CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 12906/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81 e 671 cod. pen. conseguente alla mancata riduzione prevista dall'art. 438 cod. pen. in relazione alla pena irrogata a titolo di continuazione nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato; rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare la mancata diminuzione per la scelta del rito abbreviato per i reati satellite oggetto del presente giudizio, senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione con conseguente difetto di specificità della doglianza; rilevato che la Corte di merito, in accoglimento della richiesta difensiva, ha ritenuto la continuazione tra i reati di cui al capo di imputazione ed i reati già giudicati con sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 14 novembre 2023 e con sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 01 febbraio 2024; rilevato che la Corte di merito, con motivazione esente da illogicità manifeste (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), ha ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della sentenza del 14 novembre 2023 e congrua una pena pari ad anni 1, mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa a titolo di continuazione per i reati di cui al presente procedimento. La circostanza che la Corte di Appello abbia individuato come pena base la pena determinata dal giudice per le indagini del Tribunale di Palermo, previa riduzione ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. (anni 4, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa), consente di dedurre che anche la pena stabilita a titolo di continuazione sia stata determinata previa riduzione per il rito abbreviato con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]Estensore