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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 16272/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Marsala ha condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 7 commi 1 e 2 D.L. n.4 del 2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, rappresentando che la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione è priva di sottoscrizione e quindi inidonea ad integrare il reato.

La doglianza è manifestamente infondata.

La fattispecie in contestazione è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, senza che assuma alcuna rilevanza che le dichiarazioni siano sottoscritte o che siano costituite da una semplice fotocopia, potendo peraltro essere effettuate anche in via telematica.

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che l'imputata ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alla composizione del nucleo familiare, avendo dichiarato all'Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 21/02/2020, che il nucleo familiare era composto anche dei tre figli, che invece non risiedevano da tempo nella casa familiare.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Marsala ha condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 7 commi 1 e 2 D.L. n.4 del 2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, rappresentando che la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione è priva di sottoscrizione e quindi inidonea ad integrare il reato. La doglianza è manifestamente infondata. La fattispecie in contestazione è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, senza che assuma alcuna rilevanza che le dichiarazioni siano sottoscritte o che siano costituite da una semplice fotocopia, potendo peraltro essere effettuate anche in via telematica. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che l'imputata ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alla composizione del nucleo familiare, avendo dichiarato all'Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 21/02/2020, che il nucleo familiare era composto anche dei tre figli, che invece non risiedevano da tempo nella casa familiare. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]