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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34052/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 marzo 1963 awerso I' ordinanza della Corte di appello di Torino del 13 nivembre 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale l'imputato è stato condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'ari 367 cod. pen.

Inammissibilità determinata dalla mancata allegazione, in uno all'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio resa successivamente alla sentenza impugnata così come richiesto dall'art 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. in casi, come quello di specie, di appellante giudicato in assenza in primo grado.2.

Propone ricorso il difensore ed evidenza che/in atti, puntualmente richiamata anche dalla stessa sentenza appellata, v'era l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, resa dall'imputato all'atto del conferimento del mandato difensivo, nel corso delle indagini preliminari.

Ciò posto, la difesa sollecita una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. diretta a far prevalere, in siffatti casi, le istanze difensive su quelle di certa e celere definizione del giudizio sottese alla detta disposizione, vieppiù considerando l'antinomia logica che si viene a realizzare validando, in siffatti casi, l'inammissibilità dell'impugnazione e al contempo legittimando la notifica della decisione in rito allo stesso difensore in forza di una elezione di domicilio non ritenuta in grado di supportare l'ammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. E' pacifica l'assenza del ricorrente nel giudizio di primo grado.

Ed è altrettanto pacifica la presenza di un domicilio eletto dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, non ribadito espressamente all'atto della presentazione del gravame, dichiarato inammissibile con l'ordinanza impugnata proprio sul presupposto della mancata allegazione di una elezione o dichiarazione di domicilio successiva alla decisione appellata, in violazione del disposto di cui all'ad 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. 3.

Ciò premesso, il dato letterale della disposizione evocata dalla Corte territoriale nel valutare pregiudizialmente il gravame interposto dalla difesa non lascia margini di incertezza: avuto riguardo alla posizione dell'imputato assente, inequivocabilmente si stigmatizza in termini di inammissibilità la mancanza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Non sono possibili, dunque, interpretazioni alternative, costituzionalmente orientate, a fronte del chiaro portato della scelta legislativa, priva di margini di incertezza.

4. Ne può dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione in questione.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 della CEDU, nella parte in cui richiedono a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelte legislative non manifestamente irragionevoli che non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché esstnon collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge; piuttosto si tratta di scelte perfettamente coerenti agli spazi di intervento rimessi alla discrezionalità legislativa, volte a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti í correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 dep. 2024, Rv. 285900).

Né ad una valutazione diversa si può pervenire alla luce della asserita antinomia logica segnalata dalla difesa, che, senza influire sulla valutazione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, al più potrebbe dare luogo ad un vulnus immediatamente incidente sulla formazione del giudicato inerente all'ordinanza resa ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.

Da qui la manifesta infondatezza del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 marzo 1963 awerso I' ordinanza della Corte di appello di Torino del 13 nivembre 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale l'imputato è stato condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'ari 367 cod. pen. Inammissibilità determinata dalla mancata allegazione, in uno all'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio resa successivamente alla sentenza impugnata così come richiesto dall'art 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. in casi, come quello di specie, di appellante giudicato in assenza in primo grado.2. Propone ricorso il difensore ed evidenza che/in atti, puntualmente richiamata anche dalla stessa sentenza appellata, v'era l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, resa dall'imputato all'atto del conferimento del mandato difensivo, nel corso delle indagini preliminari. Ciò posto, la difesa sollecita una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. diretta a far prevalere, in siffatti casi, le istanze difensive su quelle di certa e celere definizione del giudizio sottese alla detta disposizione, vieppiù considerando l'antinomia logica che si viene a realizzare validando, in siffatti casi, l'inammissibilità dell'impugnazione e al contempo legittimando la notifica della decisione in rito allo stesso difensore in forza di una elezione di domicilio non ritenuta in grado di supportare l'ammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. E' pacifica l'assenza del ricorrente nel giudizio di primo grado. Ed è altrettanto pacifica la presenza di un domicilio eletto dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, non ribadito espressamente all'atto della presentazione del gravame, dichiarato inammissibile con l'ordinanza impugnata proprio sul presupposto della mancata allegazione di una elezione o dichiarazione di domicilio successiva alla decisione appellata, in violazione del disposto di cui all'ad 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. 3. Ciò premesso, il dato letterale della disposizione evocata dalla Corte territoriale nel valutare pregiudizialmente il gravame interposto dalla difesa non lascia margini di incertezza: avuto riguardo alla posizione dell'imputato assente, inequivocabilmente si stigmatizza in termini di inammissibilità la mancanza di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Non sono possibili, dunque, interpretazioni alternative, costituzionalmente orientate, a fronte del chiaro portato della scelta legislativa, priva di margini di incertezza. 4. Ne può dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione in questione. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 della CEDU, nella parte in cui richiedono a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelte legislative non manifestamente irragionevoli che non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché esstnon collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge; piuttosto si tratta di scelte perfettamente coerenti agli spazi di intervento rimessi alla discrezionalità legislativa, volte a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti í correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 dep. 2024, Rv. 285900). Né ad una valutazione diversa si può pervenire alla luce della asserita antinomia logica segnalata dalla difesa, che, senza influire sulla valutazione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, al più potrebbe dare luogo ad un vulnus immediatamente incidente sulla formazione del giudicato inerente all'ordinanza resa ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 I
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