CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 48090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O dei rico,--so. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, con ordinanza del 25 maggio 2023 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in relazione ai reati in accertamento (art. 2 d. Igs. 74 del 2000) 2. Ricorre in cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 3, terzo comma, d.P.R. 633/1972, art. 2602, 1705 cod. civ. e art. 2, d. Igs 74 del 2000). Tutte le premesse giuridiche poste a fondamento del sequestro sono risultate errate, in quanto i rapporti contrattuali tra le parti coinvolte risultano regolari, non sono appalti di manodopera illeciti. Ad esempio, per la prestazione dei servizi alla grande distribuzione organizzata, la fornitura del servizio di portierato (che comunque non rientra nel core business di [OSCURATO:PERSONA] e Vedetta 2 Mondialpol), il committente conferiva un mandato senza rappresentanza (non si trattava, quindi, di un appalto). In esecuzione del mandato [OSCURATO:PERSONA] e Vedetta 2 Mondialpol sottoscrivevano, in nome proprio ma per conto del committente finale, l'appalto con il consorzio [OSCURATO:PERSONA], in assenza, quindi, di un contratto di "subappalto" del quale possa ipotizzarsi la fittizietà o la simulazione. Il consorzio [OSCURATO:PERSONA] assumeva il ruolo di sostanziale e unico appaltatore. Inoltre, l'assegnazione da parte di un consorzio della esecuzione di un servizio nell'ambito dei propri consorziati non costituisce tecnicamente un appalto, né un subappalto, bensì un accordo per l'affidamento operato dall'appaltatore ad uno dei propri consorziati. Gli accordi contrattuali (mandato, appalto, assegnazione) dimostrano l'erronea valutazione giuridica posta a fondamento del sequestro. Infatti, i diversi effetti giuridici del mandato, con o senza rappresentanza, si riflettono nella disciplina dell'IVA. Nel mandato con rappresentanza il rapporto giuridico sussiste direttamente tra il mandante ed il terzo; nel mandato senza rappresentanza, viceversa, le prestazioni rese verso corrispettivo dal mandatario al mandante si qualificano come prestazioni di servizio (art. 3, terzo comma, d.P.R. 633/1972; vedi Cass. 3 novembre 2020 n. 24403). Per l'articolo 2602 cod. civ. con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e il rapporto giuridico che intercorre tra consorzio e imprese consorziate è, anch'esso, tipicamente un mandato, con o senza rappresentanza. L'art. 3, d.P.R. 633/1972, comporta che ciascuna consorziata deve fatturare con IVA i servizi individuati nell'assegnazione e la società [OSCURATO:PERSONA] l a sua volta deve emettere la fattura nei confronti del committente (nella specie [OSCURATO:PERSONA] o Vedetta 2 Mondialpol). Queste operazioni sono conformi alla disciplina dell'art. 3, terzo comma, d.P.R. 633/1972. Conseguentemente le fatture non possono ritenersi per operazioni inesistenti (ex art. 2 o 8 d. Igs. 74/2000). 2. 2. Violazione di legge (art. 2639 cod civ.); sulla considerazione del ricorrente quale amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] SCARL. L'ordinanza impugnata non coglie nel segno, nella sua lunga motivazione, in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 2639 cod. civ. in materia di accertamento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. La giurisprudenza nel tempo ha configurato i seguenti elementi per ritenere configurata e provata la qualifica di amministratore di fatto: mancanza di un ruolo ufficiale all'interno della società; attività di gestione svolta in maniera continuativa; autonomia decisionale interna ed esterna, con funzione operativa e di rappresentanza. Nell'ordinanza in oggetto difettano tutti i presupposti per la prova della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente. Infatti, Mura non è un soggetto privo di qualsivoglia ruolo ufficiale nell'ambito delle società indagate, in quanto in qualità di elemento apicale di Vedetta 2 Mondialpol nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con il consorzio [OSCURATO:PERSONA] era investito di obblighi contrattuali di verifica dell'adempimento del contratto, da parte delle società esecutrici pure a lui non riconducibili. Difetta, inoltre, il requisito della continuità, in quanto una raccomandazione e qualche messaggio non possono in alcun modo identificare Mura quale dominus di tutto il complesso delle società interessate alle ritenute frodi fiscali. Manca totalmente una autonomia decisionale; negli stessi messaggi citati nell'ordinanza si evince che nessun ordine viene impartito, in quanto il ricorrente fa delle mere segnalazioni, raccomandazioni non tipiche di un dominus. Non può, pertanto, ritenersi Mura un amministratore di fatto in mancanza dei presupposti per tale ruolo. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza (alla quale hanno fatto riferimento i giudici della cautela) con un evidente salto logico privo di riscontri riconduce in modo indiscriminato a Mura tutto il fatturato posto in essere da società in alcun modo allo stesso riconducibili. Manca infine una condotta rilevante ex art. 603 bis cod. pen.; il settore è regolamentato da un CCNL (in corso di rinnovazione nel giugno 2023). Appare inoltre assurdo la proiezione cautelare della posizione di amministratore di fatto, collegata implicitamente ad una posizione di garanzia ex art. 40 cod. pen. (obbligo dell'amministratore di fatto di accertare l'assolvimento degli obblighi fiscali); risulta giuridicamente inesistente un obbligo di accertamento preventivo diverso da quello legislativamente previsto in tema di appalti pubblici, riferito al rilascio del documento unico di regolarità normativa. 2. 3. Violazione di legge (art. 152, terzo comma, 321, secondo comma, cod. proc. pen.; art. 1, & 3 Reg. 2018 n. 1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018); omessa motivazione sul periculum per l'anticipazione della misura cautelare. Anche l'omessa o apparente motivazione deve ritenersi una violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Il Tribunale ha fornito una motivazione solo apparente riferendosi alla gravità delle condotte, alla sistematicità delle frodi fiscali, con imposte evase di rilievo; peraltro, da molto tempo. Nel caso in esame non sussistono, però, condotte del ricorrente volte al depauperamento del patrimonio che avrebbero indicato la sussistenza di un concreto pericolo di sottrazione delle risorse. Il sequestro finalizzato alla confisca ha una finalità preventiva, volto ad assicurare la presenza dei beni all'esito di n giudizio di condanna. L'esigenza di scongiurare ingiustificate compressioni del diritto di proprietà e della libera iniziativa economica impone al giudice un onere specifico di precisare i profili del pericolo di dispersione dei beni (S.U. n. 36959/2021). Non può ritenersi una valida motivazione il generico riferimento alla sistematicità delle condotte mancando completamente qualsiasi riferimento al perché non può essere atteso l'esito del giudizio di merito. Sono assenti nel caso in giudizio le condotte di dispersione del patrimonio del ricorrente. Il patrimonio del ricorrente risulta consistente, come risulta dalla annotazione di P.G. del 30 marzo 2022, come anche rilevato dal Tribunale del riesame. Mura risulta il titolare della licenza dell'istituto di vigilanza che certifica, indubbiamente la regolarità amministrativa del suo operato. Su questi aspetti l'ordinanza impugnata non motiva assolutamente. Il pericolo per disporre il sequestro deve essere concreto ed attuale e non meramente congetturale, e deve essere specificamente motivato rispetto a ciascun soggetto (Cassazione N. 31380/2022). Conseguentemente la motivazione risulta meramente a-parente fondata su un rischio di condotte elusive o comunque 'recite assolutamente non dimostrate, non concrete ed attuali. Ha ch este, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONS/[OSCURATO:PERSONA] 3. ricorso risulta inammissibile in quanto il ricorrente ha depositato rinuncia al rcorso (art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. „ tramite I difensore munito di procura speciale. Alia dichiarazione di : --iarrimissibilità consegue il pagamento in favore de a Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle sr-ese del procedimento, e.x art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D:c.niara inarnrnissbfle i ricorso e condanna il ricorrent