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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 18564/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21137/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 899/2022 depositata il04/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MOUSTAFA ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro l’ordinanza del 4 luglio 2022 con cui il Giudice di Pace di Imperia ha dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso provvedimento di espulsione del 7 aprile 2022emesso dal Prefetto di Imperia. [OSCURATO:PERSONA] L’unico mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Imperia erra laddove dichiara inammissibile il ricorso, richiamando - tra l’altro in maniera non appropriata - la Sentenza SS.

UU. 299/2020, poiché “anziché effettuare il deposito a mezzo del servizio postale (art. 18 comma 3 D.Lgs 150/2011)”, il ricorrente si è avvalso di un servizio di poste private». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso come in questo caso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato (Cass.21 settembre 2022, n. 27555).

Nulla per le spese.

Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente.

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21137/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 899/2022 depositata il04/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MOUSTAFA ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro l’ordinanza del 4 luglio 2022 con cui il Giudice di Pace di Imperia ha dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso provvedimento di espulsione del 7 aprile 2022emesso dal Prefetto di Imperia. [OSCURATO:PERSONA] L’unico mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Imperia erra laddove dichiara inammissibile il ricorso, richiamando - tra l’altro in maniera non appropriata - la Sentenza SS. UU. 299/2020, poiché “anziché effettuare il deposito a mezzo del servizio postale (art. 18 comma 3 D.Lgs 150/2011)”, il ricorrente si è avvalso di un servizio di poste private». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso come in questo caso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato (Cass.21 settembre 2022, n. 27555). Nulla per le spese. Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente. P.Q.M. dichiara
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