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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17439/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35252_ RG. n. 35804 22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.10 ter del D. Lgs. 74/2000, deduce la mancanza della motivazione in relazione al dolo, con il secondo motivo il vizio di legge per l'erronea applicazione dell'art. 10 ter del citato decreto con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo in presenza di crisi economica e con il terzo motivo di ricorso la medesima violazione di legge con riguardo alla configurabilità dell'art. 45 cod.pen..

Letta la memoria del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati perché inerenti ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato al pari della violazione di legge a fronte di una motivazione congrua e giuridicamente corretta.

La sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della crisi economica e del ritardo nei pagamenti delle fatture sul rilievo che l'allegazione difensiva evidenziava semplici ritardi nel pagamento neppure rilevanti sotto il profilo temporale (cfr. pag. 3) e non aveva allegato quali misure aveva intrapreso il ricorrente per far fronte ai ritardi in un contesto nel quale sull'imprenditore grava un dovere di accantonamento.

Né era dimostrato che i ritardi nei pagamenti erano in misura non fisiologica rispetto al normale rischio di impresa, sicchè non è invocabile il principio affermato dalla sentenza n. 31352 del 2021 di Questa Terza sezione penaletivazione tcongrua e giuridicamente corretta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35252_ RG. n. 35804 22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.10 ter del D. Lgs. 74/2000, deduce la mancanza della motivazione in relazione al dolo, con il secondo motivo il vizio di legge per l'erronea applicazione dell'art. 10 ter del citato decreto con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo in presenza di crisi economica e con il terzo motivo di ricorso la medesima violazione di legge con riguardo alla configurabilità dell'art. 45 cod.pen.. Letta la memoria del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto che i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati perché inerenti ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato al pari della violazione di legge a fronte di una motivazione congrua e giuridicamente corretta. La sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della crisi economica e del ritardo nei pagamenti delle fatture sul rilievo che l'allegazione difensiva evidenziava semplici ritardi nel pagamento neppure rilevanti sotto il profilo temporale (cfr. pag. 3) e non aveva allegato quali misure aveva intrapreso il ricorrente per far fronte ai ritardi in un contesto nel quale sull'imprenditore grava un dovere di accantonamento. Né era dimostrato che i ritardi nei pagamenti erano in misura non fisiologica rispetto al normale rischio di impresa, sicchè non è invocabile il principio affermato dalla sentenza n. 31352 del 2021 di Questa Terza sezione penaletivazione tcongrua e giuridicamente corretta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 202
Decreto Cassazione n. 17439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris