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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 23372/2026

Testo disponibile della fonte

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Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che si riporta alla memoria e insiste per la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 21/10/2025, la Corte di appello di Napoli, perquanto qui rileva, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Beneventoemessa in data 20/03/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti diRaffaele Schibano, in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E e G dellaimputazione perché estinti per prescrizione e, ritenuta la continuazione tra iresidui reati contestati ai capi F, H, I, L M e N con quelli giudicati con sentenzadella Corte di assise di appello di Napoli del 20/07/2020, irrevocabile il25/10/2011, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della predetta sentenza,determinava l’aumento a titolo di continuazione per i reati sub iudice in anni unoe mesi uno di reclusione, confermando nel resto la appellata sentenza.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Miele, difensore di fiducia dell’imputato, deducendo, con unico motivo, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erroneaapplicazione di legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenerconto nella applicazione della legge penale, in relazione alla mancatadichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi F, H, I, L, M, N in ragionedell’aumento di 2/3 della recidiva, sebbene il Tribunale avesse riconosciuto leequivalenza, di talché, non essendo stato concretamente operato alcun aumentoper la recidiva, questa non avrebbe dovuto spiegare alcun effetto neldeterminare il termine necessario a prescrivere.Al riguardo richiama Sez.

U n. 20808 del 15 maggio 2019; rileva vieppiùcome entrambi i giudici di merito non abbiano argomentano in punto di recidivaqualificata.2.1.

Con mail del 22 maggio 2025 il difensore depositava copia dellasentenza del Tribunale di Benevento, con richiesta di inserimento al fascicolo delricorso originale in cui era fatta indicazione di tale sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamenteinfondato il motivo proposto.1.1.

Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, ai fini delcomputo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidivacontestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio dicomparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente oequivalente, in quanto il dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen.espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere,delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, DeLuca, Rv. 288869 – 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 –01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 – 01; Sez. 2, n. 4178del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 – 01; Sez. 2, n. 4687 del15/11/2018, dep. 2019, Dongarrà, Rv. 275639 – 01).1.2.

Nella specie, la recidiva contestata (reiterata, specifica edinfraquinquennale) risulta ritenuta (vds. sentenza di primo grado, che ha postoin bilanciamento le attenuanti riconosciute con la recidiva e le ulteriori aggravanticontestate).1.3.

Ciò premesso, correttamente la recidiva qualificata ritenuta, in quantocircostanza aggravante ad effetto speciale, è stata valutata come incidente siasul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, commasecondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenzadi atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n.44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 – 01, che ha precisato che taleduplice valenza della recidiva non comporta violazione del principio del ne bis inidem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretatodalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione; Sez. 2, n.57755 del 12/10/2018 Saetta, Rv. 274721 – 01; Sez. 4, n. 6152 del19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021 – 01; Sez. 2, n. 13463 del18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 – 01).1.4.

Il motivo risulta poi non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3,cod. proc. pen., nella misura in cui pare censurare la sentenza in punto diritenuta sussistenza della recidiva, profilo che non risulta fatto oggetto di previa,specifica devoluzione alla cognizione del giudice di appello.

Né l'erroneaapplicazione della recidiva può essere dedotta per la prima volta con il ricorsoper cassazione, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione delreato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionaleche ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3, n. 27256 del23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01).1.5.

Nella specie, dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto nonprescritti i residui reati di ricettazione ed estorsione aggravata di cui ai capi F edH, e di tentata estorsione aggravata di cui ai capi I, L, M ed N, computandol’aumento per la recidiva qualificata sia sul calcolo del termine prescrizionaleminimo che su quello massimo (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).Peraltro, mentre per il reato di ricettazione di cui al capo F il termine diprescrizione è puntualmente da individuarsi, come indicato in sentenza, in 22anni, 2 mesi e 20 giorni, in ragione dell’aumento per la recidiva qualificata, pergli ulteriori reati di estorsione, tentata e consumata, siccome pluriaggravati, alladoppia incidenza, sui termini minimo e massimo di prescrizione, dell'aumento perla recidiva (per come già considerato dalla Corte di appello), deve aggiungersil'ulteriore aumento di 1/3, derivante dal concorso di circostanze aggravanti adeffetto speciale, normato dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. e destinato aspiegare effetti (con ulteriore allungamento del termine prescrizionale) sulsegmento di cui all’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, ElAbiad, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986– 01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520 – 01).2.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che si riporta alla memoria e insiste per la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 21/10/2025, la Corte di appello di Napoli, perquanto qui rileva, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Beneventoemessa in data 20/03/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti diRaffaele Schibano, in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E e G dellaimputazione perché estinti per prescrizione e, ritenuta la continuazione tra iresidui reati contestati ai capi F, H, I, L M e N con quelli giudicati con sentenzadella Corte di assise di appello di Napoli del 20/07/2020, irrevocabile il25/10/2011, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della predetta sentenza,determinava l’aumento a titolo di continuazione per i reati sub iudice in anni unoe mesi uno di reclusione, confermando nel resto la appellata sentenza.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Miele, difensore di fiducia dell’imputato, deducendo, con unico motivo, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erroneaapplicazione di legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenerconto nella applicazione della legge penale, in relazione alla mancatadichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi F, H, I, L, M, N in ragionedell’aumento di 2/3 della recidiva, sebbene il Tribunale avesse riconosciuto leequivalenza, di talché, non essendo stato concretamente operato alcun aumentoper la recidiva, questa non avrebbe dovuto spiegare alcun effetto neldeterminare il termine necessario a prescrivere.Al riguardo richiama Sez. U n. 20808 del 15 maggio 2019; rileva vieppiùcome entrambi i giudici di merito non abbiano argomentano in punto di recidivaqualificata.2.1. Con mail del 22 maggio 2025 il difensore depositava copia dellasentenza del Tribunale di Benevento, con richiesta di inserimento al fascicolo delricorso originale in cui era fatta indicazione di tale sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamenteinfondato il motivo proposto.1.1. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, ai fini delcomputo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidivacontestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio dicomparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente oequivalente, in quanto il dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen.espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere,delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, DeLuca, Rv. 288869 – 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 –01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 – 01; Sez. 2, n. 4178del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 – 01; Sez. 2, n. 4687 del15/11/2018, dep. 2019, Dongarrà, Rv. 275639 – 01).1.2. Nella specie, la recidiva contestata (reiterata, specifica edinfraquinquennale) risulta ritenuta (vds. sentenza di primo grado, che ha postoin bilanciamento le attenuanti riconosciute con la recidiva e le ulteriori aggravanticontestate).1.3. Ciò premesso, correttamente la recidiva qualificata ritenuta, in quantocircostanza aggravante ad effetto speciale, è stata valutata come incidente siasul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, commasecondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenzadi atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n.44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 – 01, che ha precisato che taleduplice valenza della recidiva non comporta violazione del principio del ne bis inidem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretatodalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione; Sez. 2, n.57755 del 12/10/2018 Saetta, Rv. 274721 – 01; Sez. 4, n. 6152 del19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021 – 01; Sez. 2, n. 13463 del18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 – 01).1.4. Il motivo risulta poi non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3,cod. proc. pen., nella misura in cui pare censurare la sentenza in punto diritenuta sussistenza della recidiva, profilo che non risulta fatto oggetto di previa,specifica devoluzione alla cognizione del giudice di appello. Né l'erroneaapplicazione della recidiva può essere dedotta per la prima volta con il ricorsoper cassazione, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione delreato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionaleche ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3, n. 27256 del23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01).1.5. Nella specie, dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto nonprescritti i residui reati di ricettazione ed estorsione aggravata di cui ai capi F edH, e di tentata estorsione aggravata di cui ai capi I, L, M ed N, computandol’aumento per la recidiva qualificata sia sul calcolo del termine prescrizionaleminimo che su quello massimo (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).Peraltro, mentre per il reato di ricettazione di cui al capo F il termine diprescrizione è puntualmente da individuarsi, come indicato in sentenza, in 22anni, 2 mesi e 20 giorni, in ragione dell’aumento per la recidiva qualificata, pergli ulteriori reati di estorsione, tentata e consumata, siccome pluriaggravati, alladoppia incidenza, sui termini minimo e massimo di prescrizione, dell'aumento perla recidiva (per come già considerato dalla Corte di appello), deve aggiungersil'ulteriore aumento di 1/3, derivante dal concorso di circostanze aggravanti adeffetto speciale, normato dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. e destinato aspiegare effetti (con ulteriore allungamento del termine prescrizionale) sulsegmento di cui all’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, ElAbiad, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986– 01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520 – 01).2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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