CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti in calce alcontroricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio legale Mauriello in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 14. Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA]. Intimata avverso il decreto n. 2382/2022della Corte di appello di Salerno , depositat o il 19. 7. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5. 4. 2024. R.G. N. 4081/2023.Fatti di causae ragioni della decisione Con decreto n. 2382 del 19. 7. 2022 la Corte d’Appello di Salerno, decidendo sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter legge n. 89 del 2001, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 3.780,00 ciascuno, a titolo di equo indennizzo in relazione ad un giudizio penale iniziato con la costituzione di parte civile il 28. 6. 2000 e conclusosi, dopo un giudizio di rinvio, in cassazione con sentenza del 26. 3. 2013 ed un successivo giudizio civile per la liquidazione del danno,iniziato il 13. 5. 2005 e definito in primo grado con sentenza del 15. 9. 2020. La Corte territoriale motivò la decisione rilevando che il giudizio penale, terminato con la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in favore degli attuali ricorrenti,ed il successivo giudizio civile da questi promosso per la sua liquidazione dovevano considerarsi un unico procedimento ai fini del diritto all’equo indennizzo vantato in giudizio, con l’effetto che il termine semestrale per la proposizione della relativa domanda decorreva dalla definizione del giudizio civile ed era stato nella specie rispettato. Aggiunse che, ai fini del computo della eccessiva durata del giudizio civile, essendo esso una prosecuzione della domanda avanzata in sede penale, doveva ritenersi che la durata ragionevole dovesse essere pari ad un anno. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 20. 2 . 2023 , ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, affidato atre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannonotificato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo di ricorsoilMinistero della Giustizia, denunciandoviolazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, l egge n. 89 del 2001, censura il capo della decisione impugnata che ha considerato come uni tariamente , ai fini del la domanda di equo indennizzo avanzata ai sensi della legge n. 89 del 2001, il giudizio penale equello civile. Si assume al riguardo che la Corte di appello ha seguito un principio affermato in giurisprudenza, ma lo ha applicato in modo rigido ed assoluto, senza considerare che la pretesa di essere risarciti dal danno R.G. N. 4081/2023.cagionato da un reato può essere esercitata direttamente dinanzi al giudice civile e non necessita alla parte di costituirsi nel giudizio penale, che pertanto appare il frutto di una sua libera scelta. Ne discende che quando il danneggiato, in luogo di agire direttamente dinanzi al giudice civile, si costituisce nel giudizio penale, egli accetta l’eventualità che il processo possa protrarsi per una maggiore durata. Sotto altro profilo si adduce che la Corte di merito abbia trascurato di esaminare il comportamento della parte civile nel giudizio penale, verificando se essa avesse proposto una mera richiesta di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno o comunque, in caso di richiesta determinata, avesse avanzato congrue istanze di prova al fine di provare l’entità del pregiudizio lamentato. Nel caso di specie, si precisa, gli esponenti erano rimasti inerti nel giudizio penale e solo in sedecivile avevano articolato prova testimoniale ai fini della quantificazione del danno. Il mezzo è infondato. La decisione della Corte di appello di Salerno appare conforme al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio,con l’effetto che i due giudizi , con riferimento alla loro durata, devono essere sottoposti a una valutazione unitaria. Ciò per l’evidente ragione che la pretesa sostanziale azionata dalla parte civile nel giudizio penale e successivamente dalla parte stessa nel giudizio civile è identica e che tale diritto, per ottenere concreta soddisfazione , ha richiesto la proposizione, dopo il giudizio penale, di un’azione in sede civile per la liquidazionedel danno ( Cass. n. 22356 del 2023; Cass. n. 4436 del 2015; Cass. n. 4477 del 2007 ).Del tutto recessiva è pertanto l’argomentazione del ricorrente che la costituzione di parte civile nel giudizio penale in luogo dell’azione davanti al giudice civile costituisca una libera scelta del danneggiato, R.G. N. 4081/2023.non potendosi da ciò trarre alcuna conseguenza a carico della parte stessa se il processo penale ha una durata eccessiva, la quale evidentemente trova causa in carenze organizzative e non può essere certo ricondotta all’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto dall’ordinamento. Parte ricorrente, tuttavia, contesta anche l’applicazione in concreto di tale orientamento da parte del giudice di merito, colpevole, a suo avviso, di non avere verificato con attenzione il contegno processuale degli esponenti nel giudizio penale, al fine di valutare se essi avessero coltivato l’azione civile in sede penale in modo da consentire al giudice di non fermarsi ad una sentenza di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno, ma di provvedere egli stesso alla sua quantificazione, rendendo in tal modo non necessaria l’instaurazione del successivo giudizio in sede civile. La critica non merita di essere accolta, risultando formulata in modo astratto e generico, senza specificare in particolare quali carenze siano addebitabili alla parte civile, indicando gli atti processuali da cui esse risulterebberoevidenziate. Lo stesso ricorso, del resto, riconosce che la parte nel giudizio penale aveva formulato domanda specifica di condanna degli imputati al pagamento di una somma determinata, rimettendosi in subordine ad una determinazione di giustizia. Invero la circostanza che il giudice penale pronunci sentenza di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile non segnala di per sé alcuna inerzia di quest’ultima, essendo la relativa pronuncia rimessa ad una valutazione del giudice di merito , ai sensi dell’art.539 c.p.p.. Il motivo è pertanto infondato. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, legge n. 89 del 2001, assumendo che l’errore commesso dalla Corte di appello nel qualificare il giudizio penale e quello civile come procedimento unitario, l’ha anche portata ad escludere che i ricorrenti fossero incorsi in decadenza, per inosservanza del termine di sei mesi stabilito dalla disposizione citata, che avrebbe dovuto invece essere dichiarata con riferimento al giudizio penale, conclusosi definitivamente nel 2013. R.G. N. 4081/2023.Il motivo va respinto a seguito del rigetto del motivo precedente, al cui accoglimento appare logicamente subordinato. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, assumendo che la decisione impugnata è comunque erronea nella parte in cui ha ritenuto che il giudizio civile successivamente intrapreso dagli esponenti dovesse avere una durata ragionevole non superiore ad un anno, in luogo dei tre anni previsti dalla disposizione citata. Anche questo motivo è infondato. Una volta ritenuto, infatti, che il giudizio civile sulla liquidazione del danno in favore della parte civile costituita nel processo penale, a seguito di condanna generica, costituiscaprosecuzione di quello originario iniziato con l’assunzione della qualità di parte civile, la conseguenza è che, la durata ordinaria del processo civile deve, di regola, essere calcolata in un anno, come quella di ogni fase successiva al primo ed al secondo grado di giudizio( Cass. n. 10534 del 2022 ). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. P.Q.M. rigetta il ricorso e condannail Ministero della Giustizia al pagamento in favore del procuratore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legg