CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 2022
Cassazione n. 34228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in CINA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data 3 gennaio 2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata in relazione alla sentenza in data 04/05/2018 del Tribunale di Prato (irrevocabile dal 18/01/2019), con la quale veniva condannato alla pena di anni tre di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 4 Legge n. 110/1975 e 707 cod.pen.. A sostegno della domanda evidenzia che nel procedimento era assistito da un difensore nominato d'ufficio ([OSCURATO:PERSONA], del Foro di Prato), presso la quale aveva eletto domicilio e presso la quale venivano conseguentemente effettuate tutte le notifiche. Aggiunge che non ha mai instaurato nessun contatto con l'[OSCURATO:PERSONA] e di non avere mai avuto conoscenza del processo.t Sostiene, dunque, l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, rigettata dalla Corte di appello di Firenze in violazione dei principi di diritto fissati in materia. A ulteriore sostegno della domanda specifica che «nell'istanza ex art. 629- bis c.p.p. si documentava, sub all. 4, come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato detenuto dal 28.7.2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia nel periodo in cui iniziava la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza poi divenuta irrevocabile, incomprensibilmente non esperita dal difensore, pur a fronte di una condanna ad anni tre di arresto [...]». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La questione va risolta alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), là dove ha chiarito che «In tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso». Con l'ordinanza impugnata, in effetti, la Corte di appello di Firenze ha ricavato la volontaria sottrazione al processo proprio -ed esclusivamente- dal fatto di avere eletto domicilio presso il difensore d'ufficio. La Corte di appello, invero, ha escluso che la mancata conoscenza del processo potesse ritenersi incolpevole "in quanto correlata all'univoca determinazione dello stesso Zhao, soggetto che non indicava alcun altra dimora ed al quale era consegnata copia del verbale di elezione di domicilio (contenente il recapito dello studio presso il quale egli aveva consapevolmente eletto domicilio ed il cui contenuto egli stesso, conoscendo la lingua italiana, poteva agevolmente comprendere ai fini della instaurazione di contatti con il difensore)". Va rilevato come l'odierno ricorrente non potesse indicare altre dimore, essendosi dichiarato senza fissa dimore; va altresì rilevato come non sia emerso che tale dichiarazione fosse mendace. Sulla base di ciò e in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio fosse necessitata dalla condizione personale e non dalla volontà di sottrarsi al processo. Tanto più che non può rimproverarsi a [OSCURATO:PERSONA] di non avere preso contatti con un difensore d'ufficio nominato dalla Polizia giudiziaria e a cui, eventualmente, spettava di contattare il proprio assistito. Tanto ancor di più quando la stessa Corte di appello dimostra di avere la contezza di un elemento impeditivo alla possibilità di contatto, visto che nell'ordinanza si mette in evidenza che Zhao all'epoca dei fti si trovava ristretto in carcere, così che non si può rimproverare a Zhao di non avere provveduto al "rintraccio" del difensore d'ufficio mentre si trovava in stato di detenzione. In realtà, sarebbe stato onere del giudice, verificata l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, verificare che vi fosse stato un effettivo contatto tra questi e Zhao e, quindi, che quest'ultimo avesse avuto una conoscenza effettiva della celebrazione di un processo a suo carico. Tanto non è stato fatto. Da ciò consegue che il giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto in violazione dell'art. 420-bis cod.proc.pen., dal che deriva l'accoglimento della domanda e la revoca della sentenza pronunciata all'esito di un processo insanabilmente celebrato in violazione di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza del Tribunale di Prato n. 721 del 04/05/2018 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per nuovo giudizio. Così deciso