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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45298/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida del ciclomotore, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità (vedi i riferimenti alla velocità elevata ed al superamento degli incroci urbani); ritenuto che anche le censure sulla sussistenza della reiterazione dell'illecito nel biennio è manifestamente infondata (vedi riferimento al precedente illecito in data 8 ottobre 2016), mentre del tutto generiche sono quelle in tema di trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il 9reside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida del ciclomotore, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità (vedi i riferimenti alla velocità elevata ed al superamento degli incroci urbani); ritenuto che anche le censure sulla sussistenza della reiterazione dell'illecito nel biennio è manifestamente infondata (vedi riferimento al precedente illecito in data 8 ottobre 2016), mentre del tutto generiche sono quelle in tema di trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il 9reside
Sentenza Cassazione n. 45298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris