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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 29819/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2771/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile non solo per la sua genericità intrinseca, ma anche perché manifestamente infondato, attesa il contenuto dell'atto di appello se posto in connessione con la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2771/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile non solo per la sua genericità intrinseca, ma anche perché manifestamente infondato, attesa il contenuto dell'atto di appello se posto in connessione con la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 29819/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris