CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1972
Cassazione n. 04125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01GBD23) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1972 avverso l'ordinanza del 28/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti giudicati con tredici sentenze definitive, provvedendo alla rideterminazione della complessiva pena irrogata al condannato. [OSCURATO:PERSONA] che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello de L'Aquila, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], che l'impugnazione è inammissibile (ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) perché proposta da soggetto non legittimato, prevalendo tale declaratoria su ogni diversa statuizione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di Giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il Pubblico ministero che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo e che tale principio vale qualunque sia il vizio dedotto, quindi anche se si denuncia, come nel caso di specie, l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 - 01 Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224-01). [OSCURATO:PERSONA], invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv. 235981- 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d