CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 35397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1907/2019 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5773/2018 depositata il18/10/2018, R.G. n. 888/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5773 del 18.10.2018, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, da [OSCURATO:PERSONA]Agostino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando il deposito tardivo del reclamo, effettuato in data 16.4.2018 ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione normativa, termine breve applicabile nel caso di specie essendo stato comunicato (via pec) il provvedimento da impugnare in data 16.10.2018. 3. per la cassazione della sentenza ricorre il D’Agostino sulla base di un motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che deposita altresì memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. quale unico motivo di ricorso viene dedotta la illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 58 e 61, della legge n. 92 del 2012, disposizioni che – rinviando all’art. 327 cod.proc.civ. renderebbero del tutto “virtuale” il termine lungo di impugnazione, attesa l’impossibilità di una sua reale e concreta applicabilità, con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 97, 111 Cost. e 6 CEDU; 2. preliminarmente, questa Corte, secondo un orientamento dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, ha affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. n. 14666 del 2020); 3. la questione di legittimità costituzionale prospettata è, in ogni caso, manifestamento infondata e il ricorso non merita accoglimento; 4. risulta pacifico tra le parti che il lavoratore reclamante ha ritualmente ricevuto la comunicazione della sentenza emessa dal Tribunale, con conseguente applicazione del termine breve di trenta giorni previsto dal comma 58 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 (ed esclusione dell’applicazione, residuale, del comma 61 dell’art. 1 citato);5. questa Corte ha già più volte scrutinato, sotto diversi profili, la previsione del termine breve nell’ambito del rito Fornero (con riguardo alla proposizione sia dell’opposizione all’ordinanza della fase sommaria siadel reclamo), rilevando la natura speciale del rito, improntata ai canoni di celerità e speditezza a vantaggio del lavoratore licenziato e nell’intento di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, ed escludendo violazioni del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantiti a fronte della garanzia della decorrenza dei termini brevi solamente dal momento di esatta conoscenza del provvedimento da impugnare; 6. in particolare, è stato affermato: che il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del Tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all'art. 18 st. lav., decorre dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore (Cass. n. 14098 del 2016 che ha precisato che il termine decorre dalla comunicazione della sentenza e non dalla lettura del dispositivo in udienza; Cass. n. 6059 del 2018, che sottolinea trattarsi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, cod.proc.civ., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod.proc.civ."; nonché Cass. n. 19862 del 2018, che prosegue statuendo che non rileva la lettura del provvedimento in esito all'udienza ai sensi dell'art. 429 cod.proc.civ., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall'impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge); che il suddetto termine breve decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso (Cass. n. 28751 del 2019); 7. questa Corte, ha, invero, sottolineato (Cass. n. 14098 cit.) che la legge n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo rito speciale la cui disciplina va osservata senza possibilità di essere derogata dai principi generali dell'ordinamento, salva la necessità di integrazione del rito in caso di lacuna del dettato normativo (cfr. con riguardo alla natura di rito speciale del procedimento introdotto dai commi 47 e ss. dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 Cass. S.U. n. 19674 del 2014, principio affermato, da ulti mo, anche da Cass. n. 230973 del 2015 che ha sottolineato l'obbligatorietà del procedimento speciale, visto che la specialità non è prevista nell'esclusivo interesse del lavoratore, nonché Cass. n. 23021 del 2014 che ha ritenuto di integrare il suddetto rito speciale con la disciplina dettata per l'appello nel rito del lavoro; con riguardo al giudizio rescissorio di rinvio e all’applicazione del termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, cod.proc.civ., cfr. Cass. n. 32263 del 2019; con riguardo alla riserva di reclamo avverso una sentenza non definitiva, cfr. Cass. n. 30155 del 2022); 8. nel rito c.d. "Fornero" vi sono specifiche disposizioni che prevedono il termine per proporre reclamo (“Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore”, art. 1, comma 58, secondo periodo, legge n. 92 cit. nonché comma 61 “In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile”) e non vi è una regola che si ponga in contrasto con l’art. 327 cod.proc.civ. (che detta il termine lungo per impugnare le sentenze in sede di appello, cassazione e revocazione); 9. in particolare, questa Corte, invero, ha già affermato il principio - cui si intende dare continuità (Cass. n. 24258 del 2016 in materia di proposizione del reclamo incidentale; Cass. n. 17863 del 2016 in materia di formulazione dei motivi di impugnazione, in applicazione dell’art. 434 cod.proc.civ., confermata da Cass. n. 21718 del 2018; Cass. n. 15412 del 2020, con riguardo alle domande non accolte o rimaste assorbite, in applicazione dell’art. 346 cod.proc.civ.) - in virtù del quale l'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 1 co. 57 della legge n. 92 del 2012, è nella sostanza un appello, sicché per tutti i profili non regolati dalle disposizioni specifiche trova applicazione la disciplina dell'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità ed affidabilità;10. pertanto, secondo il combinato disposto degli artt. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 e 327 cod.proc.civ., il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza (da parte della Cancelleria) o dalla notifica (su iniziativa della parte) e, in mancanza di uno di questi due adempimenti, si propone nel termine di sei mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza; 11. il ricorrente, pertanto, è stato correttamente dichiarato decaduto dalla facoltà di proporre il reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012 e comunicata in data 16.10.2017, posto che al momento del deposito del reclamo (effettuato in data 16.4.2018) era trascorso un termine superiore a trenta giorni, decorrenti dalla suddetta comunicazione; 12. in conclusione, il ricorso non è fondato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ