CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 agosto 2025
Cassazione n. 23988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n atti;ricorrentecontroPrefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, e Ministerodell’interno, in persona del Ministro pro tempore;intimatoavverso la sentenza del Giudice di pace di Milano, pubblicata il30/01/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Giudice di pace di Milano, con la decisione indicata in epigrafe,dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine allaimpugnazione proposta da S.W. contro ildecreto di espulsione amministrativa del 21/01/2023, per avere ilcittadino straniero ottenuto nel corso del procedimento giurisdizionale ilOscuramento disposto Numero registro generale 6782/2024Numero sezionale 1013/2025Numero di raccolta generale 23988/2025Data pubblicazione 27/08/2025riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di decisione dellaCommissione territoriale, in data 22/02/2024, della domanda diprotezione internazionale.Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso talestatuizione, affidato a un solo motivo di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] non si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione all’art. 100, c.p.c. –impugnazione del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimentopresso un C.P.R. – erronea statuizione di carenza dell’interesse ad agirea seguito del riconoscimento della protezione internazionale (Cass., nn.8381/12, 12070/12, 17407/14 e 12069/14).»Il ricorrente ha dedotto che la giurisprudenza di questa Corte ha giàriconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire avverso un decreto diespulsione o di respingimento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012), nellaspecie ancora più evidente in ragione del fatto che, a seguito del decretodi espulsione, il cittadino straniero è stato trattenuto presso il C.P.R. diTorino, tenuto conto che questa Corte ha ritenuto la persistenzadell’interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalidaal trattenimento disposta dal giudice di pace, sia per il diritto alrisarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale,sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimentodella sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorioitaliano (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014; Cass., Sez.2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020 e altre pronunce).Per lo stesso motivo, secondo il ricorrente, l’interesseall’annullamento del decreto di espulsione che ha originato iltrattenimento persiste anche successivamente al riconoscimento deldiritto al soggiorno in Italia, nel caso di ottenimento della protezioneinternazionale nella forma dello status di rifugiato. La statuizione è infattiOscuramento disposto Numero registro generale 6782/2024Numero sezionale 1013/2025Numero di raccolta generale 23988/2025Data pubblicazione 27/08/2025strumentale all’esercizio del diritto al risarcimento dei danni patiti dallostraniero per l’indebito trattenimento subito in conseguenza delprovvedimento ablativo impugnato, salva la prova – assente, nel casoodierno – dell’annullamento o della revoca in autotutela da partedell’amministrazione.A ciò la parte ha aggiunto che lo status di rifugiato è un istitutopassibile di cessazione e revoca (artt. 9 e 13 d.lgs. n. 251 del 2007). Intale ipotesi, venuto meno il diritto al soggiorno, rivivrebbero gli effetti deldecreto ablativo non annullato, ciò che rende ulteriormente evidentel’interesse del ricorrente all’ottenimento della pronuncia invocata.2. Il ricorso è infondato.2.1. In via generale, occorre precisare che l'interesse ad agire, perpoter essere tale, deve connotarsi in termini di concretezza e attualità,richiedendo, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, maanche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento delgiudice in quel giudizio, poiché il processo non può essere utilizzato soloin previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore (v. daultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024; Cass., Sez. 2,Sentenza n. 2057 del 24/01/2019).2.2. In tale quadro, con particolare riferimento alla materia in esame,l’interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto è stato da questaCorte accertato con riferimento alla convalida e alla proroga deltrattenimento, misure che limitano la libertà personale, e non neiconfronti dell’accertamento della illegittimità del titolo che abilitaall’espulsione o al respingimento ove sia sopravvenuto un titolo disoggiorno (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014; Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.39735 del 13/12/2021; diverso è il discorso in caso di rimpatrio delcittadino straniero: v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8381 del25/05/2012; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12070 del 13/07/2012; Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021).Oscuramento disposto Numero registro generale 6782/2024Numero sezionale 1013/2025Numero di raccolta generale 23988/2025Data pubblicazione 27/08/2025Anzi, con una pronuncia che riguarda proprio l’espulsione, questaCorte ha ritenuto che l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno incorso di causa fa perdere efficacia al titolo espulsivo e determinal’impossibilità della sua messa in esecuzione, con conseguente cessazionedella materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nelprocedimento promosso per la sua impugnazione (Cass., Sez. 1, n. 109del 07/01/2020).Come già precisato, infatti, il rilascio del permesso di soggiornoconseguente al riconoscimento della protezione internazionale determinal’inefficacia del decreto di espulsione, che diviene ineseguibile, sicché, nelgiudizio proposto avverso quest'ultimo, va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesseall'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridicadell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14268 del 24/06/2014).A nulla rileva la circostanza che, a seguito dell’adozione delprovvedimento di espulsione il ricorrente è stato trattenuto presso unCPR, poiché se è vero che l’accertamento dell’eventuale illegittimità deldecreto espulsivo comporta per via derivata anche l’illegittimità delprovvedimento di trattenimento, tuttavia, è anche vero che, con il ricorsocontro il decreto di espulsione, non è impugnato il decreto ditrattenimento, e cioè il provvedimento che incide sulla libertà personale,sicché dall’accertamento dall’ipotizzata illegittimità dell’espulsione nonconseguirebbe un risultato utile attuale per il cittadino straniero, comerichiesto dall’art. 100 c.p.c., assumendo il menzionato accertamentocarattere incidentale in un eventuale altro giudizio (di cui, nella specie,non è stata neppure dedotta la proposizione).Anche l’argomento riferito alla possibilità di mandare nuovamente adesecuzione il decreto di espulsione, per effetto dell’eventuale cessazioneo revoca della protezione, non è fondato, per due ordini di ragioni.In primo luogo, come sopra evidenziato, l’intervenuto riconoscimentodel diritto alla protezione internazionale non si limita a sospendereOscuramento disposto Numero registro generale 6782/2024Numero sezionale 1013/2025Numero di raccolta generale 23988/2025Data pubblicazione 27/08/2025l’efficacia del decreto di espulsione, ma la elimina del tutto, con laconseguenza che, tale decreto non può costituire il titolo per il rimpatriodel cittadino straniero, in caso di cessazione o revoca del titolo disoggiorno, dovendo, in tali eventualità, essere emesso un nuovo decretodi espulsione.In secondo luogo, anche in questo caso, l’interesse all’accertamentodella legittimità del titolo di espulsione è dal ricorrente collegato ad unaeventuale e ipotetica cessazione o revoca del titolo di soggiorno, inassenza, dunque, di un interesse attuale alla statuizione.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo laPrefettura rimasta intimata.5. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corterespinge il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 07/03/2025.La PresidenteMaria Acierno