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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1985

Cassazione n. 04406/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/06/1985 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, con ordinanza in data 05/06/2025, revocava l'affidamento concesso a [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perchè confutativo e generico, là dove propone una diversa valutazione degli elementi (concernenti le obiettive condotte del condannato) già logicamente analizzati dal Tribunale.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Le doglianze sono confutative e in fatto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/06/1985 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, con ordinanza in data 05/06/2025, revocava l'affidamento concesso a [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perchè confutativo e generico, là dove propone una diversa valutazione degli elementi (concernenti le obiettive condotte del condannato) già logicamente analizzati dal Tribunale. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le doglianze sono confutative e in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis
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