CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26577/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in conferma della pronuncia dì primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui gli artt. 81, 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; considerato che I primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mare doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]