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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33793/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, riqualificati i fatti concernenti la detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Davide.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e mancato esame di allegazione processuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

La motivazione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che esalta la valenza premiale del beneficio a discapito del mero atto concessorio e giustifica l'esclusione mediante la valutazione dei criteri di cui all'art.133 cod.pen., anche in considerazione della genericità della deduzione di parte ricorrente e di una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio in ragione della valutazione della complessiva offensività della condotta come riqualificata ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 che ha condotto ad una valutazione complessiva di congruità del trattamento sanzionatorio applicato.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, riqualificati i fatti concernenti la detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Davide. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e mancato esame di allegazione processuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. La motivazione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che esalta la valenza premiale del beneficio a discapito del mero atto concessorio e giustifica l'esclusione mediante la valutazione dei criteri di cui all'art.133 cod.pen., anche in considerazione della genericità della deduzione di parte ricorrente e di una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio in ragione della valutazione della complessiva offensività della condotta come riqualificata ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 che ha condotto ad una valutazione complessiva di congruità del trattamento sanzionatorio applicato. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in