CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1962udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedel'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 2 dicembre 2025,ha accolto il reclamo del detenuto al regime speciale [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva respintola richiesta di acquistare tramite i canali consentiti la rivista Scarpe e Sport e haordinato all’amministrazione di consentire l’acquisto tramite i canali consentiti - eferma la sottoposizione al visto di controllo e censura - della indicata rivista.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Ministero della Giustizia amezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 35 bis, 41 bis e 69Ord. pen. e vizio di motivazione.L’autorizzazione concessa comporta, da un lato, uno sforzo organizzativo inpiù in capo all’amministrazione, l’apertura di un possibile fronte di comunicazionecon l’esterno non controbilanciato dal soddisfacimento di un diritto, posto chel’acquisto della rivista non risponde ad una esigenza nè di informazione, nè distudio, né di formazione professionale.Segnala il ricorrente come il reclamo non avesse ad oggetto la lesione di undiritto soggettivo e come, dunque, avrebbe dovuto esser considerato reclamo exart. 35, anziché ex art. 35 bis ord. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 41 bis Ord. pen.Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con quanto affermato daCorte Cost. con la sentenza n. 122/2017.L’acquisto di riviste di nicchia da un lato non soddisfa alcun diritto soggettivoe dall’altro si presta a veicolare tramite gli annunci privati - tipicamente presenti-messaggi dall’esterno, non controllabili nemmeno con uno sforzo organizzativointerno maggiore.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento conrinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La disamina della fondezza dei motivi di ricorso deve prendere le mossedalla pronuncia della Corte Cost n. 122 del 2017, cui si è richiamato il ricorrente.La Corte ha ricordato come il regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen. è statointrodotto per far fronte ad esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterneal carcere e connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica edeversiva, impedendo, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alleorganizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà;Si intende evitare, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato didetenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare adimpartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dalcarcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (sentenzan. 143 del 2013).In attuazione di tale finalità venne emessa il 6 novembre 2011 una circolare(identificata dal n. 8845/2011), recante un complesso di disposizioni in ordineall'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito dellesezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regimespeciale.Successivamente, l'Amministrazione penitenziaria, nella circolaredipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivospeciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimentoall'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito dellesezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regimespeciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani,riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solonell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegatodalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo).Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenientidall'esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramiteconsegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno di talemateriale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quintoparagrafo).La Corte ha dunque ritenuto che le disposizioni in questione non violasserola libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo didiritto di essere informati, né il diritto allo studio, sottolineando come il diritto deidetenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loroscelta non fosse, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessisemplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell'istitutopenitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo dicomunicazioni occulte con l'esterno.Tali disposizioni sono state più volte sottoposte al vaglio di legittimità inesito al quale questa Corte ha affermato ripetutamente che le misure adottatedall'amministrazione penitenziaria si giustificano alla luce di un dato emerso dalla«pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale adire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristrettiquali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, [...] ricevendo o inviandomessaggi in codice [...] che da un lato non interrompono (ma possono anchealimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concretipericoli per l'ordine interno degli istituti». Fenomeno, questo, atto a vanificare lafunzione di base del regime carcerario speciale (Corte di cassazione, sezioneprima penale, 16 ottobre 2014-17 febbraio 2015, n. 6889; Corte di cassazione,sezione prima penale, 27 settembre-18 ottobre 2013, n. 42902).Date queste premesse questa Corte ha già avuto modo di affermare che intema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n.354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limitala ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 allastessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che nondetermina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazionee di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte atutela della sicurezza pubblica. (Vedi Corte cost. n. 122 del 2017). (Sez. 1, n.7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285811 - 01)Le prescrizioni ministeriali non pregiudicano in modo significativo il dirittodel detenuto ad informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quantonon ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l'impresadi mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria), ondeimpedire una loro utilizzazione in funzione elusiva delle restrizioni connesse alregime speciale, e in particolare per effettuare scambi di messaggi criptici nonfacilmente individuabili dal personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 32469 del07/04/2015, Emmanuello).Non ogni pubblicazione può e deve, tramite i canali di acquisto sopraevidenziati, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dallacompatibilità di un tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivospeciale, con le ineludibili esigenze organizzative dell'Amministrazione, a quellefinalità anche correlate, e con l'effettiva inerenza dello stampato all'esercizio didiritti fondamentali (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia,Rv. 281907-01)Nel caso in esame il detenuto sollecita l’acquisto di una rivista di nicchia,denominata «Scarpe e Sport», non inserita nelle riviste di cui è possibilel’acquisto ex mod. 72, senza peraltro indicare in che maniera il dirittoall’informazione o allo studio possa essere violato dal mancato acquisto di dettarivista e già questo aspetto avrebbe dovuto confinare il reclamo nell’ambitodell’art. 35 Ord. pen. e dunque inibire qualunque tipo di impugnazione dellarelativa decisione; questa Corte ha infatti affermato che contro il provvedimentodel magistrato di sorveglianza, adito ai sensi dell'art. 35 comma 2 della legge 26luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) la legge non prevede alcunmezzo di impugnazione. (Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997, Guido, Rv. 207343 -01); analogamente si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazioneproposto avverso una ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza che abbiaad oggetto un reclamo generico in ordine a provvedimenti dell'Amministrazionepenitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto (Sez. 7,Ordinanza n. 39607 del 03/04/2014, Rv. 261474 – 01: fattispecie in cui la Corteha escluso che potesse configurarsi lesiva di un diritto la pretesa del detenuto dinon subire perquisizioni alla ricerca di libri in numero non consentito).Per contro, l’amministrazione penitenziaria ha esplicitato le ragioni per lequali l’autorizzazione all’acquisto di detta rivista comporterebbe un aggravioorganizzativo sull’amministrazione sotto forma i controlli che comunque nonassicurerebbero in maniera assoluta che tramite detta rivista possano comunqueessere veicolati messaggi dall’esterno ovvero che possa essere utilizzata in altramaniera per lo scambio di notizie con il gruppo di appartenenza.Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nel provvedimentoimpugnato le ragioni di tutela della sicurezza e di mantenimento delle finalità delregime speciale sono ampiamente illustrate a fronte, invece, di una totale lacunadi ragioni di segno uguale e contrario che dovrebbero sorreggerel’autorizzazione concessa dal Tribunale.A fronte, dunque di un’esigenza organizzativa legitt ima del laamministrazione penitenziaria non viene contrapposta alcuna lesione di un dirittosoggettivo che giustifichi l’intervento a tutela ex art. 35 bis Ord. pen. delTribunale di sorveglianza.2. Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte l’impugnata ordinanzadeve essere annullata senza rinvio, in quanto trattasi di provvedimento che nonavrebbe dovuto essere pronunciato in materia su cui non è previsto alcun mezzodi impugnazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]