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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13658/2026

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o e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSARA FORMICHETTI giusta procura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti-controricorrente–Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 675/2025 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, su rinvio da Cass. n. 11696/2023, aveva accoltoparzialmente l'appello avverso la pronuncia della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Roma n. 8335/2025 con cui era stato accoltoil ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2005-2008 emessidal Comune di Fiumicino.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 12/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente.2.2.

La censura va disattesa in quanto, così come evidenziato anchenella proposta di definizione anticipata, per costante giurisprudenza diquesta Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017;Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026Cass.

Sez.

Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n.16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfonditadisamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nellafattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente laratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico cheha portato alla decisione, tant'è che, con il secondo motivo, la ricorrenteha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che avrebberocomunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.3.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n.504/1992, e lamenta che la Corte di Giustizia di secondo grado abbiaerroneamente affermato che non assumeva rilievo «la “pronta edificabilità”di talune aree e non quella di altre, giacché per espressa previsionenormativa l’edificabilità di un’area dipende dalla sua disciplina urbanisticascolpita nel piano regolatore generale e nei suoi strumenti attuativi», senzadiversificare quindi correttamente il valore venale dei terreni in base al loroeffettivo stato di edificabilità, come richiesto dalla normativa, e senzaconsiderare elementi rilevanti come gli oneri finanziari e il costo di acquistodel terreno, erroneamente calcolando calcolato l’utile dell’imprenditore solosui costi di costruzione, senza includere il costo del terreno.3.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermatoquanto segue: «Nel caso controverso, è pacifico in atti, e peraltroincontestato da parte dell'appellante, che i terreni oggetto degli attiimpositivi sono tutti edificabili in base alle previsioni vigenti dello strumentourbanistico e dei suoi strumenti attuativi.

Ma su tale conclusione, non puòcerto incidere la scelta del soggetto passivo di imposta, che decida, comededotto in atti, di programmare nel tempo gli interventi edificatori,realizzandone alcuni e rinviandone altri.

Tale scelta, giova ribadirlo, nonpuò avere alcun effetto sulla determinazione della base imponibile ai finiICI.

Né l'impatto di tali scelte sulle aree può indurre ... la "prontaNumero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026edificabilità" di talune aree e non quella di altre, giacché per espressaprevisione normativa l'edificabilità di un'area dipende dalla sua disciplinaurbanistica scolpita nel piano regolatore generale e nei suoi strumentiComune di Fiumicino, non si ravvisano elementi per ritenere l'assenza inconcreto di potenzialità edificatoria.

Quanto, infine, al denunciato difetto diomogeneità tra aree edificabili, talune con destinazione residenziale, altrecon destinazione commerciale e uffici, la censura non può essere condivisadal Collegio, sia in quanto eccessivamente generica, sia in quantoapodittica.

In primo luogo, parte appellante non spiega, né tanto menoprova (come era suo preciso onere), perché i costi di costruzione di edificiresidenziali sono diversi da quelli di edifici commerciali e ad uso ufficio; néperché il valore di mercato degli uni sia diverso, ed in che misura, rispettoa quello degli altri.

In secondo luogo, deduce l'irragionevolezza del criteriousato dall'Amministrazione per correggere il valore delle aree condestinazione residenziale per determinare quello delle aree condestinazione direzionale, limitandosi ad affermare che trattasi di valoriindipendenti l'uno dall'altro, ma la censura non assume alcuna concretezza,non avendo parte appellante argomentato, con elementi documentali, diquanto la valutazione comunale si discosti da quella reale in conseguenzadel presunto errore di valutazione».3.3.

Ciò posto, le doglianze vanno disattese, in primo luogo, sullascorta di quanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizioneanticipata [«...in tema di ICI ed a seguito dell'interpretazione autenticadell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità diun'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dalComune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte dellaRegione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenerecomunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile,la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e lapresenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inNumero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono alregime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione delrelativo valore venale ... (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13305 del 14/05/2024);... le scelte effettuate dal soggetto passivo in ordine al momento in cuieffettuare le operazioni di edificazione rimangono irrilevanti ai fini tributari;... i criteri evocati dall’art. 5, co. 5 del d.lgs. 504/1992, in quanto“normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi, spettando alGiudice del merito di formulare una valutazione di merito che, nella misurain cui risulti congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi,è incensurabile” in sede di legittimità (Sez. 5, Ordinanza n. 27067 del2024)...]».3.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, inoltre, con valutazione infatto insindacabile nella presente sede, in quanto congruamente motivata,ha rilevato il difetto di prova, da parte della contribuente, circa il pretesominor valore venale di alcune aree rispetto ad altre, con conseguenteinammissibilità delle doglianze della ricorrente al riguardo.3.5.

Da ultimo, in merito alla pretesa omessa valutazione, da partedella Corte di giustizia tributaria di secondo grado, degli oneri finanziari edel costo di acquisto del terreno, ed all’erroneo calcolo dell’utiledell’imprenditore solo sui costi di costruzione, senza includere il costo delterreno, si rileva che, nel silenzio della sentenza impugnata, la ricorrentenon ha dimostrato di avere sollevato le relative questioni nel giudizio diappello, trovando al riguardo applicazione il principio di diritto,costantemente affermato da questa Corte, secondo cui ove unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solodi allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche diindicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, ondedare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. explurimis Cass. n. 2038/2019).Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/20263.6.

La ricorrente si è, infatti, limitata ad indicare di aver formulato talidoglianze nel ricorso introduttivo, omettendo tuttavia di trascrivere in partequa il relativo atto e l’atto d’appello, parimenti neppure allegati al ricorsoin cassazione.3.7 Se da una parte, inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. sent. n. 22726/2011), in tema di giudizio per cassazione,per i ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie,l’indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio esono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza chela parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369,secondo comma, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e peresso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché dettofascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato latrasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, c.p.c., a meno che lapredetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolodi parte dalla Segreteria della commissione tributaria, ciò non esclude cheil ricorrente debba rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diversoonere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. di specifica indicazione deglinecessari all’individuazione della loro collocazione, quanto al momentodella produzione nei gradi dei giudizi di merito (cfr. Cass. nn. 18695/2021,34469/2019, 777/2019, 23575/2015).3.8.

Tale principio non è, peraltro, in contrasto con le indicazioni dellagiurisprudenza CEDU (Corte Europea Diritti dell’Uomo 28 ottobre 2021,Succi ed altri c/Italia), poiché i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse,vanno contemperati col fine legittimo di semplificare l’attività del Giudicedi legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario inmisura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.

SU n. 8950/2022;Cass. nn. 11114 e. 8117 del 2022).Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/20264.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.5.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6.

A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 5.800,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 5.800,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del controricorrente e dellasomma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. allacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSARA FORMICHETTI giusta procura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti-controricorrente–Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 675/2025 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, su rinvio da Cass. n. 11696/2023, aveva accoltoparzialmente l'appello avverso la pronuncia della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Roma n. 8335/2025 con cui era stato accoltoil ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2005-2008 emessidal Comune di Fiumicino.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 12/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per motivazioneapparente.2.2. La censura va disattesa in quanto, così come evidenziato anchenella proposta di definizione anticipata, per costante giurisprudenza diquesta Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017;Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n.16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfonditadisamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nellafattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente laratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico cheha portato alla decisione, tant'è che, con il secondo motivo, la ricorrenteha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che avrebberocomunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n.504/1992, e lamenta che la Corte di Giustizia di secondo grado abbiaerroneamente affermato che non assumeva rilievo «la “pronta edificabilità”di talune aree e non quella di altre, giacché per espressa previsionenormativa l’edificabilità di un’area dipende dalla sua disciplina urbanisticascolpita nel piano regolatore generale e nei suoi strumenti attuativi», senzadiversificare quindi correttamente il valore venale dei terreni in base al loroeffettivo stato di edificabilità, come richiesto dalla normativa, e senzaconsiderare elementi rilevanti come gli oneri finanziari e il costo di acquistodel terreno, erroneamente calcolando calcolato l’utile dell’imprenditore solosui costi di costruzione, senza includere il costo del terreno.3.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermatoquanto segue: «Nel caso controverso, è pacifico in atti, e peraltroincontestato da parte dell'appellante, che i terreni oggetto degli attiimpositivi sono tutti edificabili in base alle previsioni vigenti dello strumentourbanistico e dei suoi strumenti attuativi. Ma su tale conclusione, non puòcerto incidere la scelta del soggetto passivo di imposta, che decida, comededotto in atti, di programmare nel tempo gli interventi edificatori,realizzandone alcuni e rinviandone altri. Tale scelta, giova ribadirlo, nonpuò avere alcun effetto sulla determinazione della base imponibile ai finiICI. Né l'impatto di tali scelte sulle aree può indurre ... la "prontaNumero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026edificabilità" di talune aree e non quella di altre, giacché per espressaprevisione normativa l'edificabilità di un'area dipende dalla sua disciplinaurbanistica scolpita nel piano regolatore generale e nei suoi strumentiComune di Fiumicino, non si ravvisano elementi per ritenere l'assenza inconcreto di potenzialità edificatoria. Quanto, infine, al denunciato difetto diomogeneità tra aree edificabili, talune con destinazione residenziale, altrecon destinazione commerciale e uffici, la censura non può essere condivisadal Collegio, sia in quanto eccessivamente generica, sia in quantoapodittica. In primo luogo, parte appellante non spiega, né tanto menoprova (come era suo preciso onere), perché i costi di costruzione di edificiresidenziali sono diversi da quelli di edifici commerciali e ad uso ufficio; néperché il valore di mercato degli uni sia diverso, ed in che misura, rispettoa quello degli altri. In secondo luogo, deduce l'irragionevolezza del criteriousato dall'Amministrazione per correggere il valore delle aree condestinazione residenziale per determinare quello delle aree condestinazione direzionale, limitandosi ad affermare che trattasi di valoriindipendenti l'uno dall'altro, ma la censura non assume alcuna concretezza,non avendo parte appellante argomentato, con elementi documentali, diquanto la valutazione comunale si discosti da quella reale in conseguenzadel presunto errore di valutazione».3.3. Ciò posto, le doglianze vanno disattese, in primo luogo, sullascorta di quanto evidenziato, sul punto, nella proposta di definizioneanticipata [«...in tema di ICI ed a seguito dell'interpretazione autenticadell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità diun'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dalComune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte dellaRegione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenerecomunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile,la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e lapresenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inNumero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/2026concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono alregime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione delrelativo valore venale ... (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13305 del 14/05/2024);... le scelte effettuate dal soggetto passivo in ordine al momento in cuieffettuare le operazioni di edificazione rimangono irrilevanti ai fini tributari;... i criteri evocati dall’art. 5, co. 5 del d.lgs. 504/1992, in quanto“normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi, spettando alGiudice del merito di formulare una valutazione di merito che, nella misurain cui risulti congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi,è incensurabile” in sede di legittimità (Sez. 5, Ordinanza n. 27067 del2024)...]».3.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, inoltre, con valutazione infatto insindacabile nella presente sede, in quanto congruamente motivata,ha rilevato il difetto di prova, da parte della contribuente, circa il pretesominor valore venale di alcune aree rispetto ad altre, con conseguenteinammissibilità delle doglianze della ricorrente al riguardo.3.5. Da ultimo, in merito alla pretesa omessa valutazione, da partedella Corte di giustizia tributaria di secondo grado, degli oneri finanziari edel costo di acquisto del terreno, ed all’erroneo calcolo dell’utiledell’imprenditore solo sui costi di costruzione, senza includere il costo delterreno, si rileva che, nel silenzio della sentenza impugnata, la ricorrentenon ha dimostrato di avere sollevato le relative questioni nel giudizio diappello, trovando al riguardo applicazione il principio di diritto,costantemente affermato da questa Corte, secondo cui ove unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solodi allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche diindicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, ondedare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. explurimis Cass. n. 2038/2019).Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/20263.6. La ricorrente si è, infatti, limitata ad indicare di aver formulato talidoglianze nel ricorso introduttivo, omettendo tuttavia di trascrivere in partequa il relativo atto e l’atto d’appello, parimenti neppure allegati al ricorsoin cassazione.3.7 Se da una parte, inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. sent. n. 22726/2011), in tema di giudizio per cassazione,per i ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie,l’indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio esono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza chela parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369,secondo comma, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e peresso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché dettofascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato latrasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, c.p.c., a meno che lapredetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolodi parte dalla Segreteria della commissione tributaria, ciò non esclude cheil ricorrente debba rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diversoonere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. di specifica indicazione deglinecessari all’individuazione della loro collocazione, quanto al momentodella produzione nei gradi dei giudizi di merito (cfr. Cass. nn. 18695/2021,34469/2019, 777/2019, 23575/2015).3.8. Tale principio non è, peraltro, in contrasto con le indicazioni dellagiurisprudenza CEDU (Corte Europea Diritti dell’Uomo 28 ottobre 2021,Succi ed altri c/Italia), poiché i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse,vanno contemperati col fine legittimo di semplificare l’attività del Giudicedi legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario inmisura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. SU n. 8950/2022;Cass. nn. 11114 e. 8117 del 2022).Numero registro generale 18629/2025Numero sezionale 3551/2026Numero di raccolta generale 13658/2026Data pubblicazione 11/05/20264. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 5.800,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 5.800,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del controricorrente e dellasomma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. allacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 13658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris