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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 44159/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catanzaro con ordinanza del 10 aprile 2021 ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nr. 1170/17 del 29 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2020, che lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 600,00 per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 cod. pen.

La richiesta, proposta ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., era fondata su una prova nuova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa, rese successivamente alla condanna, acquisite dal difensore del condannato.

La Corte ha ritenuto la «inidoneità della prova nel consentire di superare l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva di condanna» in quanto: - il testimone non ha chiarito come sia venuto a conoscenza delle circostanze riferite, se direttamente o de relato, dovendosi considerare che nessuno dei testi escussi nel dibattimento aveva fatto riferimento ad avere [OSCURATO:PERSONA] conoscenza dei fatti; è. - nel verbale delle dichiarazioni, nel riferire che il padre aveva sottoscritto un accordo, il testimone ha usato l'espressione "ritengo", così dimostrando che si trattava di una sua mera ipotesi e non di un fatto da lui percepito; - il testimone non ha riferito che sua madre e suo fratello, che in giudizio avevano sostenuto la tesi della persona offesa, abbiano detto il falso.

Il difensore ha proposto ricorso deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto dalla dichiarazione emerge chiaramente che il testimone aveva conoscenza diretta dei fatti e la Corte ha screditato la testimonianza con un approccio preconcetto e frazionando le dichiarazioni per demolirne l'efficacia probatoria.

Il procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Il ricorso è fondato.

L'ordinanza è palesemente emessa al di fuori dei casi nei quali può essere disposta l'inammissibilità.

Dal testo del provvedimento, difatti, si comprende che non ricorreva la manifesta infondatezza dei motivi che giustificasse la decisione con ordinanza al di fuori del contraddittorio.

La Corte di appello, invece, ha palesemente anticipato la valutazione di merito della testimonianza, riservata alla fase dell'eventuale dibattimento, peraltro frazionandone il contenuto e concentrandosi su presunte imprecisioni che avrebbero giustificato una audizione del testimone e non la apodittica esclusione della attitudine della prova da raccogliere alla dimostrazione dei fatti.

Deve, quindi, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per ripetere la valutazione di ammissibilità.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno.

Rom, così deciso il 20 settembre 2021 il Cp sgiere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catanzaro con ordinanza del 10 aprile 2021 ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nr. 1170/17 del 29 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2020, che lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 600,00 per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 cod. pen. La richiesta, proposta ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., era fondata su una prova nuova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa, rese successivamente alla condanna, acquisite dal difensore del condannato. La Corte ha ritenuto la «inidoneità della prova nel consentire di superare l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva di condanna» in quanto: - il testimone non ha chiarito come sia venuto a conoscenza delle circostanze riferite, se direttamente o de relato, dovendosi considerare che nessuno dei testi escussi nel dibattimento aveva fatto riferimento ad avere [OSCURATO:PERSONA] conoscenza dei fatti; è. - nel verbale delle dichiarazioni, nel riferire che il padre aveva sottoscritto un accordo, il testimone ha usato l'espressione "ritengo", così dimostrando che si trattava di una sua mera ipotesi e non di un fatto da lui percepito; - il testimone non ha riferito che sua madre e suo fratello, che in giudizio avevano sostenuto la tesi della persona offesa, abbiano detto il falso. Il difensore ha proposto ricorso deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto dalla dichiarazione emerge chiaramente che il testimone aveva conoscenza diretta dei fatti e la Corte ha screditato la testimonianza con un approccio preconcetto e frazionando le dichiarazioni per demolirne l'efficacia probatoria. Il procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso è fondato. L'ordinanza è palesemente emessa al di fuori dei casi nei quali può essere disposta l'inammissibilità. Dal testo del provvedimento, difatti, si comprende che non ricorreva la manifesta infondatezza dei motivi che giustificasse la decisione con ordinanza al di fuori del contraddittorio. La Corte di appello, invece, ha palesemente anticipato la valutazione di merito della testimonianza, riservata alla fase dell'eventuale dibattimento, peraltro frazionandone il contenuto e concentrandosi su presunte imprecisioni che avrebbero giustificato una audizione del testimone e non la apodittica esclusione della attitudine della prova da raccogliere alla dimostrazione dei fatti. Deve, quindi, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per ripetere la valutazione di ammissibilità. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno. Rom, così deciso il 20 settembre 2021 il Cp sgiere estens