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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16867/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 28795/2020 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1112/2020 depositata in data 27/02/2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e letto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1nJ tv q DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 28795/2020 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1112/2020 depositata in data 27/02/2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e letto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1nJ tv q DEPO
Decreto Cassazione n. 16867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris