che avrebbe ceduto la droga a [OSCURATO:PERSONA].

Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe riconosciuto la prevalenza del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari in presenza di un mancato riconoscimento in aula con motivazione illogica in relazione alla attendibilità del dichiarante e in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo cui all'individuazione fotografica smentita da una successiva ricognizione di persona può essere accordata efficacia probatoria solo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 500 cod.proc.pen. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di circa venti cessioni di eroina pari a grammi 10 ad un unico soggetto idonee a integrare il fatto di lieve entità. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla mera condizione soggettiva del ricorrente (soggetto extracomunitario) non essendosi confrontata con le allegazioni difensive (soggetto titolare di permesso di soggiorno che svolge attività lavorativa).

2.3. Il ricorso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo di vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in presenza di un mero riconoscimento fotografico del teste Vallesi e Girotti e dall'assenza di riconoscimento nell'immediatezza dei fatti da parte di Branciari. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi, pur per ragioni diverse connesse ai motivi dedotti, sono infondati e vanno rigettati.

5. Seguendo l'ordine logico dei motivi, sono infondati i motivi di ricorso (primo di [OSCURATO:PERSONA] e unico di [OSCURATO:PERSONA]) sull'affermazione della responsabilità penale fondata sul riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini in assenza di riconoscimento di persona.

Questa Corte di legittimità ha, da tempo, affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01).

E ciò in quanto, in assenza di prove tipiche, l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa e ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017).

Alla luce di questo principio va esaminata la doglianza difensiva tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata che ha dato rilievo al riconoscimento degli imputati reso dai testimoni-acquirenti dello stupefacente nel corso delle indagini preliminari.Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata dà atto che, sebbene il teste Branciati non avesse riconosciuto in udienza l'imputato, egli aveva confermato di avere riconosciuto l'imputato in occasione del riconoscimento fotografico (foto 28 cfr. pag. 7 da cui risulta che la fotografi n. 28 ritraeva l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) effettuato nelle indagini e che in allora il ricordo era più preciso perché più vicino temporalmente ai fatti; motivazione congrua e non manifestamente illogica poiché in siffatta ipotesi (il testimone ha confermato di avere all'epoca effettuato il riconoscimento positivo nella fase delle indagini, ma che in ragione del tempo trascorso non sia in grado di reiterare lo stesso atto con sufficiente grado di attendibilità) il teste da una parte conferma la veridicità di quanto affermato precedentemente in sede di individuazione fotografica e dall'altra precisa che in quel momento non è in grado di ripetere l'atto.

Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza dà atto che il teste Coppari, pur non avendo riconosciuto l'imputato in aula, aveva dichiarato di avere riconosciuto nella foto n. 29 l'imputato nella persona che gli aveva ceduto in almeno venti occasioni la sostanza stupefacente e che il teste aveva confermato il precedente riconoscimento di cui era certo.

Anche in questo caso la motivazione in linea con i principi sopra affermati è congrua e non manifestamente illogica.

6. Sono parimenti infondati i motivi di ricorso sul diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]).

È orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva offensiva ( S.U. n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 - 02; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610).

In tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del dato quantitativo della sostanza ovvero dei connotati dell'azione soltanto qualora essi possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva.

Ciò premesso, nel caso in scrutinio la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dello ius receptum ed ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua.

Il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità trova giustificazione nelle caratteristiche dell'azione, essendo il fatto commesso da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una gestione di una c.d.

"piazza di spaccio" connotata da una organizzazione a supporto e difesa dell'azione criminosa per garantire uno stabile commercio di droga (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01), mentre quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il diniego è argomentato in ragione della reiterazione della condotta per un considerevole lasso di tempo, costituendo l'imputato un sicuro punto di riferimento per l'approvvigionamento.

La motivazione non appare manifestamente illogica.

7. Sono inammissibili le censure in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

A fronte di motivi di appello connotati da genericità e assenza di allegazione di elementi positivi di valutazione (che rimangono solo meramente allegati anche nel motivo di ricorso per cassazione), la sentenza impugnata ha negato le menzionate attenuanti sul rilievo delle modalità reiterate della condotta e di profili di personalità degli imputati, privi di occupazione da cui ha tratto il convincimento del radicamento nel mondo illecito del traffico di stupefacente da cui traggono i mezzi di sostentamento.

8. Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. F. Mattiangeli difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sost. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Macerata con la quale, rispettivamente, erano stati condannati: [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per ripetute cessioni di eroina a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e € 28.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per ripetute cessioni di eroina a diverse persone, alla pena di anni sei di reclusione e € 25.822,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per le cessioni di eroina a [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sei di reclusione e € 25.822,00 di multa. 2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di n. 10 cessioni in un lasso di tempo di un anno da cui avrebbe tratto un profitto minimo pari a € 300,00, circostanze idonee a integrare il fatto di lieve entità. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla mera condizione soggettiva del ricorrente (soggetto extracomunitario). 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194, 213 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente nel soggetto che avrebbe ceduto la droga a [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe riconosciuto la prevalenza del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari in presenza di un mancato riconoscimento in aula con motivazione illogica in relazione alla attendibilità del dichiarante e in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo cui all'individuazione fotografica smentita da una successiva ricognizione di persona può essere accordata efficacia probatoria solo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 500 cod.proc.pen. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in presenza di circa venti cessioni di eroina pari a grammi 10 ad un unico soggetto idonee a integrare il fatto di lieve entità. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla mera condizione soggettiva del ricorrente (soggetto extracomunitario) non essendosi confrontata con le allegazioni difensive (soggetto titolare di permesso di soggiorno che svolge attività lavorativa). 2.3. Il ricorso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo di vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in presenza di un mero riconoscimento fotografico del teste Vallesi e Girotti e dall'assenza di riconoscimento nell'immediatezza dei fatti da parte di Branciari. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi, pur per ragioni diverse connesse ai motivi dedotti, sono infondati e vanno rigettati. 5. Seguendo l'ordine logico dei motivi, sono infondati i motivi di ricorso (primo di [OSCURATO:PERSONA] e unico di [OSCURATO:PERSONA]) sull'affermazione della responsabilità penale fondata sul riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini in assenza di riconoscimento di persona. Questa Corte di legittimità ha, da tempo, affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01). E ciò in quanto, in assenza di prove tipiche, l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa e ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017). Alla luce di questo principio va esaminata la doglianza difensiva tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata che ha dato rilievo al riconoscimento degli imputati reso dai testimoni-acquirenti dello stupefacente nel corso delle indagini preliminari.Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata dà atto che, sebbene il teste Branciati non avesse riconosciuto in udienza l'imputato, egli aveva confermato di avere riconosciuto l'imputato in occasione del riconoscimento fotografico (foto 28 cfr. pag. 7 da cui risulta che la fotografi n. 28 ritraeva l'imputato [OSCURATO:PERSONA]) effettuato nelle indagini e che in allora il ricordo era più preciso perché più vicino temporalmente ai fatti; motivazione congrua e non manifestamente illogica poiché in siffatta ipotesi (il testimone ha confermato di avere all'epoca effettuato il riconoscimento positivo nella fase delle indagini, ma che in ragione del tempo trascorso non sia in grado di reiterare lo stesso atto con sufficiente grado di attendibilità) il teste da una parte conferma la veridicità di quanto affermato precedentemente in sede di individuazione fotografica e dall'altra precisa che in quel momento non è in grado di ripetere l'atto. Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza dà atto che il teste Coppari, pur non avendo riconosciuto l'imputato in aula, aveva dichiarato di avere riconosciuto nella foto n. 29 l'imputato nella persona che gli aveva ceduto in almeno venti occasioni la sostanza stupefacente e che il teste aveva confermato il precedente riconoscimento di cui era certo. Anche in questo caso la motivazione in linea con i principi sopra affermati è congrua e non manifestamente illogica. 6. Sono parimenti infondati i motivi di ricorso sul diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]). È orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva offensiva ( S.U. n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 - 02; Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). In tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del dato quantitativo della sostanza ovvero dei connotati dell'azione soltanto qualora essi possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva. Ciò premesso, nel caso in scrutinio la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dello ius receptum ed ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua. Il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità trova giustificazione nelle caratteristiche dell'azione, essendo il fatto commesso da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una gestione di una c.d. "piazza di spaccio" connotata da una organizzazione a supporto e difesa dell'azione criminosa per garantire uno stabile commercio di droga (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01), mentre quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il diniego è argomentato in ragione della reiterazione della condotta per un considerevole lasso di tempo, costituendo l'imputato un sicuro punto di riferimento per l'approvvigionamento. La motivazione non appare manifestamente illogica. 7. Sono inammissibili le censure in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di motivi di appello connotati da genericità e assenza di allegazione di elementi positivi di valutazione (che rimangono solo meramente allegati anche nel motivo di ricorso per cassazione), la sentenza impugnata ha negato le menzionate attenuanti sul rilievo delle modalità reiterate della condotta e di profili di personalità degli imputati, privi di occupazione da cui ha tratto il convincimento del radicamento nel mondo illecito del traffico di stupefacente da cui traggono i mezzi di sostentamento. 8. Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
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