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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 19940/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al giudizio di colpevolezza, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, non essendovi onere motivazionale sul punto sollevato, in assenza di istanza di sostituzione della pena o di manifestazione di consenso; considerato infine che in relazione all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., prospetta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al giudizio di colpevolezza, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, non essendovi onere motivazionale sul punto sollevato, in assenza di istanza di sostituzione della pena o di manifestazione di consenso; considerato infine che in relazione all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., prospetta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] i