CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 22611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EMILIAavverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato all'istanza di differimento per legittimo impedimento, concludendo in forma scritta per l'inanrimissibilità del ricorso; che analogamente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto, instando per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigettava l'appello interposto dal P.m. avverso il provvedimento del Gip che, in data 26/7/2022, aveva disatteso la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 5.723.372, costituente asserito profitto delle fittizie intestazioni societarie provvisoriamente ascritte agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico„ articolato, motivo l'erronea applicazione dell'art. 512 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 325 codice di rito espressamente prevede la possibilità di proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322b1s e 324 cod.proc.pen., richiamando al comma 3 l'applicabilità delle "disposizioni dell'art. 311, commi 3,4 e 5". Il comma 3 dell'art. 311 cod.proc.pen. stabilisce "che il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione" con l'osservanza delle forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen. Nella specie il ricorso del P.m. risulta direttamente depositato presso la Corte di Cassazione in data 13/1/2023, con successiva trasmissione da parte dell'organo inquirente del fascicolo processuale in originale, pervenuto il 23/2/2023. A seguito di richiesta di informazioni, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con Pec in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 9,57, comunicava che presso quell'ufficio non risultava depositata alcuna impugnazione avverso l'ordinanza n. 56/2022, MCR 33/22 e che, in particolare, alcun ricorso risultava iscritto al SICP ovvero annotato sull'originale dell'ordinanza. 3.1 Non è fuor di luogo rammentare che questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, Gomma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 - 01;Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Sentenza a motiv