CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpe ha concluso chiedendo AcJ2.,2,2--): .,t44•±4~- Uk-J2e, "t)4:2-'-3 • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal G.U.P., a seguito di giudizio abbreviato condizionato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 582, aggravato dai futili motivi, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta in mesi quattro di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 585-577 - 61 n.1 cod. pen. e della recidiva, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione degli articoli 582, comma 2, 585, 577, 61 n. 1 cod. pen., 50 comma 2 - 129 e 597 c.p.p., nonché vizio argornentativo; la violazione dell'articolo 597 consiste nel fatto che la Corte territoriale non ha rilevato che il giudice di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 583 comma 1 cod. pen., aveva ancorato la procedibilità di ufficio all'avvenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. Sicchè, una volta esclusa da parte della Corte di appello anche l'aggravante dei futili motivi, si sarebbe dovuto dichiarare estinto il reato stante l'intervenuta remissione della querela. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 62, n. 2, 67, 582 cod. pen., 533 cod. proc. pen., nonché vizio argomentativo; in particolare si censura la motivazione svolta nella sentenza impugnata nel non riconoscere l'attenuante della provocazione richiesta con l'atto di appello. Ne consegue che una volta riconosciuta anche tale attenuante in aggiunta a quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la pena avrebbe dovuto e dovrebbe essere quantificata in mesi due di reclusione. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; 4.11 ricorso deve essere accolto, trovando fondamento in atti quanto esposto col primo motivo. Ed invero, emerge dalla sentenza di primo grado che il giudice ha, in buona sostanza, affermato che sulla scorta della consulenza di parte e della dichiarazione scritta del querelante la guarigione dovesse ritenersi intervenuta entro i venti giorni; sicchè, deve convenirsi col ricorrente, che la corte territoriale nel ritenere esclusa la procedibilità a querela sulla scorta delle risultanze del certificato del pronto soccorso, che indicava in giorni trenta la prognosi di guarigione, ha violato l'art. 597 cod. proc. pen. in relazione all'effetto devolutivo dell'impugnazione, avendo appunto la sentenza di primo grado, non impugnata dal P.M., ancorato la procedibilità di ufficio unicamente alla circostanza aggravante dei futili motivi. Ne discende che come fatto osservare in ricorso, una volta esclusa da parte della Corte di appello anche l'aggravante dei futili motivi, si sarebbe dovuto dichiarare estinto il reato, di cui all'art. 582, stante l'intervenuta remissione della querela. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che, assorbito l'altro motivo di ricorso - in ogni caso affetto da genericità - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per l'intervenuta remissione della querela. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese pr