CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 12 febbraio 2020, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen., commesso in Torino il 27 gennaio 2020, a suo carico ritenuta la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e pronunciata la dichiarazione di abitualità nel reato, con applicazione della misura di sicurezza della casa lavoro per anni due. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con quattro motivi: I.) la violazione dell'art. 56 cod. pen., nella parte in cui il furto commesso non era stato ritenuto nella forma tentata piuttosto che in quella consumata; II.) la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., in punto di mancata esclusione della recidiva, siccome contestata; III.) la violazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; IV) la violazione dell'art. 133 cod. pen., per essere la pena applicata all'imputato eccessiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, è proteso a suggerire una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove ed è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno concordemente riconosciuto come l'addetto al servizio di sicurezza dell'esercizio commerciale, dai cui espositori il personal computer era stato asportato, non avesse costantemente sorvegliato l'imputato tenendone sotto controllo la condotta furtiva, ma come, insospettitosi per il comportamento di questi, l'avesse fermato all'uscita delle casse chiedendogli di mostrare quel che occultava sotto la giacca. Ne viene che hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare che, in tema di furto, sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente. Ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente, infatti, che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa (Sez. 5, n. 2622 del 29/10/1992 - dep. 19/03/1993, Rv. 194318). In applicazione di tale principio si è, pertanto, pacificamente ritenuto che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311; Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995 - dep. 08/02/1996, Rv. 204056), dovendosi riconoscere che, in ipotesi siffatta, il soggetto agente abbia esercitato un potere di fatto, ancorché del tutto temporaneo, sulla refurtiva medesima, irrilevante essendo la circostanza che sia stato poi costretto ad abbandonarla subito dopo in conseguenza dell'altrui pronto intervento (Sez. 1 5, n. 2726 del 24/10/2016 - dep. 20/01/2017, Rv. 269088; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030). Invero, soltanto la diretta osservazione da parte della persona offesa ovvero delle forze dell'ordine, presenti nel luogo di consumazione del furto, ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono la consumazione del delitto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186). 3.2 Il vizio dedotto con il secondo motivo non è consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del furto di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dall'Ajjaj con la precedente realizzazione di plurimi delitti contro il patrimonio, che per la loro cronologia e analogia delle modalità di realizzazione, dovevano ragionevolmente considerarsi espressione della sua proclività al reato. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 3.4. Il quarto motivo è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, giacché non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod. proc. pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come fosse da ritenersi congrua la pena in concreto applicata, avuto riguardo alla gravità del fatto e alle innumerevoli pendenze che connotavano la biografia penale dell'imputato. Ne viene che la censurata statuizione si sottrae al rilievo mossole, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050). 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] esten