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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21287/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento nella sentenza di primo grado che sono state richiamate e fatte proprie dalla sentenza di appello; va ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in ragione del disposto minimo edittale e del riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento nella sentenza di primo grado che sono state richiamate e fatte proprie dalla sentenza di appello; va ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in ragione del disposto minimo edittale e del riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21287/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris