CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che [OSCURATO:PERSONA] – con riguardo alla sentenza oggetto dell’istanza, quella emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29 aprile 2014, dopo che i giudici di appello avevano inflitto all’imputato una pena finale (anni nove di reclusione ed euro 54.000,00) inferiore rispetto a quella (anni dieci di reclusione ed euro 60.000,00 di multa) irrogata all’imputato con la decisione di primo grado, ma l’avevano fatto compiendo un calcolo commisurativo che aveva preso in considerazione la pena base, per il reato più grave del complesso dei reati posto in continuazione, di addotta entità minore, ma in realtà di entità maggiore (anni dodici, mesi sei di reclusione ed euro 80.000,00 di multa) rispetto a quella (anni dieci di reclusione ed euro 60.000,00 di multa) da cui era partito il primo giudice – aveva impugnato la sentenza di secondo grado proponendo il corrispondente ricorso per cassazione. L’impugnazione dell’imputato, tuttavia, era stata caratterizzata da censure inerenti esclusivamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed era stata dichiarata inammissibile con la resa da Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015. Pertanto, è assodato che, con la proposta impugnazione, l’imputato non aveva sollevato alcuna questione in merito alla violazione del divieto di reformatio in peius, né su tale versante si era registrato alcun rilievo giudiziale di natura ufficiosa. Deve aggiungersi, per opportuna completezza, che, nel contesto del medesimo processo, la questione della violazione del divieto di reformatio in peius appariva, in via prospettica, non priva di giuridico fondamento (si ricorda il prevalente orientamento secondo cui viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata dal solo imputato, riconnette alla pena base un’entità sanzionatoria misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, giacché il suddetto divieto impugnata non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738 - 01; Sez. 4, n. 18086 del 24/03/2015, Brajdic, Rv. 263449 - 01). Sta di fatto, però, che il giudizio di legittimità seguito all’emissione della sentenza di appello e al ricorso per cassazione non ha contemplato né la deduzione, né la rilevazione ufficiosa della questione e, al suo esito, la decisione emessa in secondo grado ha conseguito l’irrevocabilità cristallizzando, con essa, la cosa giudicata. 5.2. Poste tali coordinate, la questione dedotta dal ricorrente – pur preso atto della prospettazione dell’avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius (prospettazione in punto di principio condivisa dal giudice dell’esecuzione) e, nello stesso tempo, considerate anche le connotazioni del caso specifico – non si profila poter formare oggetto del procedimento esecutivo incardinato dopo la formazione del giudicato, afferente sia alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che alla pena a lui inflitta per il reato continuato di cui si tratta. La difesa propone di inquadrare la violazione del divieto di reformatio in peius alla stregua di un’infrazione della disciplina penale sostanziale e di attrarre la stessa nella sfera delle cause che determinano, non l’illegittimità, ma l’illegalità della pena, siccome essa – secondo la proposta ermeneutica che sorregge la tesi in esame – rifluisce sui limiti di pena previsti dall’ordinamento come irrogabili. [OSCURATO:PERSONA] non concorda con tale inquadramento esegetico e ritiene che la posizione assunta dal ricorrente non possa trovare, con riferimento al caso in esame, utile sostegno nell’orientamento (espresso da Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 03) a mente del quale la violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata di ufficio dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio enunciato all'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. (principio che rinviene, quanto alla rilevabilità ufficiosa del giudicato interno nella pronuncia di Sez. 5, n. 1356 del 04/12/1967, dep. 1968, Gliottone, Rv. 107279 - 01). Non si sottovalutano le rilevanti implicazioni dei principi affermati dalla decisione ora citata, con specifico riferimento alla portata del giudicato interno, alla sua rilevabilità di ufficio e all’influenza del divieto di reformatio in peius sulla configurazione, in senso sostanziale, della sanzione in concreto irrogabile, anche in relazione alle indicazioni rivenienti su quest’ultimo aspetto dall’elaborazione della giurisprudenza convenzionale. 5.3. Devono però evidenziarsi le differenze fra il caso che qui si esamina e il caso a cui ha acceduto la decisione di legittimità a cui si è richiamato il ricorrente. 5.3.1. In primo luogo, la dedotta infrazione al divieto di riforma peggiorativa è avvenuta, nel procedimento che qui rileva, in grado di appello, non in sede di rinvio. Naturalmente, si considera il dato normativo per cui, ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il divieto di cui si tratta afferisce primariamente alla disciplina dell’appello. Piuttosto si evidenzia che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli, e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo dell’impugnazione e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. In questa prospettiva, si specifica che, in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice del grado ulteriore l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, con l’effetto che la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Nel caso di giudizio di rinvio determinato da annullamento della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato, tale correttamente definito, formatosi sulla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado di appello con la sentenza annullata. Ciò, per evidenziare che, mentre per il giudizio di rinvio la questione del limite della pena afferisce al tema del giudicato in senso proprio, essa per il giudizio di appello incide sulla preclusione processuale che vincola il giudice del grado ulteriore a giudicare sul punto non impugnato da alcuna delle parti. 5.3.2. In connessione con tale rilievo, si evidenzia che, in senso più generale, il caso affrontato dalla decisione invocata a sostegno della sua tesi dal ricorrente ha registrato la rilevazione ufficiosa, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., del giudicato interno al procedimento riferito alla pena irrogata, dunque la rilevazione effettuata nel corso del procedimento stesso. Invece, nella presente vicenda, si è di fronte a una pena inflitta in procedimento definito con sentenza di primo grado, riformata nella misura complessiva in melius dalla sentenza di secondo grado, pur con l’infrazione all’art. 597 cod. proc. pen. determinata dall’individuazione di una più grave pena base, in ogni caso non oggetto né di impugnazione, né di rilevazione ufficiosa della questione nel grado successivo. 5.3.3. Infine, come è risultato chiaro dalle notazioni che precedono, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza che ha conseguito l’irrevocabilità è risultata di entità minore rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado e, vieppiù rispetto a quella, pacificamente ricompresa, per genere, specie e quantità, nei limiti edittali del reato continuato configurato nelle decisioni di cognizione. Anche sotto questo profilo, a ben vedere, si rimarca la differenza fra il caso qui in esame e quello oggetto della decisione di legittimità richiamata dalla difesa: in quel caso, infatti, il rilievo ufficioso del giudicato interno compiuto dalla Corte di cassazione ha avuto come effetto l’eliminazione della pena dell’ergastolo e l’irrogazione in sua vece della – diversa – pena della reclusione (con gli effetti che in punto di legalità della pena la distinzione comporta). 5.4. Tutto ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto ritenere che – essendo stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’ordinaria dialettica propria del giudizio di cognizione una pena per genere, specie e quantità ricompresa in modo indiscusso nei limiti edittali afferenti ai reati a lui ascritti e al reato continuato in quella sede applicato – la prospettata violazione del divieto di reformatio in peius in uno dei passaggi computativi della pena finale, costituito dalla fissazione della pena base relativa al reato più grave da parte dei giudici di appello, ha certamente integrato il risultato anche della suindicata violazione di una norma processuale, a cui possono riconnettersi connotati di natura sostanziale (al pari degli altri determinatori dello sviluppo dosimetrico), per tale aspetto avendo introdotto un fattore illegittimo nel procedimento quantificativo della pena. Tuttavia, questo elemento, non avendo determinato l’esondazione della sanzione finale dalla cornice edittale, non ha, in ogni caso, travalicato i limiti dell’illegittimità della sanzione per esorbitare nell’alveo della pena illegale: alveo su cui unicamente avrebbe potuto incidere il giudice dell’esecuzione. Pertanto, il Tribunale per i minorenni, nell’ordinanza in verifica, ha correttamente contrapposto il richiamo, in coerenza con i limiti della sua competenza funzionale, delle regole che disciplinano la cosa giudicata e ha ritenuto la giuridica impossibilità di superare il giudicato mediante il riesame del suddetto punto in sede esecutiva. Conclusivamente, la contestazione articolata dal ricorrente, che propone di ampliare il concetto di illegalità della pena idoneo a legittimare l’intervento in executivis alle ipotesi in cui, come quella in esame, si ritenga inflitta la sanzione penale in violazione dei parametri normativamente stabiliti, non è persuasiva, in quanto essa determina l’indebita erosione del giudicato scaturente dall’irrevocabilità della sentenza, ai sensi dell’art. 648 cod. proc. pen., per aspetti rientranti nell’ambito della valutazione dosimetrica propria del giudizio di cognizione, valutazione che, rispetto ad essi, si è ivi dispiegata, in modo esplicito o implicito, se si vuole erroneo per l’aspetto evidenziato, ma pervenendo pur sempre a un esito sanzionatorio ammesso, per genere, specie e quantità, dalla legge, quindi senza eccedere il limite legale della pena complessiva. La complessiva doglianza mossa, nei due motivi unitariamente esposti, da [OSCURATO:PERSONA] non infirma, dunque, la correttezza del discorso giustificativo che ha sorretto l’ordinanza impugnata, né vulnera in alcun modo l’excursus logico con cui si è dipanata la relativa motivazione. 6. Deriva da queste considerazioni il rigetto dell’impugnazione, a cui non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, inerendo anche alla usa posizione di soggetto minore di età il complesso della fattispecie esecutiva a cui ha acceduto il provvedimento. 7. Secondo quanto stabilisce l’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve disporsi (in conseguente considerazione del suddetto connotato della fattispecie esecutiva) che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati. P.Q.M Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]