CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante prevista dall'art.625 n.4 cod. pen. e rideterminando la pena, la pronuncia del Tribunale di Firenze del 15/09/2020 di condanna per i reati di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. e di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commessi in Firenze il 13 agosto 2016 con recidiva specifica e infraquinquennale per Haida; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (vizio di motivazione apparente su circostanze attenuanti generiche per entrambi) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; considerato che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti o a un diverso giudizio di bilanciamento; tanto più quando, come nel caso in esame, la doglianza sottoposta al giudice di appello sia del tutto generica; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il g7igli