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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 41138/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sentitià le conclusioni del PG \r`Zb \\[\ 'ZS C\J• e -C.) à [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e il ripristino della pena sostituita, originariamente irrogata con la sentenza dello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 22 marzo 2023, irrevocabile 18 settembre 2023.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti tre motivi:

2.1. Con il primo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata disposta la revoca del beneficio con la procedura de plano in violazione della regola procedimentale che imponeva il contraddittorio.

2.2. Il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione della gravità delle violazioni e la loro reiterazione, essendo la revoca in parola frutto di un mero, non consentito, automatismo.

2.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento di revoca che ha omesso di considerare che le prescrizioni collegate al lavoro di pubblica utilità erano notificate al condannato solo in data 21 marzo 2024, sicché quanto meno fino a quella data questi non aveva consapevolmente disatteso la prescrizione di non allontanarsi dal territorio sardo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 giugno 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le restanti censure.

Ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge n. 689 del 1981, al procedimento per la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità si applica l'art. 666 cod. proc. pen.

Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la revoca della pena sostitutiva e l'ordinanza emessa all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Terni per l'ulteriore Corso.

Così deciso, 1'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sentitià le conclusioni del PG \r`Zb \\[\ 'ZS C\J• e -C.) à [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e il ripristino della pena sostituita, originariamente irrogata con la sentenza dello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 22 marzo 2023, irrevocabile 18 settembre 2023. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti tre motivi: 2.1. Con il primo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata disposta la revoca del beneficio con la procedura de plano in violazione della regola procedimentale che imponeva il contraddittorio. 2.2. Il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione della gravità delle violazioni e la loro reiterazione, essendo la revoca in parola frutto di un mero, non consentito, automatismo. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento di revoca che ha omesso di considerare che le prescrizioni collegate al lavoro di pubblica utilità erano notificate al condannato solo in data 21 marzo 2024, sicché quanto meno fino a quella data questi non aveva consapevolmente disatteso la prescrizione di non allontanarsi dal territorio sardo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 giugno 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le restanti censure. Ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge n. 689 del 1981, al procedimento per la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità si applica l'art. 666 cod. proc. pen. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la revoca della pena sostitutiva e l'ordinanza emessa all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Terni per l'ulteriore Corso. Così deciso, 1'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]