CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 28 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Lecce il 28 settembre 2015 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata, poichè la condotta integrerebbe, semmai, il reato di appropriazione indebita, nonché in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, con conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso inoltre è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (penultima pagina), rappresentati dalle dichiarazioni della persona offesa e dal verbale di rilascio dell'immobile, oltre che dalla disponibilità dell'imputata a restituire quanto sottratto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così