CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8963/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, avvocato del Foro di Firenze; la società elegge domicilio presso il suo studio, sito in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 23 - 50144, nonché presso l’indirizzo PEC del richiamato difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'EMPORIO 16 A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 28801/2022depositata il 04/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla ASCIT, società di riscossione del Comune di Capannori, per la tariffa di igiene ambientale (TIA) relativa agli anni 2001- 2005. In primo grado il ricorso veniva ritenuto inammissibile per tardività. La contribuente proponeva appello che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva. La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla società contribuente, con la sentenza n.2861/2012 cassava la sentenza di secondo grado, ritenendo tempestivo il ricorso originario; di conseguenza la società ha riassunto il giudizio. In sede di rinvio, il giudice d'appello respingeva nel merito il ricorso della contribuente, Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sei motivi. La Corte - con sentenza n. 28801/2022 - accoglieva il quinto motivo, respingendo i restanti. Ricorre per la revocazione di detta sentenza, la contribuente svolgendo un unico motivo, illustrato nelle memorie ex art. 378 cod.proc.civ.. Replica con controricorso la società Ascit. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società propone ricorso per revocazione avverso la prefata decisione sulla base di un unico motivo così rubricato errore di fatto circa il possesso/detenzione/occupazione concreta dei locali in Capannori (Lucca) da parte della società ; ritenendo che la Corte di Cassazione abbia commesso un errore materiale sulla circostanza di fatto per cui questa società detenesse/occupasse i locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al momento dell’accertamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. (anno 2005) da cui il preteso tributo TIA1 a suo carico per le annualità in oggetto (2001/2005). La ricorrente per revocazione assume di non aver mai posseduto, né mai ha detenuto per valido titolo, né tantomeno occupato di fatto l’immobile / capannone ad uso terziario di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in Guamo – Capannori (Lucca); né avrebbe detenuto le chiavi del medesimo immobile, limitandosi a distribuire i pasti ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. nella mensa del medesimo gruppo bancario ed i locali erano a tale momento gestiti (apertura e chiusura) dai responsabili della stessa [OSCURATO:SOCIETA] Banca. La circostanza di fatto emergerebbe sia dalla scheda di rilevazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (versata in atti fascicolo ASCIT) da cui emerge documentalmente l’annotazione di un dipendente della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. che ….l’area in gestione della [OSCURATO:PERSONA] era però da addebitare ad altra società, la [OSCURATO:PERSONA]….. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non ha né timbrato né quantomeno sottoscritto la scheda di rilevazione [OSCURATO:SOCIETA], società quest’ultima incaricata da Ascit per la rilevazione delle aree da assoggettare a tariffa e del soggetto tenuto al pagamento della stessa, con ciò rendendosi soggetto terzo estraneo alle attività di verifica ed accertamento svolte da [OSCURATO:SOCIETA] per conto di Ascit con riferimento all’immobile in Guamo a Capannori, mentre la stessa scheda di rilevazione è stata firmata per presa visione dal responsabile della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data 27 novembre 1989 la Cassa di Risparmio di Lucca aveva conferito incarico alla [OSCURATO:PERSONA] (allora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) di preparare pasti ai propri dipendenti la cui somministrazione sarebbe avvenuta nei locali del [OSCURATO:PERSONA] della stessa banca in Guamo; nell’atto di conferimento di incarico, la committente Cassa di Risparmio di Lucca specificava che la gestione dei locali di Guamo (pulizia e manutenzione) rimaneva a carico della stessa senza che fosse posta in essere tra le parti alcun trasferimento della detenzione dell’immobile che rimaneva nella disponibilità piena della Cassa di Risparmio di Lucca . La proprietà immobiliare della Cassa di Risparmio di Lucca era intestata alla [OSCURATO:PERSONA] che – appunto - ebbe a sottoscrivere la scheda di rilevazione della [OSCURATO:SOCIETA]. al termine dell’accertamento sopra ricordato (cfr. timbro “divisione [OSCURATO:PERSONA] di Lucca”), facendo inserire la annotazione che trattasi di “area in gestione [OSCURATO:PERSONA] ma TIA da addebitare a [OSCURATO:PERSONA] estate Spa”, in tal modo prendendosi l’onere di pagare la TIA per la superficie tassabile di detto immobile. 2.Con il capo della sentenza di cui si chiede la revocazione, la Corte invece ha confermato quanto implicitamente ritenuto dai Giudici territoriali. In particolare, la Corte ha così statuito sul motivo relativo alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente non è pertanto il proprietario in quanto tale il soggetto legittimato passivo del tributo, bensì chi concretamente occupa o conduce i locali. E’ pertanto corretta la decisione resa dal giudice di secondo grado il quale ha ritenuto (implicitamente) la legittimazione passiva della società ricorrente facendo riferimento alle “aree utilizzate” e suscettibili di produrre rifiuti . 3.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. In primo luogo, la ricorrente, non individua l’ubi consistam del dedotto errore, e svolge il motivo di ricorso introducendo -con la tecnica, per di più, della “farcitura” - una congerie affastellata di documenti che consistono: in una proposta e nella accettazione per l’affidamento (alla [OSCURATO:PERSONA]) del servizio mensa da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, documenti asseritamente dell’anno 1989, ma senza data; un “atto di definizione importi dovuti per le annualità 2011-a 2015 tra ASCIT e [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa” per finire con il documento che si trova a p. 19-20, che potrebbe essere la scheda di rilevazione delle superfici ai fini TIA, ma che è totalmente illeggibile. A parte la scheda di rilevazione trascritta nel ricorso originario e scarsamente leggibile, la ricorrente non ha specificato se, e in quale sede processuale, il documento risulti prodotto, e ad opera di quale delle parti sia avvenuta la produzione; specificazioni che, viceversa, sono sempre necessarie (tra le tante, v. Cass. 25393/2019), con la conseguenza che tali documenti, in assenza di tali necessarie indicazioni, debbono considerarsi come nuovi, ed quindi non producibili, nel presente giudizio (v. Cass. 14002/2017, La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod.proc.civ., con l'originario ricorso per cassazione . 4.1 Laddove, poi, l'errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza emessa in sede di appello o in unico grado, in relazione ad atti e documenti che sono statiesaminati dal giudice di merito o che avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ex art. 394 cod.proc.civ., comma 1, n. 4 e art. 398 cod.proc.civ. contro la decisione di merito (cfr. su tali principi Cass. 14.09.2022, n. 34267; Cass. 22.10.2018, n. 26643; Cass. 30.10.2018, n. 662; Cass. n. 3820/2014, tutte in motiv.). 4.2 Tuttavia, risulta dal controricorso che la società [OSCURATO:PERSONA] ha già proposto revocazione per il medesimo errore di fatto di fronte alla (allora) [OSCURATO:PERSONA], che con la sentenza n. 835/2017, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che non si trattasse di errore di fatto, ma di valutazione giuridica del requisito occupazione dei locali 5.Tanto premesso, l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802). 5.1. E’, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989;Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193). 6.Nel caso in esame, in quanto estraneo all'ambito della cognizione riservata al Giudice di legittimità, il rilievo della ricorrente non può dar luogo ad un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.: ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mai invece l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare. Ne segue che l’interpretazione della documentazione prodotta e la valutazione della rilevanza delle allegazioni svolte non può implicare un vizio revocatorio, se non quando siano state omesse circostanze storiche, precise e incontroverse, necessariamente distinte da quelle implicanti valutazioni in iure e necessariamente distinte da quelle direttamente rimesse alla valutazione della Corte mediante i motivi di ricorso. L'errore di fatto ricorre quando la Corte di cassazione non ha avuto contezza dell'esistenza di un documento, e non già quando lo abbia esaminato - e quindi di necessità anche valutato. L’errore si deve manifestare al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale, estrinsecandosi in un vizio soltanto percettivo, che non coinvolge in nessun modo la valutazione del giudice di situazioni processuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività (Cass.del 21/02/2023, n. 5326; 6.1.La statuizione della Corte - oggetto del presente ricorso per revocazione - è compendiato nelle seguenti valutazioni Non è pertanto il proprietario in quanto tale il soggetto legittimato passivo del tributo, bensì chi concretamente occupa o conduce i locali. E’ pertanto corretta la decisione resa dal giudice di secondo grado il quale ha ritenuto (implicitamente) la legittimazione passiva della società ricorrente facendo riferimento alle “aree utilizzate” e suscettibili di produrre rifiuti. ; la Corte ha, dunque, ritenuto che la società contribuente utilizzasse le aree oggetto di tassazione, alla luce della documentazione trascritta nel ricorso per cassazione originario, da cui la Corte ha ritenuto di non poter inferire la carenza di legittimazione passiva della società, per il sol fatto di non aver sottoscritto la scheda di rilevazione n. 2381 del 24 maggio 2005, firmata da un responsabile della società proprietaria delle aree e in cui si legge sotto la dicitura proprietario il nome della società Bipielle e in calce al l ’elocuzione conduttore è stata apposta l’indicazione del [OSCURATO:PERSONA] collettiva [OSCURATO:SOCIETA] circostanza che nella scheda sia stato indicato il proprietario qual soggetto passivo della Tia, non può consentire di aggirare la normativa di settore opportunamente richiamata nell’ordinanza della Corte che si vorrebbe revocare. 7.In altri termini, dietro la parvenza dell'allegazione di unerrore di fatto rilevabile " ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, si censura, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 cod.proc.civ., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato al soggetto legittimato passivo della tassazione in quanto utilizzatore delle aree( v. Cass.. del12/10/2022, n. 29750; Cass. 29.03.2022, 10049); la configurabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391-bis cod.proc.civ. va esclusa in quanto il ricorso si fonda su una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, esclusa dall'area deglierrori revocatori. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla definizione di utilizzatore . (Cass. del31/08/2017, n. 20635; Cass. del14/08/2020, n. 17179; Cass. del 11/01/2018, n. 442). 8. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre