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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17955/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GABON) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 415.61/21 Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della applicazione della recidiva, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente illustrato (p. 3-4) il progressivo ampliarsi della pervicacia criminale espressa dall'imputato negli anni e nonostante le precedenti condanne subite.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente Angelo bsjnnzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 5 M4 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GABON) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 415.61/21 Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della applicazione della recidiva, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente illustrato (p. 3-4) il progressivo ampliarsi della pervicacia criminale espressa dall'imputato negli anni e nonostante le precedenti condanne subite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente Angelo bsjnnzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 5 M4 2022
Sentenza Cassazione n. 17955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris