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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41399/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIcjato-~strefie-rfarti; udita la relazione svolta Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento non essendo stato verificato se le carabine detenute fossero state modificate e depotenziate 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla destinazione allo smercio della droga detenuta dall'imputato, in ragione del suo quantitativo e delle modalità di presentazione ed è del tutto incongruente, rispetto al fatto contestato e ritenuto, la prospettazione difensiva. . 4.All9nammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] fa/po Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIcjato-~strefie-rfarti; udita la relazione svolta Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento non essendo stato verificato se le carabine detenute fossero state modificate e depotenziate 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla destinazione allo smercio della droga detenuta dall'imputato, in ragione del suo quantitativo e delle modalità di presentazione ed è del tutto incongruente, rispetto al fatto contestato e ritenuto, la prospettazione difensiva. . 4.All9nammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] fa/po Mogini